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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01626/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminatoil ricorso proposto avverso l’ordinanza del 13 giugno 202 5 , con la quale ilTribunale di Roma , in funzione di giudice dell’esecuzione, h a rigetta to la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] , finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Ravenna del 21 giugno 2022, irrevocabile dal 6 settembre 2022, e del Tribunale di Roma del 18 giugno 2024, irrevocabile dal 22 luglio 2024; premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 -01); preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato,l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti, ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01 ; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 , Faneli, Rv. 247356- 01 ) ; rilevato che il giudice dell'esecuzione, dato atto dell’omogeneità delle violazioni, ha rigettato l'istanza in ragione della notevole distanza temporale (quasi tre anni) tra le condotte delittuose, commesse in città diverse, la prima anche in concorso con altro soggetto; osservato che, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, il ricorso, le cui conclusioni sono state ribadite con successiva memoria, insiste sulla omogeneità delle violazioni e sull’identità delle modalità esecutive, non adempiendo all’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della doglianza, anzi sollecitando una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, preclusa al giudice di legittimità(cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 –01); ritenuto, dunque, che il ricorso deveessere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre2025.

Il Consigliere estensore Il Presidente A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminatoil ricorso proposto avverso l’ordinanza del 13 giugno 202 5 , con la quale ilTribunale di Roma , in funzione di giudice dell’esecuzione, h a rigetta to la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] , finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Ravenna del 21 giugno 2022, irrevocabile dal 6 settembre 2022, e del Tribunale di Roma del 18 giugno 2024, irrevocabile dal 22 luglio 2024; premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 -01); preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato,l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti, ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01 ; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 , Faneli, Rv. 247356- 01 ) ; rilevato che il giudice dell'esecuzione, dato atto dell’omogeneità delle violazioni, ha rigettato l'istanza in ragione della notevole distanza temporale (quasi tre anni) tra le condotte delittuose, commesse in città diverse, la prima anche in concorso con altro soggetto; osservato che, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, il ricorso, le cui conclusioni sono state ribadite con successiva memoria, insiste sulla omogeneità delle violazioni e sull’identità delle modalità esecutive, non adempiendo all’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della doglianza, anzi sollecitando una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, preclusa al giudice di legittimità(cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 –01); ritenuto, dunque, che il ricorso deveessere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre2025. Il Consigliere estensore Il Presidente A
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