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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 33091/2022

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30031/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, domiciliato ex legein [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2430/2017 depositata i l 06/09/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2430 del 2017,ha accolto in partel’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del MAE , avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma,e ha dichiarato l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine successivi al primo rinnovo, riconoscendo alla lavoratrice il risarcimento del dannoliquidato in misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi dalla data della presente pronuncia al saldo.

2. In ragione della disciplina che regola la fattispecie, la Corte d’Appello ha affermatoche il contratto stipulato dal MAE con la ricorrente per l’attività prestata presso il consolato di Berlino,per il periodo 2 dicembre 2002 sino al dicembre 2004 , con contratto a terminee successive tre proroghe, avrebbe potuto essere rinnovato una sola volata e non avrebbe potuto protrarsioltre il 1° dicembre 2003.

Ha rigettato la censura relativa alla conversione del rapporto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il MAE prospettando due motivi di ricorso.

4. Resiste la lavoratrice con controricorso.

DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle fontiregolatrici del rapporto, le quali, diversamente da quanto ritenuto della Corte di merito,avevano derogato alla disciplina concernente il limite di durata.

In particolare, richiama asostegno della propria tesi l’art. 1-bis d. l . 31 marzo 2003, n. 52, aggiunto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 122, che consente il “proseguimento” dei rapporti, come quello oggetto del presente giudizio, “ per un periodo massimo di dodici mesi”,e la legge di interpretazione autentica di tale norma, là dove è precisato che il Ministero degli affariesteri può procedere “al rinnovo o alla stipula di nuovi contratti temporanei per unadurata massima complessiva di dodici mesi”.

2. Il primo motivo di ricorso non puòtrovare accoglimento in ragione dei principi già enunciati da questa Corte con la sentenza n. 32896 del 2021, ai quali si intende dare continuitàe la cui motivazione si richiama ai sensi dell’art. 118, disp. att. cod. proc. civ.È, infatti, da rilevare che sia l’art. 2della legge 27 maggio 2002, n. 104, sia l’art. 1-bis del d.l. 31marzo 2003, n. 52, aggiunto dalla legge di conversione n. 122 del 2003, consentono la stipula di contratti di impiego temporaneo -previo rilascio di autorizzazione caso per caso da parte dell’Amministrazione centrale, in base alle esigenze operative delle singolesedi – “ in deroga ai limiti del contingente di cui all’articolo 152, primo comma” del d .P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni.

Peraltro,entrambe le norme espressamente chiariscono e confermano che “I relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente dellaRepubblica n. 18 del 1967”, il quale prevede, all’art. 153, come si è rilevato, che -nei limiti del contingente di cui all’art. 152 - l’assunzione di impiegati temporanei da partedegli uffici all’estero può avvenire unicamente “ per periodi non superiori a sei mesi”, con possibilità “ di un solo rinnovo ” per un periodo di eguale durata.

Anche l’art. 8 del d.l. 25 ottobre 2002, 236, convertito in leggen. 284del 2002, nel prorogareall’anno 2003 le disposizioni della legge 27 maggio 2002, n. 104, ha fatto salva la regola “diun solo rinnovo”, per un periodo non superiore a sei mesi, già fissatain via generale dal secondo comma dell’art. 153 d .P.R. n. 18 del 1967.

Il limite di “un periodo massimo di dodici mesi”, costituito dalla somma del periododi assunzione (non superiore a sei mesi) e dal periodo di un eventuale rinnovo (anch’essonon superiore a sei mesi), è ribadito al comma 2 dell’art. 1-bis del d.l. 31 marzo 2003, n. 52,convertito in legge n. 122 del 2003; come è ribadita dalla relativa norma di interpretazione “una durata massima complessiva di dodici mesi ” del rapporto: ciò che si pone in una linea dicontinuità e di coerenza con la disciplina fondamentale, di cui all’art. 153 del d.P.R. n.18 del 1967, e con i richiami che alla stessa risultano compiuti nelle disposizioni che si sonosuccedute nel tempo a regolare la fattispecie, sempre e unicamente operando sul pianospecifico della deroga ai limiti quantitativi (contingente) della possibilità di assunzione nelle forme dell’impiego temporaneo.

La validità di tale conclusione, sul piano letterale e logico-sistematico, non trovaconvincenti argomenti di segno contrario nel testo della norma di interpretazione autentica, là dove è affermato che “il Ministero degli affari esteri può procedere al rinnovo o alla stipula di nuovi contratti temporanei per una durata massima complessivadi dodici mesi”, la quale pone in chiara evidenza la necessità che, tra stipula e rinnovo, ilperiodo complessivo di svolgimento del rapporto di impiego temporaneo non superi mai idodici mesi: come, d’altra parte, stabilito in via generale dald.P.R. n. 18 del 1967 e ribadito con chiarezza dalla stessa disposizione oggetto di interpretazione.

Risulta,conseguentemente,corretta la decisione della sentenza impugnata, che harilevato come il rapporto instaurato dal Ministero con la lavoratrice dovesse cessare alla datadel 1° dicembre 2003 , e fossero di conseguenza da ritenersi illegittime le due proroghe ditale rapporto successivamente disposte.

3. Con il secondo motivo di ricorso la sentenza viene censurata nella parte in cui ha condannato il Ministero a pagaresei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita dallalavoratrice a titolo di risarcimento danni.

Inprimo luogo, per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), sulrilievo che la lavoratrice non aveva mai avanzato una specifica richiesta in tal senso, insistendo invece sulla conversione del contratto e la conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni non godute dalla cessazione del rapporto al ripristino dello stesso; in secondo luogo, per avere accolto ladomanda risarcitoria, sebbene la ricorrente non avesse dimostrato — come sarebbe stato suoonere — l’esistenza dei danni in concreto subiti, e ciò in violazione del principio, ribaditonella giurisprudenza di legittimità anche a proposito dell’art. 36, comma5, d.lgs. n. 165 del 2001, per il quale il danno non può ritenersi in re ipsa .

4. Il motivo non è fondato.

La Corte d’Appello, che harichiamato l’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010,ha fatto corretta applicazione dei principi affermarti da questa Corte , a Sezioni Unite,con la sentenza n. 5072 del 2016, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118,disp. att. cod. proc. civ.

5. Il ricorso varigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.

7. Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, stante la non debenza delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato,non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del dPRn. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dal comma 17 della legge 24 dicembre 2012,n.228, art. 1 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30031/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, domiciliato ex legein [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2430/2017 depositata i l 06/09/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2430 del 2017,ha accolto in partel’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del MAE , avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma,e ha dichiarato l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine successivi al primo rinnovo, riconoscendo alla lavoratrice il risarcimento del dannoliquidato in misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi dalla data della presente pronuncia al saldo. 2. In ragione della disciplina che regola la fattispecie, la Corte d’Appello ha affermatoche il contratto stipulato dal MAE con la ricorrente per l’attività prestata presso il consolato di Berlino,per il periodo 2 dicembre 2002 sino al dicembre 2004 , con contratto a terminee successive tre proroghe, avrebbe potuto essere rinnovato una sola volata e non avrebbe potuto protrarsioltre il 1° dicembre 2003. Ha rigettato la censura relativa alla conversione del rapporto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il MAE prospettando due motivi di ricorso. 4. Resiste la lavoratrice con controricorso. DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle fontiregolatrici del rapporto, le quali, diversamente da quanto ritenuto della Corte di merito,avevano derogato alla disciplina concernente il limite di durata. In particolare, richiama asostegno della propria tesi l’art. 1-bis d. l . 31 marzo 2003, n. 52, aggiunto dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 122, che consente il “proseguimento” dei rapporti, come quello oggetto del presente giudizio, “ per un periodo massimo di dodici mesi”,e la legge di interpretazione autentica di tale norma, là dove è precisato che il Ministero degli affariesteri può procedere “al rinnovo o alla stipula di nuovi contratti temporanei per unadurata massima complessiva di dodici mesi”. 2. Il primo motivo di ricorso non puòtrovare accoglimento in ragione dei principi già enunciati da questa Corte con la sentenza n. 32896 del 2021, ai quali si intende dare continuitàe la cui motivazione si richiama ai sensi dell’art. 118, disp. att. cod. proc. civ.È, infatti, da rilevare che sia l’art. 2della legge 27 maggio 2002, n. 104, sia l’art. 1-bis del d.l. 31marzo 2003, n. 52, aggiunto dalla legge di conversione n. 122 del 2003, consentono la stipula di contratti di impiego temporaneo -previo rilascio di autorizzazione caso per caso da parte dell’Amministrazione centrale, in base alle esigenze operative delle singolesedi – “ in deroga ai limiti del contingente di cui all’articolo 152, primo comma” del d .P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni. Peraltro,entrambe le norme espressamente chiariscono e confermano che “I relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente dellaRepubblica n. 18 del 1967”, il quale prevede, all’art. 153, come si è rilevato, che -nei limiti del contingente di cui all’art. 152 - l’assunzione di impiegati temporanei da partedegli uffici all’estero può avvenire unicamente “ per periodi non superiori a sei mesi”, con possibilità “ di un solo rinnovo ” per un periodo di eguale durata. Anche l’art. 8 del d.l. 25 ottobre 2002, 236, convertito in leggen. 284del 2002, nel prorogareall’anno 2003 le disposizioni della legge 27 maggio 2002, n. 104, ha fatto salva la regola “diun solo rinnovo”, per un periodo non superiore a sei mesi, già fissatain via generale dal secondo comma dell’art. 153 d .P.R. n. 18 del 1967. Il limite di “un periodo massimo di dodici mesi”, costituito dalla somma del periododi assunzione (non superiore a sei mesi) e dal periodo di un eventuale rinnovo (anch’essonon superiore a sei mesi), è ribadito al comma 2 dell’art. 1-bis del d.l. 31 marzo 2003, n. 52,convertito in legge n. 122 del 2003; come è ribadita dalla relativa norma di interpretazione “una durata massima complessiva di dodici mesi ” del rapporto: ciò che si pone in una linea dicontinuità e di coerenza con la disciplina fondamentale, di cui all’art. 153 del d.P.R. n.18 del 1967, e con i richiami che alla stessa risultano compiuti nelle disposizioni che si sonosuccedute nel tempo a regolare la fattispecie, sempre e unicamente operando sul pianospecifico della deroga ai limiti quantitativi (contingente) della possibilità di assunzione nelle forme dell’impiego temporaneo. La validità di tale conclusione, sul piano letterale e logico-sistematico, non trovaconvincenti argomenti di segno contrario nel testo della norma di interpretazione autentica, là dove è affermato che “il Ministero degli affari esteri può procedere al rinnovo o alla stipula di nuovi contratti temporanei per una durata massima complessivadi dodici mesi”, la quale pone in chiara evidenza la necessità che, tra stipula e rinnovo, ilperiodo complessivo di svolgimento del rapporto di impiego temporaneo non superi mai idodici mesi: come, d’altra parte, stabilito in via generale dald.P.R. n. 18 del 1967 e ribadito con chiarezza dalla stessa disposizione oggetto di interpretazione. Risulta,conseguentemente,corretta la decisione della sentenza impugnata, che harilevato come il rapporto instaurato dal Ministero con la lavoratrice dovesse cessare alla datadel 1° dicembre 2003 , e fossero di conseguenza da ritenersi illegittime le due proroghe ditale rapporto successivamente disposte. 3. Con il secondo motivo di ricorso la sentenza viene censurata nella parte in cui ha condannato il Ministero a pagaresei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita dallalavoratrice a titolo di risarcimento danni. Inprimo luogo, per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), sulrilievo che la lavoratrice non aveva mai avanzato una specifica richiesta in tal senso, insistendo invece sulla conversione del contratto e la conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni non godute dalla cessazione del rapporto al ripristino dello stesso; in secondo luogo, per avere accolto ladomanda risarcitoria, sebbene la ricorrente non avesse dimostrato — come sarebbe stato suoonere — l’esistenza dei danni in concreto subiti, e ciò in violazione del principio, ribaditonella giurisprudenza di legittimità anche a proposito dell’art. 36, comma5, d.lgs. n. 165 del 2001, per il quale il danno non può ritenersi in re ipsa . 4. Il motivo non è fondato. La Corte d’Appello, che harichiamato l’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010,ha fatto corretta applicazione dei principi affermarti da questa Corte , a Sezioni Unite,con la sentenza n. 5072 del 2016, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118,disp. att. cod. proc. civ. 5. Il ricorso varigettato. 6. Le spese seguono la soccombenza con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. 7. Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, stante la non debenza delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato,non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del dPRn. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dal comma 17 della legge 24 dicembre 2012,n.228, art. 1 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazio
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