CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42130/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 036UUU3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio e ridetermini la pena; • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Milano condannava, a seguito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di primo grado, alla pena finale di mesi 4, giorni 10 di arresto ed euro 800 di ammenda (pena base mesi 6, giorni 15 di arresto ed euro 1.200 di ammenda con la riduzione di un terzo per il rito prescelto) per la contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori della propria abitazione senza giustificato motivo un paio di forbici appuntite lunghe 18 cm e un cacciavite da 22 cm. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi a un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e il difetto di motivazione per essere stata dalla Corte d'appello, come in primo grado, erroneamente ridotta la pena di un terzo invece della metà. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio con rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole accoglimento. 2. L'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. prevede che "in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto". Trattandosi di condanna per contravvenzione, a seguito di giudizio abbreviato, la riduzione della pena base sarebbe dovuta essere della metà e non di un terzo, pertanto non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata con rideterminazione della pena con la riduzione della metà invece che un terzo ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. 3. Per le considerazioni appena espresse, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la pena deve essere rideterminata in mesi tre e giorni sette di arresto ed euro 600 di ammenda. o o P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena qi9termina in mesi tre e giorni sette di arresto ed euro 600 di ammenda. D T p .2 Così deciso in data 12