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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 dicembre 2021

Cassazione n. 38220/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DIROMA nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; I uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono associati alle conclusioni del Procuratore Generale e hanno chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del 10 marzo 2022, il Tribunale per il riesame di Roma ha annullato di decreto di sequestro preventivo dell'asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA], emesso dal G.I.P. in sede il 22 dicembre 2021 in relazione al reato di cui all'art. 491 cod. pen., iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. I fatti ricostruiti nell'ordinanza impugnata riguardano la pubblicazione del testamento del Losito, deceduto 1'8 gennaio 2019, operata dal notaio Cerini in Roma il 29 gennaio 2019, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA].

La pubblicazione dell'atto aveva ad oggetto una scheda testamentaria depositata, sin dal 24 ottobre 2007, agli atti del medesimo notaio con il numero di repertorio 163, contenente l'istituzione di erede universale del Tarallo, compagno di vita e socio in affari del de cuius, morto suicida in Zagarolo.

Dall'ordinanza impugnata risulta come, nell'ottobre 2007, tanto il Losito che il Tarallo avessero depositato i rispettivi atti olografi di ultima volontà, sottoscritti in presenza del pubblico ufficiale, di cui ciascuno aveva conservato altro esemplare, vidimato dal notaio, nominandosi reciprocamente eredi universali.

Le circostanze del suicidio del testatore e la presenza di un esemplare del testamento nella disponibilità dell'erede avevano indotto [OSCURATO:PERSONA], germano del disponente, a sporgere denuncia.

L'accertamento grafologico disposto dal pubblico ministero sulla scheda testamentaria pubblicata aveva concluso per la natura apocrifa della stessa, redatta con tratti riferibili al Tarallo, con conseguente sussistenza del fumus del reato di falso in testamento, nonché del rischio di atti di disposizione del patrimonio, posti a fondamento del decreto di sequestro.

1.2. Il Tribunale del riesame ha escluso, alla stregua dei dati investigativi e delle produzioni difensive, il fumus del reato, ricostruendo: le modalità di redazione e deposito della scheda il 24 ottobre 2007 agli atti del notaio; la pubblicazione della scheda, con il ministero del medesimo notaio, dopo l'apertura della successione; la natura apocrifa della scheda pubblicata, smentita dalla consulenza a discarico e dalla già evidenziate modalità di conservazione del testamento.2.

Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso in pubblico ministero, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione della legge processuale in relaziona alla valutazione del fumus, avendo il Tribunale svolto una disamina di merito che si pone oltre i limiti del controllo demandato al giudice della cautela reale.

Contesta, altresì, la sterilizzazione della consulenza grafologica resa nell'ordinanza impugnata mediante la disamina delle sole allegazioni difensive e l'indicazione della data del commesso reato accolta dal Tribunale, evidenziando, altresì, come gli accertamenti ancora in corso, di cui lo stesso Tribunale ha dato atto, non legittimano le conclusive valutazioni rese sul punto dell'insussistenza del reato.

3. Con istanza dell'8 luglio 2022, i difensori dell'indagato hanno richiesto la trattazione orale del ricorso.

4. Con memoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. Il 22 giugno 2022, i difensori dell'indagato hanno trasmesso memoria difensiva, con la quale hanno chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Le censure svolte dal pubblico ministero ricorrente involgono la delimitazione della latitudine del sindacato del giudice dell'impugnazione cautelare reale sul fumus del reato oggetto di provvisoria contestazione.

1.1. Il pubblico ministero ricorrente prospetta, invero, un eccesso di sindacato sulla astratta configurabilità del reato di cui all'art. 491 cod. pen. in relazione al quale il sequestro preventivo dell'asse ereditario pervenuto in successione all'indagato è stato disposto, per avere il Tribunale del riesame valutato funditus la falsità intrinseca della scheda e, in conseguenza, reputato l'assenza di indizi di reato, pur a fronte di un materiale investigativo in fieri e fisiologicamente incompleto, in tal modo esondando dai limiti della cognizione della fase incidentale cautelare.

Trattasi di prospettazione manifestamente infondata, che non si confronta con le regulae iuris che disciplinano la materia, né con l'inidoneità dimostrativa degli elementi acquisiti rispetto alla fondatezza dell'ipotesi d'accusa alla quale il sequestro è stato ancorato.

1.2. Nella giurisprudenza di legittimità, la nozione di "fumus commissi delicti", rilevante ai fini dell'adozione del sequestro preventivo, è stata declinata nel senso che, pur non dovendo la stessa integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152); riconducibilità del fatto al paradigma normativo che non si risolve nell'astratta plausibilità dell'ipotesi accusatoria, ma che postula la verifica, puntuale e coerente, delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale la fattispecie concreta possa essere sussunta in quella legale e risulti la plausibilità razionale del giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato (Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433).

Nei predetti termini, la valutazione del fumus commissi delicti rilevante ai fini del sequestro preventivo trova un autorevole paradigma di riferimento nelle riflessioni svolte dalle Sezioni unite di questa Corte in tema di sequestro finalizzato alla c.d. confisca allargata, richiedendosi, in ogni caso, una verifica in concreto della plausibilità del reato (Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226492); e si è, coerentemente, ribadito come nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice debba verificare, in positivo, la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927), e, in negativo, che non sussistano cause di non punibilità (Sez. 3, n. 6537 del 14/10/2020, dep. 19/02/2021, Pittalis, Rv. 281585).

1.3. Dal punto di vista funzionale, si è ulteriormente precisato come la valutazione del "fumus commissi delicti" sia contenutisticamente differenziata in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e del materiale probatorio prodotto, che va esaminato nella sua interezza: in particolare, ai fini della adozione di un provvedimento di sequestro preventivo, il presupposto del "fumus commissi delicti" può formare oggetto di scrutini contenutisticamente differenziati in relazione ai diversi stadi di accertamento dei fatti ed al materiale posto dal P.M. a sostegno della richiesta di emissione della misura, non potendo il giudice, in presenza di indagini che abbiano consentito l'acquisizione di articolate risultanze, limitare la propria disamina all'apparente configurabilità del "fumus" e rinunciare ad operare un più penetrante sindacato che pure gli elementi acquisiti gli consentirebbero (Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Mussari, Rv. 259960, ripresa da Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep. 2019, Pollaccia, Rv. 276283).

Nella sentenza Mussari è stato, invero, del tutto condivisibilmente affermato come «la "sufficienza" del requisito del mero fumus commissi delicti "si raccorda, concettualmente, al fatto che l'adozione della misura può presentarsi - e di regola, anzi, si presenta - allo stesso esordio della indagine, allorché tutti gli accertamenti ancora devono essere compiuti: e quindi, la base fattuale su cui la misura stessa deve sostenersi, ben può essere rappresentata dalla configurabilità di un reato di cui ancora possono risultare nebulose tutte le interferenze in ordine alle varie responsabilità soggettive.

Da qui, dunque, la certa non riferibilità al tema delle cautele reali del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, che, invece, caratterizza (per evidenti esigenze di garanzia, postulate come indispensabili dal nuovo codice, a differenza di quanto prevedeva il codice Rocco) le misure cautelari personale".

Peraltro, "la "base" probatoria su cui si sostanzia il provvedimento di sequestro è "flessibile" in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti: se a legittimare la misura è "sufficiente" il fumus, ciò non toglie che la relativa sussistenza può formare oggetto di scrutini "contenutisticamente" differenziati a seconda del materiale che il pubblico ministero ritiene di devolvere al giudice chiamato ad adottare la misura e, poi, a scrutinare la legittimità del provvedimento in sede di impugnazione" (Sez. 2^, sentenza n. 47421 del 16 dicembre 2011).

Nel caso in cui gli elementi prodotti dal pubblico ministero documentino la "sussistenza" del reato in termini congrui, potrà dirsi raggiunto il (necessario e sufficiente) fumus e, quindi, integrato il presupposto "minimo" per l'adozione della misura cautelare reale; tuttavia, nei casi in cui ...il materiale di indagine permetta al giudice di rilevare l'insussistenza di uno o più degli elementi essenziali per configurare la fattispecie di reato configurata ad cautelam, non può certo pretendersi che il giudice, cui il tema sia stato devoluto, sia obbligato a "degradare" il proprio potere di sindacato, limitandosi ad un accertamento "più superficiale", sul rilievo che, altrimenti, il controllo proprio del subprocedimento cautelare risulterebbe snaturato».La sentenza Mussari delinea in termini "dinamici" la nozione di fumus e precisa, marcandone la differenza con i "gravi indizi di colpevolezza" che integrano il correlativo presupposto della cautela personale, la funzione selettiva assegnata all'ipotesi d'accusa posta a fondamento del sequestro preventivo.

Ne consegue, coerentemente, che l'ambito del sindacato sul fumus non può che essere a geometria variabile, modellandosi - nella fase genetica - sulla quantità e qualità degli elementi raccolti dal pubblico ministero, ampliati - nella sede successiva del contraddittorio - con quelli introdotti dalla difesa; e su siffatta base cognitiva allargata può - ed anzi deve - esplicarsi il controllo di ragionevolezza rimesso alla fase del riesame, misurato al metro della provvisoria contestazione, senza che possa configurarsi un limite alla cognizione del giudice dell'impugnazione e ravvisarsi, pertanto, il vizio di "eccesso di sindacato".

1.4. Deve aggiungersi che contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo il ricorso è ammesso solo per "violazione di legge" (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.), per censurare, dunque, "errores in iudicando" o "errores in procedendo" (art. 606, lett.

B e C, cod. proc. pen.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.

Va ancora precisato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (ex plurimis: Sez.

Un.

N. 5876 del 13.2.2004, Ferrazzi, Rv. 226710; n. 25080 del 28.5.2003, Pellegrino, Rv. 224611).

2. Quanto premesso rende ragione della manifesta infondatezza della violazione di legge prospettata nel ricorso.

2.1. La violazione di legge dedotta con il ricorso evoca una sorta di "eccesso di potere" in cui i giudici del riesame sarebbero incorsi nel determinare i confini del loro sindacato sul decreto di sequestro preventivo, fuoriuscendo dall'alveo di un mero riscontro circa la sussistenza del fumus per giungere, invece, ad un giudizio "di merito" che avrebbe finito per snaturare il controllo del riesame.

L'assunto non appare pertinente al caso di specie - nel quale, come si vedrà, i giudici a quibus hanno fatto buon governo dei poteri di sindacato loro devoluti - e risulta, inoltre, palesemente incongruo, giacché confonde il presupposto "minimo", che deve integrare la base cognitiva fattuale, necessaria e sufficiente per poter disporre la misura cautelare reale, rispetto al reale ambito del controllo giurisdizionale devoluto in sede di gravame all'organo giurisdizionale.

In altri termini, va qui ribadito che la sommarietà della fase cautelare non implica alcun arretramento nella verifica di sostenibilità dell'ipotesi accusatoria rispetto alla quale il sequestro è stato disposto, e non autorizza alcun approccio superficiale alla verifica predetta.

Sotto l'ultimo profilo evocato, non appare superfluo rimarcare l'ampliamento della base cognitiva determinato dalle allegazioni difensive, sulla quale il Tribunale del riesame ha esteso legittimamente - ed anzi doverosamente - il proprio sindacato, essenzialmente escludendo - al netto delle incursioni nel merito in cui si produce il ricorso - che la scheda testamentaria del Losito, affidata sin dal 2007 al notaio che aveva assistito alla sua sottoscrizione da parte del testatore, e dallo stesso notaio conservata agli atti sino alla pubblicazione - potesse essere stata alterata o falsificata.

E siffatto dirimente rilievo, unitamente alle controdeduzioni tecniche a discarico, ha ulteriormente consentito di depotenziare la già inattendibile consulenza del pubblico ministero che, senza alcun confronto con le modalità di formazione e conservazione della scheda sottoposta a verifica, ha concluso per la sua natura apocrifa.

2.2. Ed allora, se resta controvertibile, agli effetti civili, la natura giuridica del testamento - ovvero se trattasi di testamento segreto ex art. 604 cod. civ., in presenza dei requisiti formali richiesti dalla legge - certo è che, secondo l'incensurabile incedere argomentativo dell'ordinanza impugnata, trattasi di atto di ultima volontà che risulta formato sin dal 2007, sottoscritto alla presenza del notaio dal testatore e dal notaio conservato in plico sigillato agli atti, sino alla pubblicazione attestata dal relativo verbale; il che, salva la diversa e non prospettata ipotesi di concorso del pubblico ufficiale nel reato, rende ragione della insindacabilità della statuizione resa, sul punto del fumus, nell'ordinanza impugnata.

Per contro, i rilievi del pubblico ministero ricorrente, che prospetta una sorta di sterilizzazione dell'ipotesi d'accusa nella fase ancora plastica delle indagini preliminari, finiscono per invocare una sorta di "licenza in bianco" a mantenere il vincolo reale, quale che sia l'esito delle investigazioni, trascurando di confrontarsi con la funzione selettiva della provvisoria incolpazione, che costituisce il paradigma, logico e fattuale, rispetto al quale va, in concreto, verificata la legittimità del sequestro.

Nel resto, i rilievi del ricorrente muovono sul campo del fatto e s'appalesano diretti a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito, rispetto alla quale non si segnala alcun deficit radicale della motivazione, tale da assurgere a violazione di legge.

Il ricorso deve, pertanto,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DIROMA nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; I uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono associati alle conclusioni del Procuratore Generale e hanno chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del 10 marzo 2022, il Tribunale per il riesame di Roma ha annullato di decreto di sequestro preventivo dell'asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA], emesso dal G.I.P. in sede il 22 dicembre 2021 in relazione al reato di cui all'art. 491 cod. pen., iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. I fatti ricostruiti nell'ordinanza impugnata riguardano la pubblicazione del testamento del Losito, deceduto 1'8 gennaio 2019, operata dal notaio Cerini in Roma il 29 gennaio 2019, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA]. La pubblicazione dell'atto aveva ad oggetto una scheda testamentaria depositata, sin dal 24 ottobre 2007, agli atti del medesimo notaio con il numero di repertorio 163, contenente l'istituzione di erede universale del Tarallo, compagno di vita e socio in affari del de cuius, morto suicida in Zagarolo. Dall'ordinanza impugnata risulta come, nell'ottobre 2007, tanto il Losito che il Tarallo avessero depositato i rispettivi atti olografi di ultima volontà, sottoscritti in presenza del pubblico ufficiale, di cui ciascuno aveva conservato altro esemplare, vidimato dal notaio, nominandosi reciprocamente eredi universali. Le circostanze del suicidio del testatore e la presenza di un esemplare del testamento nella disponibilità dell'erede avevano indotto [OSCURATO:PERSONA], germano del disponente, a sporgere denuncia. L'accertamento grafologico disposto dal pubblico ministero sulla scheda testamentaria pubblicata aveva concluso per la natura apocrifa della stessa, redatta con tratti riferibili al Tarallo, con conseguente sussistenza del fumus del reato di falso in testamento, nonché del rischio di atti di disposizione del patrimonio, posti a fondamento del decreto di sequestro. 1.2. Il Tribunale del riesame ha escluso, alla stregua dei dati investigativi e delle produzioni difensive, il fumus del reato, ricostruendo: le modalità di redazione e deposito della scheda il 24 ottobre 2007 agli atti del notaio; la pubblicazione della scheda, con il ministero del medesimo notaio, dopo l'apertura della successione; la natura apocrifa della scheda pubblicata, smentita dalla consulenza a discarico e dalla già evidenziate modalità di conservazione del testamento.2. Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso in pubblico ministero, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione della legge processuale in relaziona alla valutazione del fumus, avendo il Tribunale svolto una disamina di merito che si pone oltre i limiti del controllo demandato al giudice della cautela reale. Contesta, altresì, la sterilizzazione della consulenza grafologica resa nell'ordinanza impugnata mediante la disamina delle sole allegazioni difensive e l'indicazione della data del commesso reato accolta dal Tribunale, evidenziando, altresì, come gli accertamenti ancora in corso, di cui lo stesso Tribunale ha dato atto, non legittimano le conclusive valutazioni rese sul punto dell'insussistenza del reato. 3. Con istanza dell'8 luglio 2022, i difensori dell'indagato hanno richiesto la trattazione orale del ricorso. 4. Con memoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. Il 22 giugno 2022, i difensori dell'indagato hanno trasmesso memoria difensiva, con la quale hanno chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Le censure svolte dal pubblico ministero ricorrente involgono la delimitazione della latitudine del sindacato del giudice dell'impugnazione cautelare reale sul fumus del reato oggetto di provvisoria contestazione. 1.1. Il pubblico ministero ricorrente prospetta, invero, un eccesso di sindacato sulla astratta configurabilità del reato di cui all'art. 491 cod. pen. in relazione al quale il sequestro preventivo dell'asse ereditario pervenuto in successione all'indagato è stato disposto, per avere il Tribunale del riesame valutato funditus la falsità intrinseca della scheda e, in conseguenza, reputato l'assenza di indizi di reato, pur a fronte di un materiale investigativo in fieri e fisiologicamente incompleto, in tal modo esondando dai limiti della cognizione della fase incidentale cautelare. Trattasi di prospettazione manifestamente infondata, che non si confronta con le regulae iuris che disciplinano la materia, né con l'inidoneità dimostrativa degli elementi acquisiti rispetto alla fondatezza dell'ipotesi d'accusa alla quale il sequestro è stato ancorato. 1.2. Nella giurisprudenza di legittimità, la nozione di "fumus commissi delicti", rilevante ai fini dell'adozione del sequestro preventivo, è stata declinata nel senso che, pur non dovendo la stessa integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152); riconducibilità del fatto al paradigma normativo che non si risolve nell'astratta plausibilità dell'ipotesi accusatoria, ma che postula la verifica, puntuale e coerente, delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale la fattispecie concreta possa essere sussunta in quella legale e risulti la plausibilità razionale del giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato (Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433). Nei predetti termini, la valutazione del fumus commissi delicti rilevante ai fini del sequestro preventivo trova un autorevole paradigma di riferimento nelle riflessioni svolte dalle Sezioni unite di questa Corte in tema di sequestro finalizzato alla c.d. confisca allargata, richiedendosi, in ogni caso, una verifica in concreto della plausibilità del reato (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226492); e si è, coerentemente, ribadito come nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice debba verificare, in positivo, la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927), e, in negativo, che non sussistano cause di non punibilità (Sez. 3, n. 6537 del 14/10/2020, dep. 19/02/2021, Pittalis, Rv. 281585). 1.3. Dal punto di vista funzionale, si è ulteriormente precisato come la valutazione del "fumus commissi delicti" sia contenutisticamente differenziata in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e del materiale probatorio prodotto, che va esaminato nella sua interezza: in particolare, ai fini della adozione di un provvedimento di sequestro preventivo, il presupposto del "fumus commissi delicti" può formare oggetto di scrutini contenutisticamente differenziati in relazione ai diversi stadi di accertamento dei fatti ed al materiale posto dal P.M. a sostegno della richiesta di emissione della misura, non potendo il giudice, in presenza di indagini che abbiano consentito l'acquisizione di articolate risultanze, limitare la propria disamina all'apparente configurabilità del "fumus" e rinunciare ad operare un più penetrante sindacato che pure gli elementi acquisiti gli consentirebbero (Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Mussari, Rv. 259960, ripresa da Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep. 2019, Pollaccia, Rv. 276283). Nella sentenza Mussari è stato, invero, del tutto condivisibilmente affermato come «la "sufficienza" del requisito del mero fumus commissi delicti "si raccorda, concettualmente, al fatto che l'adozione della misura può presentarsi - e di regola, anzi, si presenta - allo stesso esordio della indagine, allorché tutti gli accertamenti ancora devono essere compiuti: e quindi, la base fattuale su cui la misura stessa deve sostenersi, ben può essere rappresentata dalla configurabilità di un reato di cui ancora possono risultare nebulose tutte le interferenze in ordine alle varie responsabilità soggettive. Da qui, dunque, la certa non riferibilità al tema delle cautele reali del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, che, invece, caratterizza (per evidenti esigenze di garanzia, postulate come indispensabili dal nuovo codice, a differenza di quanto prevedeva il codice Rocco) le misure cautelari personale". Peraltro, "la "base" probatoria su cui si sostanzia il provvedimento di sequestro è "flessibile" in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti: se a legittimare la misura è "sufficiente" il fumus, ciò non toglie che la relativa sussistenza può formare oggetto di scrutini "contenutisticamente" differenziati a seconda del materiale che il pubblico ministero ritiene di devolvere al giudice chiamato ad adottare la misura e, poi, a scrutinare la legittimità del provvedimento in sede di impugnazione" (Sez. 2^, sentenza n. 47421 del 16 dicembre 2011). Nel caso in cui gli elementi prodotti dal pubblico ministero documentino la "sussistenza" del reato in termini congrui, potrà dirsi raggiunto il (necessario e sufficiente) fumus e, quindi, integrato il presupposto "minimo" per l'adozione della misura cautelare reale; tuttavia, nei casi in cui ...il materiale di indagine permetta al giudice di rilevare l'insussistenza di uno o più degli elementi essenziali per configurare la fattispecie di reato configurata ad cautelam, non può certo pretendersi che il giudice, cui il tema sia stato devoluto, sia obbligato a "degradare" il proprio potere di sindacato, limitandosi ad un accertamento "più superficiale", sul rilievo che, altrimenti, il controllo proprio del subprocedimento cautelare risulterebbe snaturato».La sentenza Mussari delinea in termini "dinamici" la nozione di fumus e precisa, marcandone la differenza con i "gravi indizi di colpevolezza" che integrano il correlativo presupposto della cautela personale, la funzione selettiva assegnata all'ipotesi d'accusa posta a fondamento del sequestro preventivo. Ne consegue, coerentemente, che l'ambito del sindacato sul fumus non può che essere a geometria variabile, modellandosi - nella fase genetica - sulla quantità e qualità degli elementi raccolti dal pubblico ministero, ampliati - nella sede successiva del contraddittorio - con quelli introdotti dalla difesa; e su siffatta base cognitiva allargata può - ed anzi deve - esplicarsi il controllo di ragionevolezza rimesso alla fase del riesame, misurato al metro della provvisoria contestazione, senza che possa configurarsi un limite alla cognizione del giudice dell'impugnazione e ravvisarsi, pertanto, il vizio di "eccesso di sindacato". 1.4. Deve aggiungersi che contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo il ricorso è ammesso solo per "violazione di legge" (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.), per censurare, dunque, "errores in iudicando" o "errores in procedendo" (art. 606, lett. B e C, cod. proc. pen.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Va ancora precisato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (ex plurimis: Sez. Un. N. 5876 del 13.2.2004, Ferrazzi, Rv. 226710; n. 25080 del 28.5.2003, Pellegrino, Rv. 224611). 2. Quanto premesso rende ragione della manifesta infondatezza della violazione di legge prospettata nel ricorso. 2.1. La violazione di legge dedotta con il ricorso evoca una sorta di "eccesso di potere" in cui i giudici del riesame sarebbero incorsi nel determinare i confini del loro sindacato sul decreto di sequestro preventivo, fuoriuscendo dall'alveo di un mero riscontro circa la sussistenza del fumus per giungere, invece, ad un giudizio "di merito" che avrebbe finito per snaturare il controllo del riesame. L'assunto non appare pertinente al caso di specie - nel quale, come si vedrà, i giudici a quibus hanno fatto buon governo dei poteri di sindacato loro devoluti - e risulta, inoltre, palesemente incongruo, giacché confonde il presupposto "minimo", che deve integrare la base cognitiva fattuale, necessaria e sufficiente per poter disporre la misura cautelare reale, rispetto al reale ambito del controllo giurisdizionale devoluto in sede di gravame all'organo giurisdizionale. In altri termini, va qui ribadito che la sommarietà della fase cautelare non implica alcun arretramento nella verifica di sostenibilità dell'ipotesi accusatoria rispetto alla quale il sequestro è stato disposto, e non autorizza alcun approccio superficiale alla verifica predetta. Sotto l'ultimo profilo evocato, non appare superfluo rimarcare l'ampliamento della base cognitiva determinato dalle allegazioni difensive, sulla quale il Tribunale del riesame ha esteso legittimamente - ed anzi doverosamente - il proprio sindacato, essenzialmente escludendo - al netto delle incursioni nel merito in cui si produce il ricorso - che la scheda testamentaria del Losito, affidata sin dal 2007 al notaio che aveva assistito alla sua sottoscrizione da parte del testatore, e dallo stesso notaio conservata agli atti sino alla pubblicazione - potesse essere stata alterata o falsificata. E siffatto dirimente rilievo, unitamente alle controdeduzioni tecniche a discarico, ha ulteriormente consentito di depotenziare la già inattendibile consulenza del pubblico ministero che, senza alcun confronto con le modalità di formazione e conservazione della scheda sottoposta a verifica, ha concluso per la sua natura apocrifa. 2.2. Ed allora, se resta controvertibile, agli effetti civili, la natura giuridica del testamento - ovvero se trattasi di testamento segreto ex art. 604 cod. civ., in presenza dei requisiti formali richiesti dalla legge - certo è che, secondo l'incensurabile incedere argomentativo dell'ordinanza impugnata, trattasi di atto di ultima volontà che risulta formato sin dal 2007, sottoscritto alla presenza del notaio dal testatore e dal notaio conservato in plico sigillato agli atti, sino alla pubblicazione attestata dal relativo verbale; il che, salva la diversa e non prospettata ipotesi di concorso del pubblico ufficiale nel reato, rende ragione della insindacabilità della statuizione resa, sul punto del fumus, nell'ordinanza impugnata. Per contro, i rilievi del pubblico ministero ricorrente, che prospetta una sorta di sterilizzazione dell'ipotesi d'accusa nella fase ancora plastica delle indagini preliminari, finiscono per invocare una sorta di "licenza in bianco" a mantenere il vincolo reale, quale che sia l'esito delle investigazioni, trascurando di confrontarsi con la funzione selettiva della provvisoria incolpazione, che costituisce il paradigma, logico e fattuale, rispetto al quale va, in concreto, verificata la legittimità del sequestro. Nel resto, i rilievi del ricorrente muovono sul campo del fatto e s'appalesano diretti a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito, rispetto alla quale non si segnala alcun deficit radicale della motivazione, tale da assurgere a violazione di legge. Il ricorso deve, pertanto,
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