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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 29199/2026

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usto Arsizio del 25/02/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.

D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza pronunciata in data 20/02/2026, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., a KennethObue Ikechukwu, in ordine al reato di cuiall’articolo 3 d.lgs. n. 204 del 2015,la pena di mesi 4 di reclusione, quale aumento incontinuazione della pena irrogata con sentenza del Tribunale di Genova del 07/06/2022, irr.21/11/2022, pena detentiva sostituita con la pena pecuniaria sostitutiva di euro 6.000,00.2.

Avverso la sentenza l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorsoper cassazione.2.1.

Con un primo motivo, lamenta violazione dell’articolo 168, comma 1, n. 1), inriferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal Tribunale diGenova del 07/06/2022, irr. 21/11/2022, con la quale l’odierno ricorrente era statocondannato alla pena di otto mesi di reclusione.Non trattandosi di condanna a pena detentiva, non era pertanto consentita la revoca delprecedente beneficio.2.2.

Con un secondo motivo, lamenta violazione dell’articolo 163 cod. pen. in riferimentoall’omessa estensione della sospensione condizionale della pena concessa con la predettasentenza del Tribunale di Genova del 07/06/2022.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato.2.

Il primo motivo di ricorso è fondato.Ed infatti, la condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva breve èinidonea a costituire causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena(Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162 – 01; Sez. 1, n. 41216 del02/10/2008, Drame, Rv. 242249 - 01).Non può concordarsi con l’isolata pronuncia (Sez. 4, n. 5359 del 12/04/1995, Rv.201511 - 01) secondo cui «ai fini della revoca di diritto della sospensione condizionale dellapena al condannato che nei termini stabiliti commetta un delitto od una contravvenzionedella stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva, è irrilevante che questa sia statasostituita dal giudice con la pena pecuniaria della specie corrispondente, dovendosi avereriguardo, per l'applicazione dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., alla pena inflittaoriginariamente e non a quella sostituita», a ciò ostando la espressa previsione dell’articolo57, u.c., l. 689/1981, a mente del quale «la pena pecuniaria si considera sempre come tale,anche se sostitutiva della pena detentiva».Deve quindi ribadirsi il principio secondo cui la revoca di diritto della sospensionecondizionale della pena al condannato che, nei termini stabiliti, commetta un delitto od unacontravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva, non puòessere disposta laddove la pena detentiva inflitta sia stata sostituita dal giudice con la penapecuniaria della specie corrispondente, a ciò ostando la espressa previsione dell’articolo 57,u.c., l. 689/1981, a mente del quale «la pena pecuniaria si considera sempre come tale,anche se sostitutiva della pena detentiva».3.

Il secondo motivo è inammissibile.In tema di patteggiamento, infatti, questa Corte ritiene che la sospensione condizionaledella pena possa essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza,soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta,esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, inquanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nelsenso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare itermini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio. (Sez. 2, n. 42973 del13/06/2019, Pg, Rv. 277610 - 01).Nel caso di specie, il ricorrente non deduce che la concessione del beneficio abbiacostituito oggetto dell’accordo tra le parti, né la sentenza ne dà menzione in alcun modo, conconseguente inammissibilità della doglianza.4.

La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla revocadella sospensione condizionale della pena disposta con sentenza del Tribunale di Genovadel 07/06/2022, irr. 21/11/2022.Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio dellasospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 7 giugno 2022 delTribunale di Genova, disposizione che elimina.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 12/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
usto Arsizio del 25/02/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G. D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 20/02/2026, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., a KennethObue Ikechukwu, in ordine al reato di cuiall’articolo 3 d.lgs. n. 204 del 2015,la pena di mesi 4 di reclusione, quale aumento incontinuazione della pena irrogata con sentenza del Tribunale di Genova del 07/06/2022, irr.21/11/2022, pena detentiva sostituita con la pena pecuniaria sostitutiva di euro 6.000,00.2. Avverso la sentenza l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorsoper cassazione.2.1. Con un primo motivo, lamenta violazione dell’articolo 168, comma 1, n. 1), inriferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal Tribunale diGenova del 07/06/2022, irr. 21/11/2022, con la quale l’odierno ricorrente era statocondannato alla pena di otto mesi di reclusione.Non trattandosi di condanna a pena detentiva, non era pertanto consentita la revoca delprecedente beneficio.2.2. Con un secondo motivo, lamenta violazione dell’articolo 163 cod. pen. in riferimentoall’omessa estensione della sospensione condizionale della pena concessa con la predettasentenza del Tribunale di Genova del 07/06/2022.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato.2. Il primo motivo di ricorso è fondato.Ed infatti, la condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva breve èinidonea a costituire causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena(Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162 – 01; Sez. 1, n. 41216 del02/10/2008, Drame, Rv. 242249 - 01).Non può concordarsi con l’isolata pronuncia (Sez. 4, n. 5359 del 12/04/1995, Rv.201511 - 01) secondo cui «ai fini della revoca di diritto della sospensione condizionale dellapena al condannato che nei termini stabiliti commetta un delitto od una contravvenzionedella stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva, è irrilevante che questa sia statasostituita dal giudice con la pena pecuniaria della specie corrispondente, dovendosi avereriguardo, per l'applicazione dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., alla pena inflittaoriginariamente e non a quella sostituita», a ciò ostando la espressa previsione dell’articolo57, u.c., l. 689/1981, a mente del quale «la pena pecuniaria si considera sempre come tale,anche se sostitutiva della pena detentiva».Deve quindi ribadirsi il principio secondo cui la revoca di diritto della sospensionecondizionale della pena al condannato che, nei termini stabiliti, commetta un delitto od unacontravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva, non puòessere disposta laddove la pena detentiva inflitta sia stata sostituita dal giudice con la penapecuniaria della specie corrispondente, a ciò ostando la espressa previsione dell’articolo 57,u.c., l. 689/1981, a mente del quale «la pena pecuniaria si considera sempre come tale,anche se sostitutiva della pena detentiva».3. Il secondo motivo è inammissibile.In tema di patteggiamento, infatti, questa Corte ritiene che la sospensione condizionaledella pena possa essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza,soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta,esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, inquanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nelsenso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare itermini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio. (Sez. 2, n. 42973 del13/06/2019, Pg, Rv. 277610 - 01).Nel caso di specie, il ricorrente non deduce che la concessione del beneficio abbiacostituito oggetto dell’accordo tra le parti, né la sentenza ne dà menzione in alcun modo, conconseguente inammissibilità della doglianza.4. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla revocadella sospensione condizionale della pena disposta con sentenza del Tribunale di Genovadel 07/06/2022, irr. 21/11/2022.Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio dellasospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 7 giugno 2022 delTribunale di Genova, disposizione che elimina.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 12/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]
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