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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2021

Cassazione n. 13816/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 20 maggio 2021 la Corte di appello di Firenze confermava la precedente sentenza con cui il Tribunale di Livorno, il giorno 16 ottobre 2016, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 3 di arresto ed C 50.000,00 di ammenda, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della intervenuta estinzione del reato per effetto della prescrizione relativamente alle opere compiutamente realizzate; con il secondo motivo eccepiva la violazione di legge con riferimento all'erroneo calcolo del termine iniziale da cui far decorrere la prescrizione dei reati connessi alla edificazione dei manufatti descritti ai capi al) a2) a3) e a4) dell'imputazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che entrambi i motivi di impugnazione, i quali possono essere trattati unitariamente riguardando, seppur a diverso titolo, l'eventuale estinzione del reato per intervenuta prescrizione, risultano manifestamente infondati; la Corte territoriale, dando rilievo alla circostanza che al 6 luglio 2016 uno dei manufatti non era ancora stato ultimato, ha correttamente desunto la prosecuzione del reato almeno a quella data dimostrando di aver fatto buon uso dei principi consolidati in giurisprudenza secondo cui ai fini della prescrizione il momento consumativo del reato edilizio è da individuarsi in quello in cui l'opera possa ritenersi completata in ogni sua parte; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il C nsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 20 maggio 2021 la Corte di appello di Firenze confermava la precedente sentenza con cui il Tribunale di Livorno, il giorno 16 ottobre 2016, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 3 di arresto ed C 50.000,00 di ammenda, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della intervenuta estinzione del reato per effetto della prescrizione relativamente alle opere compiutamente realizzate; con il secondo motivo eccepiva la violazione di legge con riferimento all'erroneo calcolo del termine iniziale da cui far decorrere la prescrizione dei reati connessi alla edificazione dei manufatti descritti ai capi al) a2) a3) e a4) dell'imputazione. Considerato che il ricorso è inammissibile; che entrambi i motivi di impugnazione, i quali possono essere trattati unitariamente riguardando, seppur a diverso titolo, l'eventuale estinzione del reato per intervenuta prescrizione, risultano manifestamente infondati; la Corte territoriale, dando rilievo alla circostanza che al 6 luglio 2016 uno dei manufatti non era ancora stato ultimato, ha correttamente desunto la prosecuzione del reato almeno a quella data dimostrando di aver fatto buon uso dei principi consolidati in giurisprudenza secondo cui ai fini della prescrizione il momento consumativo del reato edilizio è da individuarsi in quello in cui l'opera possa ritenersi completata in ogni sua parte; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il C nsi
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