CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19731/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2024 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]'dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che1~ Aziz, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. ri\ cod. proc. pen. di un anno e quattro mesi di reclusione e di 10.000,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando due motivi, deduce l'errata qualificazione giuridica del fatto (primo motivo) e vizio di motivazione con riguardo alla confisca (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone doglianze non consentite, perché: a) la deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto operata dalla sentenza di patteggiamento è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619), e quindi dell'impugnazione richiamante, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori non risultanti con immediatezza dalla contestazione (Sez. 3, n. 28747 del 19/04/2016, Cenicola); b) nel caso di specie, il motivo di ricorso è stato articolato senza alcuna specificità censoria in relazione a profili decisivi; Rilevato che il secondo motivo di ricorso propone censure manifestamente infondate, perché: a) la confisca ex art. 240-bis cod. pen. può essere disposta anche fuori dall'accordo se non viene fornita giustificazione della provenienza del denaro e se risulti una sproporzione tra il denaro oggetto della confisca ed il reddito percepito dall'imputato (v., ex multis, Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358-01; Sez. 4, n. 19378 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.); b) nel caso di specie, la somma di denaro, pari a 540,00 euro, è stata rinvenuta sul luogo in cui l'imputato esercitata l'attività di spaccio di droga, e l'odierno ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione in ordine al suo legittimo possesso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marz