CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 23160/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in Pelazioriè all'art. 99 cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferenle apparato argomentativw la Corte di merito ha evidenziato come le gravi ilodaiità dei reato di cui è stato ritenuto responsabile l'imputato (furto con strappo, in tempo di notte, in danno di un turista nell'area della stazione), unitamente al precedente specifico annoverato dall'imputato, denotino l'accresciuta pericolosità sociale del ricorrente, rivelando "un sostanziale rifiuto di integrarsi dedk:anciosi ad un lavoro ed una vita regolare". Considerato che la motivazione offerta è rispettosa dei principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Mordano', R,\,. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv, 250039 01). Ritenuto che le doglianze contenute nel ricorso si appalesno dei tutto generiche e mancanti di rilievi critici in grado di rivelare aspetti c.P criticità nella motivazione offerta dalla Corte di merito. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarate inarnrwssibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e deila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa deHe ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore