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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 febbraio 2019

Cassazione n. 33622/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28097/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. elettivamente domiciliato in Roma, via Archimede 120, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Vipsania che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO , n. 832 / 2019 depositata il 19/02/2019; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.

Con detta ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo alla liquidazione di maggiori somme dovute a titolo di Irap ed Iva per l’anno di imposta 2011.

2. In data 5 agosto 2021 la società contribuente ha depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, notificata alla controparte, presso l’Avvocatura generale dello Stato

3. In data 18 maggio 2023 l’Agenzia delle entrate ha depositato analoga istanza, anch’essa notificata alla controparte.

Considerato che:

1. Entrambe le parti ha nno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere,non avendo più interesse a proseguire il giudizio.

Hanno dato atto di aver sottoscritto un accordo qua dro di definizione delle controversie pendenti.

Hanno precisato che, i n attuazione di detto ultimo,in data 30 aprile 2021, l’Ufficio ha annullato parzialmente l’Avviso di accertamento relativo all’Irap ed all’Iva per l’anno di imposta 2011, d’interesse in questa sede, notificando alla Società provvedimento di autotutela parziale; che la società ha prestato adesione, versandotempestivamente l’imposta, gli interessi e le sanzioni come rideterminatidall’Ufficio.

Ha nno dedotto, per l’effetto , che la pretesa fiscale oggettodel giudizio è stataintegralmente definita ex art. 2 quater, comma 1-sexiesd.l. n. 564 del 1994.

La rinuncia, manifestata da entrambe le parti con ricorsi debitamente notificati, importa l'estinzione del giudizio, ex art. 391 cod. proc. civ.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3

2. Ricorre, altresì, la condizione di legge di cui all'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante in caso di adesione delle altre parti.

3. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione,non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd.

«doppio contributo unificato» exart. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).

In ogni caso detta disposizione non si applica alla parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizioper cessazione della materia del contenderee dichiara interamente compensate tra le parti le spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28097/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. elettivamente domiciliato in Roma, via Archimede 120, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Vipsania che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO , n. 832 / 2019 depositata il 19/02/2019; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con detta ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo alla liquidazione di maggiori somme dovute a titolo di Irap ed Iva per l’anno di imposta 2011. 2. In data 5 agosto 2021 la società contribuente ha depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, notificata alla controparte, presso l’Avvocatura generale dello Stato 3. In data 18 maggio 2023 l’Agenzia delle entrate ha depositato analoga istanza, anch’essa notificata alla controparte. Considerato che: 1. Entrambe le parti ha nno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere,non avendo più interesse a proseguire il giudizio. Hanno dato atto di aver sottoscritto un accordo qua dro di definizione delle controversie pendenti. Hanno precisato che, i n attuazione di detto ultimo,in data 30 aprile 2021, l’Ufficio ha annullato parzialmente l’Avviso di accertamento relativo all’Irap ed all’Iva per l’anno di imposta 2011, d’interesse in questa sede, notificando alla Società provvedimento di autotutela parziale; che la società ha prestato adesione, versandotempestivamente l’imposta, gli interessi e le sanzioni come rideterminatidall’Ufficio. Ha nno dedotto, per l’effetto , che la pretesa fiscale oggettodel giudizio è stataintegralmente definita ex art. 2 quater, comma 1-sexiesd.l. n. 564 del 1994. La rinuncia, manifestata da entrambe le parti con ricorsi debitamente notificati, importa l'estinzione del giudizio, ex art. 391 cod. proc. civ. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 2. Ricorre, altresì, la condizione di legge di cui all'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante in caso di adesione delle altre parti. 3. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione,non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» exart. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732). In ogni caso detta disposizione non si applica alla parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizioper cessazione della materia del contenderee dichiara interamente compensate tra le parti le spese del
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