CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 17479/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1218/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, Piaz za Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrenti – E contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente, ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2890/2018 depositata il 22/10/2018. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 9 giugno 2023. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Padova, [OSCURATO:SOCIETA]. per sentire accertata e dichiarata l’usucapione della proprietà di un terreno (in Rovolon, PV, NCT, foglio 7, part. 639 e 641), che egli assumeva di avere posseduto dagli anni ‘70 e di avere coltivato in parte a vigneto e in parte a frutteto; 2. [OSCURATO:SOCIETA]., costituendosi, contestò il possesso dell’attore e asserì che il terreno faceva parte di un più vasto compendio affittato a terzi, compreso [OSCURATO:PERSONA], suocero dell’attore, con contratto del 27/11/1941. Chiese in via riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento dell’indennità di occupazione e al rilascio del terreno. Ottenne anche di chiamare in manleva, per l’ipotesi di accoglimento della domanda di usucapione, gli affittuari, ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Questi ultimi, nel primo atto difensivo, contestarono la chiamata in garanzia e sostennero che il contratto di affitto riguardava altri mappali (il 158 e il 288); 3. intervenne in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di successore a titolo particolare di [OSCURATO:SOCIETA]., dalla quale aveva acquistato in corso di causa i “mappali” contestati, fece proprie tutte le domande e le difese della propria dante causa, chiese che fosse accertato e dichiarato che essa aveva acquistato il terreno, nonché il rigetto delle domande dell’attore e la sua condanna al pagamento di un’indennità di occupazione (successiva all’epoca dell’acquisto dell’interveniente) e al rilascio del terreno; 4. il Tribunale di Padova, istruita la causa a mezzo di documenti, prova per testi e c.t.u., con sentenza n. 1139/2015, accolse la domanda di usucapione di [OSCURATO:PERSONA]; 5. per la riforma della sentenza di primo grado ha interposto appello [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, ha chiesto il rigetto del gravame e identica difesa hanno svolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno anche comunicato il decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la notifica dell’atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si è costituita l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed ha interposto appello incidentale con il quale ha chiesto la riforma totale della pronuncia di primo grado e l’accoglimento delle domande dalla stessa proposte nell’atto di intervento; 6. il giudizio, interrotto, è stato riassunto dall’appellante [OSCURATO:SOCIETA].; gli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con successiva comparsa, hanno eccepito l’estinzione del processo; 7. la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di primo grado, disattendendo l’appello principale e quello incidentale. In particolare, innanzitutto, in parziale adesione all’eccezione degli appellati, trattandosi di cause scindibili, ha dichiarato estinto il processo limitatamente al rapporto processuale tra [OSCURATO:SOCIETA]. e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei quali il ricorso in riassunzione non era stato notificato nell’ultimo domicilio “reale” del defunto come previsto dall’art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. La Corte ha invece respinto l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità dell’appello incidentale tardivo proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con comparsa depositata il 27/06/2016, oltre il termine lungo per impugnare la sentenza di primo grado. Al riguardo ha evidenziato che nella specie vi è stata una successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ai sensi dell’art. 111, cod. proc. civ., consente al successore di intervenire nel processo e comporta che nel giudizio di impugnazione contro la sentenza il successore intervenuto in causa e l’alienante non estromesso siano litisconsorti necessari, fermo il fatto che l’interveniente è portatore di un autonomo interesse a partecipare al giudizio, che deriva dal fatto che egli è titolare del diritto controverso; 8. per quanto concerne l’esame dei motivi d’appello, principale e incidentale (definiti sovrapponibili dalla sentenza di appello), la Corte di Venezia afferma che il giudice di primo grado ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a possedere il terreno negli anni ’70 e da allora lo ha coltivato, recintato e vi ha collocato un garage prefabbricato. Tali circostanze confermano l’esercizio di un potere di fatto sul fondo con modalità corrispondenti al diritto di proprietà. È irrilevante il contratto di affitto del terreno del 1941 sia perché è stato stipulato tra persone diverse sia perché, a prescindere dal fatto che non è certo che si riferisca ai medesimi mappali in relazione ai quali è proposta domanda di usucapione, non è provato che quel contratto fosse ancora in vigore negli anni ’70, quando l’attore ha iniziato a possedere. Inoltre, in linea con la valutazione del Tribunale, quanto al rapporto dei Carabinieri del 20/02/2006, in occasione dell’episodio accaduto all’ingresso del detto terreno, le dichiarazioni rese ai militari da [OSCURATO:PERSONA] sulla proprietà del terreno in capo ad [OSCURATO:PERSONA] e sul fatto di essere stato, trent’anni addietro, autorizzato ad utilizzare il terreno dal padre di quest’ultima, non rilevano come riconoscimento dell’altrui diritto né come valida interruzione del possesso perché sono state rilasciate, appunto, nel 2006, quando il termine ventennale per usucapire era ormai maturato; anche se si dovesse ritenere la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] idonea ad attribuire la proprietà al suo titolare e, in ipotesi, qualora il potere di fatto sulla cosa si ritenesse iniziato a titolo di detenzione, l’esito dell’intero ragionamento sarebbe lo stesso: invero, la presenza di manufatti realizzati e utilizzati esclusivamente dall’attore è una chiara manifestazione della sua volontà di comportarsi come proprietario e si configura, pertanto, come un atto di interversione del possesso; 9. l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, nel quale ha proposto ricorso incidentale condizionato, in due motivi; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso principale [«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1140 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha ritenuto configurabile, in capo a [OSCURATO:PERSONA], l’elemento soggettivo del possesso ad usucapionemanche se le attività materiali dal medesimo compiute sul terreno oggetto di causa (attività di coltivazione etc.), seppure corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà, non erano accompagnate da indizi idonei a fondare la presunzione della sussistenza dell’animus possidendi; 2. con il secondo motivo [«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. […] nonché omesso esame, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., per motivazione apparente circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti […] nonché vizio di omesso esame, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti»], declinato in base ai diversi paradigmi processuali risultanti dall’intestazione del mezzo d’impugnazione, la ricorrente denuncia il vizio di omessa pronuncia su due motivi di appello (il secondo o il quinto) e quello di omesso esame circa un fatto decisivo. Sostiene che la sentenza impugnata non ha considerato gli elementi documentali che dimostravano che la relazione di fatto tra il coltivatore [OSCURATO:PERSONA] e il terreno di cui ai mappali 639 e 641 oggetto della domanda di usucapione si sarebbe dovuta qualificare come detenzione. E questo perché gli stessi mappali facevano parte di un più vasto compendio fondiario che l’allora proprietaria [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso in affitto, con contratto datato 27/11/1941, ai fratelli Egidio, Girolamo e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo suocero di [OSCURATO:PERSONA], sicché la circostanza che l’attore avesse continuato a coltivare il terreno dopo la morte del suocero - fittavolo e quindi detentore del terreno - consentiva di presumere la stessa qualifica di detentore e non di possessore anche in capo a Trivellin; 3. con il terzo motivo [«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1141 comma 1° c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], la ricorrente premette che [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sentito dai Carabinieri nel corso di un sopralluogo nei luoghi di causa, dichiarò che il terreno era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], il cui padre, [OSCURATO:PERSONA], lo aveva autorizzato, trent’anni addietro, ad utilizzarlo. Svolta questa premessa, l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ascrive alla sentenza impugnata di avere affermato che quella dichiarazione era inidonea a fondare la prova contraria rispetto alla presunzione del possesso di cui al primo comma dell’articolo 1141, in ragione del fatto che la stessa dichiarazione era stata resa dopo il decorso del termine ventennale utile ai fini dell’usucapione; 4. con il quarto motivo [«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1141 comma 2° c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che, per il caso in cui la relazione di fatto con la cosa fosse iniziata come detenzione, ha ritenuto che la posa in opera, in maniera abusiva, di un prefabbricato in lamiera su un terreno costituisse un’attività con la quale il detentore manifestava univocamente l’intenzione di esercitare in maniera esclusiva, nomine proprio, il potere di fatto sul medesimo bene; 5. con il quinto motivo [«Violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare sul quarto motivo di appello con il quale la ricorrente eccepiva che, quand’anche si fosse ricostruito il rapporto tra Trivellin e il terreno in termini di possesso, in ogni caso, come attestato dalla documentazione acquisita in giudizio, era insussistente l’elemento temporale del protrarsi del possesso per venti anni ai fini dell’usucapione; 6. il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, da esaminare insieme per connessione, sono fondati nei termini di seguito indicati; 6.1. la Corte di Venezia, in adesione alla pronuncia di primo grado, ritiene che [OSCURATO:PERSONA] abbia acquistato per usucapione il terreno, che ha cominciato a possedere fin dagli anni ’70 e che, da quell’epoca, ha coltivato e recintato e sul quale ha collocato un garageprefabbricato; 6.2. non è conforme a diritto l’asserto del giudice d’appello là dove ritiene irrilevante (perché intervenuta nel 2006, trascorso il termine ventennale di usucapione, maturato negli anni ’90), la dichiarazione, resa da [OSCURATO:PERSONA] ai Carabinieri in occasione del sopralluogo del 20/02/2006, secondo cui il terreno era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], il cui padre, [OSCURATO:PERSONA], trent’anni prima, lo aveva autorizzato ad utilizzare il bene. La Corte territoriale valorizza un aspetto marginale e inconferente della dichiarazione messa a verbale da [OSCURATO:PERSONA], ossia l’epoca in cui la stessa dichiarazione è stata resa, ma non si confronta con il tenore testuale della dichiarazione medesima che, invece, può assumere particolare rilievo ai fini della verifica dell’elemento oggettivo e soggettivo del possesso utili ad usucapionem, dato che il dichiarante afferma di avere utilizzato il terreno con il permesso del dominus; 6.3. sotto un diverso profilo, la sentenza impugnata –in base alla quale la collocazione di un box sul terreno sarebbe una manifestazione inequivocabile e riconoscibile dall’avente diritto dell’interversione della detenzione in possesso “uti dominus”, incompatibile con l’attività di coltivazione del fondo svolta dal detentore con il permesso del proprietario - non è in linea con la giurisprudenza di legittimità. È noto infatti che l’interversione della detenzione in possesso può avvenire attraverso il compimento di attività materiali, se esse manifestano in modo inequivocabile e riconoscibile dall’avente diritto l’intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente “nomine proprio”, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (Cass. 31/05/2006, n. 12968). Questa Corte (Cass.12/05/1999, n. 4701) ha anche chiarito che l’interversione del possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d’esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente “animus detinendi” dell’”animus rem sibi habendi”; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all’esercizio del possesso da parte sua. È utile ricordare, per l’affinità con il nostro caso, che quest’ultima massima ufficiale riguarda una fattispecie in cui il giudice di merito, con la sentenza confermata in sede di legittimità, aveva escluso l’interversione del possesso in relazione all’installazione, da parte del detentore di un terreno, di un prefabbricato per il ricovero di pecore - opera implicante ai fini in esame i concetti di amovibilità e provvisorietà anche se dotata di un basamento di calcestruzzo -, e all’esecuzione di talune migliorie; 7. in conclusione, il giudice del rinvio dovrà riesaminare l’intera vicenda facendo applicazione dei princìpi di diritto sopra enunciati; 8. dato l’accoglimento del ricorso principale, occorre passare allo scrutino del ricorso incidentale condizionato. A questo proposito è stato enunciato il principio di diritto secondo cui «[i]n tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito […] ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso» (Cass. Sez. U., 25/03/2013, n. 7381); 9. con il primo motivo di ricorso incidentale [«violazione e falsa applicazione degli artt. 303, co. 2 in rel. art. 305, 307 cpc; nonché dell’art. 331 co. 2 cpc in relazione all’art. 360 nr. 4»], [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata che ha dichiarato l’estinzione parziale del processo con riguardo ad una sola parte - gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] - verso la quale il giudizio non era stato ritualmente e tempestivamente riassunto facendo leva sulla natura scindibile della causa di garanzia rispetto a quella principale di usucapione. Sostiene al riguardo che debba essere dichiarata l’estinzione dell’intero giudizio per omessa riassunzione del gravame nei confronti di una delle parti in ragione della dipendenza di cause, quale ipotesi equiparabile a quella delle cause inscindibili; 9.1. il primo motivo di ricorso incidentale non è fondato; 9.2. la declaratoria di estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale riguardante gli eredi di uno dei soggetti chiamati in manleva è conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U., 05/07/2007, n. 15142) che ha avuto modo di affermare che nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoliprocedimenti confluiti in un unico processo, l’evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse, opera di regola solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui è parte il soggetto colpito dall’evento»; 10. con il secondo motivo [«violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 334 cpc in relazione all’art. 360 nr. 4»], [OSCURATO:PERSONA] premette che l’appello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., svolto nella comparsa di risposta depositata in cancelleria il 27/06/2016, era tardivo in quanto la sentenza di primo grado era stata depositata il 15/04/2015, sicché il termine per appellare era decorso in data 15/05/2016. Ciò precisato, lamenta che la sentenza impugnata non abbia rilevato che l’appello incidentale tardivo è ammissibile soltanto in due ipotesi, diverse dal caso di specie: è consentito alla parte contro la quale è proposta impugnazione e a quella chiamata a integrare il contraddittorio in cause inscindibili (art. 331, cod. proc. civ.), per la quale l’interesse ad impugnare sorge dalla proposizione dell’impugnazione principale. La stessa facoltà non spetterebbe invece, a norma dell’art. 334, cod. proc. civ., in questa fattispecie concreta, a favore dell’interveniente volontario adesivo, in cause scindibili (ed infatti la posizione processuale dell’interveniente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è assolutamente scindibile da quella della convenuta [OSCURATO:SOCIETA].). Sicché, in breve, il giudice d’appello avrebbe dovuto considerare l’impugnazione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. tardiva, con l’ovvia conseguenza, rimarcata nella memoria da ultimo deposita, dell’improcedibilità del presente giudizio di cassazione (sul presupposto, appunto, della tardività dell’appello); 10.1. il secondo motivo non è fondato; 10.2. il rigetto, da parte della Corte di Venezia, dell’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. perché tardivamente proposto segue la scia della giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di affermare (Cass. 28/07/2017, n. 18767) che «[i]l successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione; pertanto il suo intervento - che è regolato dall’art. 111 c.p.c. e non dall’art. 105 c.p.c. e dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario - non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente e, se svolto in appello, mediante mera riproposizione dei motivi dell’impugnazione proposta dal dante causa, non soggiace ai limiti di cui all’art. 344 c.p.c. e non integra un’impugnazione incidentale tardiva»; 10.3. l’esattezza della statuizione del giudice d’appello è confermata da precedenti arresti nomofilattici (Cass. 17/03/2009, n. 6444), che pure seguivano un diverso percorso argomentativo rispetto all’orientamento sopra richiamato. Era stato posto in risalto che, sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, il ricorso incidentale tardivo è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il litisconsorte abbia prestato acquiescenza; conseguentemente, nelle cause inscindibili esso è ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal litisconsorte. Peraltro, dal litisconsorzio necessario (determinato, nella specie, da una successione a titolo particolare nel diritto controverso, senza estromissione del dante causa) deriva che l’impugnazione proposta da una parte impedisce il passaggio in giudicato della sentenza sui punti comuni alle altre parti poste nella stessa posizione processuale, cessando perciò di aver rilievo il fatto che queste non abbiano proposto la medesima impugnazione; 11. in conclusione, accolto il ricorso principale per quanto di ragione, rigettato il ricorso incidentale condizionato, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso principale per quanto di ragione, rigetta il ricorso incidentale, cassa in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del