CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 02152/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13196-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] REGIONE UMBRIA; -intimato - avverso la sentenza n. 58/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 26/02/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso notificato al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti ed al Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale della stessa Corte per la Regione Umbria il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato con due motivi, denunciando il superamento dei limiti esterni della giurisdizione contabile, la sentenza della Corte dei Conti, Terza Sezione giurisdizionale di appello, che ha dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della stessa Corte per la Regione Umbria n. 104 del20 dicembre 2018. 2. La sentenza di primo grado aveva condannato in contumacia l’odierno ricorrente al pagamento di cospicue somme in favore del Ministero dello sviluppo economico, della Regione Umbria e della Regione Sardegna, a titolo di risarcimento del danno erariale cagionato dall' indebita percezione di finanziamenti pubblici. 3. La sentenza qui impugnata ha giudicato tardivo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], notificato il 30 maggio 2019, ritenendo che il termine di giorni sessanta dalla notifica della sentenza di primo grado (art. 178 c.g.c.) decorresse, nella specie, dal 14 gennaio 2019 e fosse, quindi, già spirato alla data di notifica dell’atto di gravame. 4. La Corte dei Conti ha affermato che nella suddetta data del 14 gennaio 2019 la sentenza della Sezione giurisdizionale per l’Umbria era stata notificata, a richiesta della Procura regionale, a [OSCURATO:PERSONA], presso la residenza del medesimo in Narni, via [OSCURATO:PERSONA] 464, mediante consegna al figlio del medesimo, sig. [OSCURATO:PERSONA]. 5. Nel corso del giudizio di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], replicando all’eccezione di tardività dell’appello sollevata dal Pubblico Ministero contabile, aveva contestato l'avvenuta notifica della sentenza, affermando che quest'ultima era stata sì consegnata a [OSCURATO:PERSONA] nell'indirizzo Narni, via [OSCURATO:PERSONA] 464, ma era contenuta in una busta bianca chiusa indirizzata al medesimo [OSCURATO:PERSONA] e non a [OSCURATO:PERSONA]. 6. La Corte dei conti ha disatteso tale eccezione. Premesso che la relata attestava che la sentenza di primo grado «era stata regolarmente notificata il 14 gennaio 2019 presso la sua (di [OSCURATO:PERSONA] n.d.r.) residenza in Narni, via [OSCURATO:PERSONA] 464 e la copia dell’atto era stata ritirata da [OSCURATO:PERSONA], figlio dell’appellante» (pag. 7 della sentenza impugnata), il Giudice di secondo grado ha osservato che, a parte la considerazione che non vi era alcuna prova che la busta non fosse stata tempestivamente aperta, appariva comunque decisivo il rilievo che la relata di notificazione della sentenza ad opera dell'Ufficiale giudiziario faceva piena prova dell'avvenuta notificazione dell'atto, a meno che non fosse stata accertata la falsità delle operazioni effettuate dall'Ufficiale giudiziario mediante la proposizione di querela di falso. 7. Al ricorso per cassazione la Procura Generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso, concludendo per l'inammissibilità -e, in ipotesi, l’infondatezza - del ricorso stesso. 8. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 12 luglio 2022, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato una memoria ed il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte ha depositato una requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 9. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti della Procura regionale della Corte dei conti: queste Sezioni Unite, infatti, hanno già avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso le pronunce emesse dalla Corte dei conti in grado di appello deve essere notificato al P.M. contabile, quale unico contraddittore necessario, nella persona del Procuratore generale della Corte dei conti (SSUU n. 26256 del 18 dicembre 2018). 10. Il primo motivo di ricorso per cassazione denuncia il rifiuto di giurisdizione in cui la Corte dei conti sarebbe incorsa giudicando l’appello inammissibile sulla base dell'erroneo convincimento della validità della notifica della sentenza di primo grado. Il ricorrente sostiene che il principio per cui gli errores in procedendoe in iudicando non possono essere dedotti come motivi di ricorso per questioni di giurisdizione farebbe comunque salva la possibilità di lamentare il diniego di giurisdizione in caso di radicale stravolgimento delle norme di riferimento; tale caso, appunto, ricorrerebbe nella specie, perché la Corte d'appello avrebbe completamente trascurato la circostanza che la busta contenente l'atto da notificare era indirizzata a Giorgio, e non a Sandro, Citarei. 11. Il motivo è inammissibile, perché un error in procedendo, quale quello ivi lamentato, non rientra tra i «motivi inerenti alla giurisdizione», per i quali soltanto, ai sensi dell’articolo 111, comma 8, Cost., le sentenze della Corte dei conti possono essere impugnate per cassazione. 12. In proposito va qui ricordato l’insegnamento della Corte costituzionale che, nella sentenza n. 6/2018, ha chiarito: - in primo luogo, che «l’ eccesso di potere giudiziario, denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l’avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici» (§ 15); - in secondo luogo, che «il concetto di controllo di giurisdizione, così delineato nei termini puntuali che ad esso sono propri, non ammette soluzioni intermedie, come quella pure proposta nell’ordinanza di rimessione, secondo cui la lettura estensiva dovrebbe essere limitata ai casi in cui si sia in presenza di sentenze “abnormi” o “anomale” ovvero di uno “stravolgimento”, a volte definito radicale, delle “norme di riferimento”» (§ 16);. 13. Il secondo motivo di ricorso per cassazione denuncia il superamento dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti per essersi essa pronunciata su una domanda di risarcimento di danno erariale spiegata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza rilevare che tra quest'ultimo e la pubblica amministrazione non sussisteva alcun rapporto di servizio idoneo ad incardinare la giurisdizione contabile. 14. Il motivo va anch'esso giudicato inammissibile, perché la inammissibilità dell'appello, accertata dalla Corte dei conti con la statuizione che ha resistito all’impugnazione portata con il primo motivo di ricorso, ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e, pertanto, ha precluso la possibilità rilevare l'ipotetico difetto di giurisdizione del giudice contabile per insussistenza del rapporto di servizio. 15. Ilricorso va dichiarato inammissibile. 16. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in favore del Procuratore generale della Corte dei conti, stante la sua posizione di parte solo in senso formale. [OSCURATO:PERSONA], infatti, così come non può sostenere l'onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro Ufficio del Pubblico Ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, risulti soccombente il suo contraddittore. 19. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a