CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19529/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a MESSINA il 17/10/1980 avverso la sentenza del 19/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le doglianze di cui all'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con il quale ci si limita a dedurre che l'iter argonnentativo è incomprensibile, disarticolato e non controllabile, facendo leva in riferimento alla conferma della responsabilità dell'imputato sulle argomentazioni del primo grado e non escludendo il fatto di particolare tenuità - prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. A fronte di argomentazioni specifiche della Corte di appello di Messina, nelle quali si evidenzia che: - il motivo addotto da parte dell'imputato in relazione al porto del coltello fuori della propria abitazione, ossia la necessità di svolgere attività agricole nei terreni di famiglia, non è credibile, atteso che il suddetto era sorpreso nella tarda serata di una giornata piovosa, che avrebbe impedito le attività all'aperto, in compagnia di due amici; - neppure rileverebbe nella configurazione dell'elemento soggettivo una mera "dimenticanza", soprattutto se la custodia appare negligente o sotto il controllo del soggetto, circostanza questa pienamente confacente al caso di specie in cui il coltello veniva rinvenuto all'interno del vano porta oggetti vicino alla leva del cambio; - deve escludersi il fatto di particolare tenuità e anche di lieve entità avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo della condotta e al tipo di coltello sequestrato (coltello a serramanico richiudibile, con lama a punta). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q P.Q.ML Afa/