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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36472/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14132/2019 R.G. proposto da I.L.CO.ME di [OSCURATO:PERSONA] C , [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro Comune di Capannoli; –intimato – avverso la sentenza n. 1935/2018, depositata il 26 ottobre 2018, della Commissione tributaria regionaledella Toscana; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 novembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. –con sentenza n. 1935/2018, depositata il 26 ottobre 2018, la Commissione tributaria regionale della Toscanaha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, avverso [OSCURATO:PERSONA] la decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi dal Comune di Capannoli in relazione alla tassa sui rifiuti (TARSU e TARI) dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2009 al 2015; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: -alla stregua dei riscontri offerti dalla contribuente, emergeva che l’attività produttiva svolta sulle superfici oggetto di tassazione si estendeva a tutte le aree interne dello stabilimento, aree che, pertanto, - con l’esclusione di quelle destinate a ufficio, refett orio e servizi, - dovevano ritenersi «inidoneeoggettivamente a produrre rifiuti urbani o assimilati»; -a diversa conclusione doveva pervenirsi quanto, invece, alle aree scoperte esterne in quanto dalla documentazione prodotta non risultava che «tali superfici possegganocaratteristiche strutturali o una destinazione per le quali si formano, di regola, solamente rifiuti speciali, emergendo, invece, un'attività funzionale a quella prevalente dell'impresa priva di impianti tecnici o operazioni idonei a g enerare rifiuti speciali.»;

2. -I.L.CO.ME di [OSCURATO:PERSONA] C, S.n.c. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre articolati motivi; -il Comune di Capannoli non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4 , cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 cod. proc. civ., e dell’art. 118 d.a. cod. proc. civ. deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame era pervenuto alle contestate conclusioni, quanto alle aree scoperte esterne, sulla base di una motivazione meramente apparente ed apodittica, motivazione che non rendeva espliciti i passaggi logici intermedi del ragionamento probatorio qual correlato alle allegazioni svolte da essa esponente in ordine all’insussistenza del presupposto impositivo; -il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., ripropone, in via di subordine, la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 cod. proc. civ., e dell’art. 118 d.a. cod. proc. civ. sull’assunto che il giudice del gravame era pervenuto ad opposte, ed inconciliabili, conclusioni argomentative quanto al règime di tassazione delle aree interne ed esterne, fondando, così, il decisum nell’un caso (aree interne) sul criterio della formazione in via prevalente di rifiuti speciali, nell’altro sulla negazione di questo stesso criterio siccome implicata una produzione «di soli rifiuti speciali»; -col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che viene individuato nel rapporto di pertinenzialità delle aree scoperte all’attività produttiva, e con riferimento ai dati probatori al giudizio offerti sulla base di una relazione tecnica, delle fotografie e planimetrie allegate, oltrechédelle stesse dichiarazioni presentate all’Ente locale;

2. –a chiara esplicitazione delle ragioni della decisione, -e venendo in considerazione tributi che hanno formato oggetto, nella loro successione regolativa, di discipline sostanzialmente omogenee, - occorre premettere che, in tema di TARSU, la causale di esenzione posta dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3, con riferimento alle superfici ove si producono (di regola) rifiuti speciali tossici o nocivi («allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti»), costituisce deroga alla regola generale (di cui allo stesso d.lgs. n. 507, cit., art. 62, c. 1) secondo la quale il pagamento del tributo è dovuto da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (v., ex plurimis, Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775), ed integra, pertanto, il contenuto di un’eccezione «i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare» (così Cass., 19 aprile 2019, 11035); – in relazione , dunque, alla presunzione ( iuris tantum ) di produzione di rifiuti urbani posta dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 1, cit. (v.

Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459) la Corte ha, poi, rilevato, da un lato, che il mero autosmaltimento dei rifiuti non può integrare la causale di esonero dal pagamento del tributo (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3), - indipendentemente, quindi, dalla considerazione della tipologia oggettiva dei rifiuti prodotti (urbani o speciali) e, per di più, del potere di assimilazione spettante all’Ente locale, - e, per il restante, che, ai fini della tassazione, «non rileva il collegamento funzionale con l'area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all'immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tuttele altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione» (così Cass., 5 maggio 2010, n. 10813; Cass., 4 dicembre 2009, n. 25573; Cass., 30 luglio 2009, n. 17724; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19461); - la Corte ha, peraltro, precisato (anche) che lo stabilire se determinati locali di uno stesso edificio, benché destinati ad uffici, depositi, mostre ecc. enon propriamente all'attività produttiva, siano parimenti idonei a produrre rifiuti speciali, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass., 22 dicembre 2016, n.26725; Cass., 11 agosto 2004, n. 15517; Cass., 17 febbraio 1996, n. 1242); ed ha rimarcato che il d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3, con riferimento alla nozione di superficie «ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi», va interpretatonel senso che l'esclusione dalla tassa riguarda la sola «parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano solo rifiuti speciali» (Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 4 aprile 2012, n. 5377; v., altresì, Cass., 24 luglio 2014,n. 16858); 2.1 –ad analoghi approdi interpretativi (v.

Cass., 6 luglio 2022, n. 21335; Cass., 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., 22 settembre 2017, n. 22130) è, poi, pervenuta la Corte quanto alla TARI (l. n. 147 del 2013, art. 1, commi 641 e ss.), seppur connotandosi la relativa disciplina di una diversa determinazione della non imponibilità delle aree di produzione di rifiuti speciali, ove, dunque, rileva che detta produzione risulti «in via continuativa e prevalente» (art. 1, c. 649); -e si è quindi rimarcato che l'esenzione dalla TARI, - che, quanto alla TARSU, involgeva le «aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni» (art. 62, c. 1, cit.), - riguarda solo le aree accessorie ai locali tassabili e non anche quelle accessorie alle aree esenti perchè produttive di rifiuti speciali (art. 1, c. 641);aree, queste, che possono ritenersi esenti «solo in quanto aree funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio dell'attività produttiva e comunque produttive di rifiuti speciali.» (Cass., 15 maggio 2019, n. 12979, cit.);

3. –tanto premesso, i primi due motivi di ricorso sono destituiti di fondamento e vanno senz’altro disattesi; 3.1 – la Corte ha ripetutamente statuito che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consistente di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez.

U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez.

U., 5 agosto 2016, n. 16599); -nella fattispecie, come reso evidente dai relativi contenuti decisori (sopra ripercorsi), la gravata sentenza ha reso inequivoche le (distinte) rationes decidendi che risultano poste a fondamento del decisum , essendosi rilevato, quanto alle aree cd. interne dello stabilimento, che i dati probatori ne esplicitavano una oggettiva inidoneità «a produrre rifiuti urbani o assimilati», -dato questo di fattispecie coerente, come appena anticipato, tanto con la disciplina posta in tema di TARSU (art. 62, c. 3, cit.) quanto con quella della TARI (art. 1, c. 649, prima prop.), -e, quanto (ora) alle aree scoperte esterne, che quegli stessi dati non davano conto della produzione di rifiuti speciali, risultando le stesse non connotate dalla presenza di «impianti tecnici o operazioni idonei a generare rifiuti speciali.»; -né sussiste la denunciata antinomia di cui al secondo motivo di ricorso, avuto riguardo all’inequivoco rilievo (conforme alla giurisprudenza della Corte) secondo il quale le aree internedovevano ritenersi «inidonee oggettivamente a produrre rifiuti urbani o assimilati»;

4. –nemmeno il terzo motivo di ricorso, - che pur prospetta profili di inammissibilità, -può trovare accoglimento; 4.1 - la decisività dei fatti (in tesi) non considerati dal giudice del gravame viene risolta, innanzitutto, dietro riproposizione di un complesso di allegazioni ed argomenti probatori che hanno riguardo alla concreta articolazione del processo produttivo, e dei suoi nessi funzionali con gli spazi utilizzati all’interno ed all’esterno dello stabilimento, - argomenti, questi, sulla cui base dovrebbero allora intendersi (anche) le emergenze di una relazione tecnica di parte, - così che il motivo finisce per sottoporre alla Corte un indistinto, e non consentito, riesame del merito della lite; -per di più, va rimarcato, lo stesso giudice del gravame ha tratto il suo convincimento in fatto dalla documentazione prodotta dalla parte (planimetrie e foto), - documentazione ritenuta ex se inidonea a rendere «dimostrato o dimostrabile» l’assunto relativo alla effettiva produzione di «rifiuti speciali», - e, come detto, lo stesso motivo di ricorso colora, con ulteriori argomenti probatori, le emergenze così (già) oggetto di esame; - resta, al fondo, che sinanche le emergenze della (trascritta) relazione tecnica non danno conto del fatto decisivo in tesi pretermesso e correttamente qualificato in iure, come anticipato, dalla produzione di rifiuti speciali; 4.2 – come, poi, statuito dalla Corte, nel contesto della nuova formulazione dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, (secondo il cui disposto rileva, ora, l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»), quale conseguente alla novelladi cui al d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che l'omesso esame di argomentazioni o deduzioni difensive e de gli elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez.

U., 22 settembre 2014, n. 19881);

5. –le spese del giudizio di legittimità non vanno disciplinate tra le parti, in difetto di attività difensiva della parte rimasta intimata, mentre nei confronti della ricorrente sussistonoi presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14132/2019 R.G. proposto da I.L.CO.ME di [OSCURATO:PERSONA] C , [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro Comune di Capannoli; –intimato – avverso la sentenza n. 1935/2018, depositata il 26 ottobre 2018, della Commissione tributaria regionaledella Toscana; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 novembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. –con sentenza n. 1935/2018, depositata il 26 ottobre 2018, la Commissione tributaria regionale della Toscanaha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, avverso [OSCURATO:PERSONA] la decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi dal Comune di Capannoli in relazione alla tassa sui rifiuti (TARSU e TARI) dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2009 al 2015; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: -alla stregua dei riscontri offerti dalla contribuente, emergeva che l’attività produttiva svolta sulle superfici oggetto di tassazione si estendeva a tutte le aree interne dello stabilimento, aree che, pertanto, - con l’esclusione di quelle destinate a ufficio, refett orio e servizi, - dovevano ritenersi «inidoneeoggettivamente a produrre rifiuti urbani o assimilati»; -a diversa conclusione doveva pervenirsi quanto, invece, alle aree scoperte esterne in quanto dalla documentazione prodotta non risultava che «tali superfici possegganocaratteristiche strutturali o una destinazione per le quali si formano, di regola, solamente rifiuti speciali, emergendo, invece, un'attività funzionale a quella prevalente dell'impresa priva di impianti tecnici o operazioni idonei a g enerare rifiuti speciali.»; 2. -I.L.CO.ME di [OSCURATO:PERSONA] C, S.n.c. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre articolati motivi; -il Comune di Capannoli non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4 , cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 cod. proc. civ., e dell’art. 118 d.a. cod. proc. civ. deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame era pervenuto alle contestate conclusioni, quanto alle aree scoperte esterne, sulla base di una motivazione meramente apparente ed apodittica, motivazione che non rendeva espliciti i passaggi logici intermedi del ragionamento probatorio qual correlato alle allegazioni svolte da essa esponente in ordine all’insussistenza del presupposto impositivo; -il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., ripropone, in via di subordine, la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 cod. proc. civ., e dell’art. 118 d.a. cod. proc. civ. sull’assunto che il giudice del gravame era pervenuto ad opposte, ed inconciliabili, conclusioni argomentative quanto al règime di tassazione delle aree interne ed esterne, fondando, così, il decisum nell’un caso (aree interne) sul criterio della formazione in via prevalente di rifiuti speciali, nell’altro sulla negazione di questo stesso criterio siccome implicata una produzione «di soli rifiuti speciali»; -col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che viene individuato nel rapporto di pertinenzialità delle aree scoperte all’attività produttiva, e con riferimento ai dati probatori al giudizio offerti sulla base di una relazione tecnica, delle fotografie e planimetrie allegate, oltrechédelle stesse dichiarazioni presentate all’Ente locale; 2. –a chiara esplicitazione delle ragioni della decisione, -e venendo in considerazione tributi che hanno formato oggetto, nella loro successione regolativa, di discipline sostanzialmente omogenee, - occorre premettere che, in tema di TARSU, la causale di esenzione posta dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3, con riferimento alle superfici ove si producono (di regola) rifiuti speciali tossici o nocivi («allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti»), costituisce deroga alla regola generale (di cui allo stesso d.lgs. n. 507, cit., art. 62, c. 1) secondo la quale il pagamento del tributo è dovuto da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (v., ex plurimis, Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775), ed integra, pertanto, il contenuto di un’eccezione «i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare» (così Cass., 19 aprile 2019, 11035); – in relazione , dunque, alla presunzione ( iuris tantum ) di produzione di rifiuti urbani posta dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 1, cit. (v. Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459) la Corte ha, poi, rilevato, da un lato, che il mero autosmaltimento dei rifiuti non può integrare la causale di esonero dal pagamento del tributo (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3), - indipendentemente, quindi, dalla considerazione della tipologia oggettiva dei rifiuti prodotti (urbani o speciali) e, per di più, del potere di assimilazione spettante all’Ente locale, - e, per il restante, che, ai fini della tassazione, «non rileva il collegamento funzionale con l'area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all'immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tuttele altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione» (così Cass., 5 maggio 2010, n. 10813; Cass., 4 dicembre 2009, n. 25573; Cass., 30 luglio 2009, n. 17724; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19461); - la Corte ha, peraltro, precisato (anche) che lo stabilire se determinati locali di uno stesso edificio, benché destinati ad uffici, depositi, mostre ecc. enon propriamente all'attività produttiva, siano parimenti idonei a produrre rifiuti speciali, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass., 22 dicembre 2016, n.26725; Cass., 11 agosto 2004, n. 15517; Cass., 17 febbraio 1996, n. 1242); ed ha rimarcato che il d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3, con riferimento alla nozione di superficie «ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi», va interpretatonel senso che l'esclusione dalla tassa riguarda la sola «parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano solo rifiuti speciali» (Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 4 aprile 2012, n. 5377; v., altresì, Cass., 24 luglio 2014,n. 16858); 2.1 –ad analoghi approdi interpretativi (v. Cass., 6 luglio 2022, n. 21335; Cass., 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., 22 settembre 2017, n. 22130) è, poi, pervenuta la Corte quanto alla TARI (l. n. 147 del 2013, art. 1, commi 641 e ss.), seppur connotandosi la relativa disciplina di una diversa determinazione della non imponibilità delle aree di produzione di rifiuti speciali, ove, dunque, rileva che detta produzione risulti «in via continuativa e prevalente» (art. 1, c. 649); -e si è quindi rimarcato che l'esenzione dalla TARI, - che, quanto alla TARSU, involgeva le «aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni» (art. 62, c. 1, cit.), - riguarda solo le aree accessorie ai locali tassabili e non anche quelle accessorie alle aree esenti perchè produttive di rifiuti speciali (art. 1, c. 641);aree, queste, che possono ritenersi esenti «solo in quanto aree funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio dell'attività produttiva e comunque produttive di rifiuti speciali.» (Cass., 15 maggio 2019, n. 12979, cit.); 3. –tanto premesso, i primi due motivi di ricorso sono destituiti di fondamento e vanno senz’altro disattesi; 3.1 – la Corte ha ripetutamente statuito che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consistente di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599); -nella fattispecie, come reso evidente dai relativi contenuti decisori (sopra ripercorsi), la gravata sentenza ha reso inequivoche le (distinte) rationes decidendi che risultano poste a fondamento del decisum , essendosi rilevato, quanto alle aree cd. interne dello stabilimento, che i dati probatori ne esplicitavano una oggettiva inidoneità «a produrre rifiuti urbani o assimilati», -dato questo di fattispecie coerente, come appena anticipato, tanto con la disciplina posta in tema di TARSU (art. 62, c. 3, cit.) quanto con quella della TARI (art. 1, c. 649, prima prop.), -e, quanto (ora) alle aree scoperte esterne, che quegli stessi dati non davano conto della produzione di rifiuti speciali, risultando le stesse non connotate dalla presenza di «impianti tecnici o operazioni idonei a generare rifiuti speciali.»; -né sussiste la denunciata antinomia di cui al secondo motivo di ricorso, avuto riguardo all’inequivoco rilievo (conforme alla giurisprudenza della Corte) secondo il quale le aree internedovevano ritenersi «inidonee oggettivamente a produrre rifiuti urbani o assimilati»; 4. –nemmeno il terzo motivo di ricorso, - che pur prospetta profili di inammissibilità, -può trovare accoglimento; 4.1 - la decisività dei fatti (in tesi) non considerati dal giudice del gravame viene risolta, innanzitutto, dietro riproposizione di un complesso di allegazioni ed argomenti probatori che hanno riguardo alla concreta articolazione del processo produttivo, e dei suoi nessi funzionali con gli spazi utilizzati all’interno ed all’esterno dello stabilimento, - argomenti, questi, sulla cui base dovrebbero allora intendersi (anche) le emergenze di una relazione tecnica di parte, - così che il motivo finisce per sottoporre alla Corte un indistinto, e non consentito, riesame del merito della lite; -per di più, va rimarcato, lo stesso giudice del gravame ha tratto il suo convincimento in fatto dalla documentazione prodotta dalla parte (planimetrie e foto), - documentazione ritenuta ex se inidonea a rendere «dimostrato o dimostrabile» l’assunto relativo alla effettiva produzione di «rifiuti speciali», - e, come detto, lo stesso motivo di ricorso colora, con ulteriori argomenti probatori, le emergenze così (già) oggetto di esame; - resta, al fondo, che sinanche le emergenze della (trascritta) relazione tecnica non danno conto del fatto decisivo in tesi pretermesso e correttamente qualificato in iure, come anticipato, dalla produzione di rifiuti speciali; 4.2 – come, poi, statuito dalla Corte, nel contesto della nuova formulazione dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, (secondo il cui disposto rileva, ora, l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»), quale conseguente alla novelladi cui al d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che l'omesso esame di argomentazioni o deduzioni difensive e de gli elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881); 5. –le spese del giudizio di legittimità non vanno disciplinate tra le parti, in difetto di attività difensiva della parte rimasta intimata, mentre nei confronti della ricorrente sussistonoi presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a t
Sentenza Cassazione n. 36472/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris