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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11090/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito 4 difensore' E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] che conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne l'accoglimento.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] che conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Lecce, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., con l'ordinanza impugnata confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 18 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso contestato al capo a) dell'imputazione provvisoria.

2. Il Tribunale del riesame riportava, in premessa, la piattaforma indiziaria a carico del ricorrente così come ricostruita dal Gip, costituita essenzialmente da captazioni telefoniche e ambientali, nonché dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

Questi, in occasione dell'interrogatorio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel delineare l'organigramma del clan Coluccia, articolazione dell'associazione per delinquere sacra corona unita, riferiva che un ruolo di rilievo era stato assunto dal figlio naturale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] - da sempre il referente del clan per il Comune di Aradeo - aveva assunto una posizione defilata dopo essere tornato in libertà.

Il Tribunale, dunque, passava in rassegna alcune intercettazioni, ritenute in grado di confermare che [OSCURATO:PERSONA] fosse anche nell'attualità partecipe del sodalizio criminale e, segnatamente, referente del clan per il Comune di Neviano e che, in tale veste, promuovesse e garantisse protezione ai titolari degli esercizi commerciali in cambio del pagamento del "pizzo" o del "pensiero", intervenendo a tutela degli interessi del dan e delle persone a questi vicine.

Era, in particolare, fatto riferimento a una serie di conversazioni captate nel gennaio 2020 dalle quali risultava che [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato una tabaccheria in Neviano con la mediazione di un'agenzia immobiliare il cui titolare, [OSCURATO:PERSONA], aveva richiesto un corrispettivo di euro 4.500,00 che Serra riteneva eccessivo.

Al fine di indurre Napoli a ridimensionare la sua richiesta, Serra decideva di rivolgersi a Tarantini, tramite [OSCURATO:PERSONA].

Decisione questa che, ad avviso dei giudici della cautela, si fondava sulla consapevolezza del ruolo di referente su Neviano svolto da Tarantini per il clan Coluccia e, dunque, della sua capacità di perseguire un effetto intimidatorio sul titolare dell'agenzia.

Veniva, inoltre, valorizzata la conversazione intercorsa il 7 gennaio 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in occasione della quale quest'ultimo riferiva al suo interlocutore di essersi rivolto al vertice del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], per un contrasto insorto con tale [OSCURATO:PERSONA], oltre che a [OSCURATO:PERSONA] (in base alle affermazioni del Giaracuni, «un altro che conta diciamo di Aradeo»), soggiungendo che [OSCURATO:PERSONA] era indiscusso referente del clan («ma questo è un'altra cosa proprio.., perché questo è il capo proprio.., cioè il capo, è il responsabile u' Tarantini di questa zona qua»).

Da ultimo si ritenevano confermative dell'ipotesi accusatoria le risultanze investigative riguardanti l'intervento punitivo di Luigi di Gesù, anch'esso partecipe del clan, nei confronti dei soggetti reputati autori del furto perpetrato ai danni del bar di [OSCURATO:PERSONA], fatti oggetto dei capi j) e k) della imputazione provvisoria.

Detto intervento, secondo i giudici della cautela, era da ascriversi alla necessità di ripristinare l'onore" della compagine mafiosa e di punire la condotta di coloro che avevano osato perpetrare un reato ai danni di un affiliato al clan Coluccia, tanto che [OSCURATO:PERSONA] era stato il mandante dell'azione ritorsiva.

3. Ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva che la contestazione operata ponesse una doppia presunzione della loro sussistenza, immutata nonostante l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 275 c.p.p., così come novellato dalla L. 47/201.

Quanto all'attualità dei pericula libertatis, richiamava recente giurisprudenza di legittimità che, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p., distingue tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, non rilevando, ai fini dell'attualità delle esigenze caute lari, la distanza temporale tra l'applicazione della misura ed i fatti contestati) ed associazioni mafiose non riconducibile a tale categoria, per le quali può rilevare a tali fini anche il decorso del tempo.

Ricordava, a tale fine, come la sacra corona unita pugliese fosse certamente annoverabile tra le "mafie storiche", sicché a nulla valeva eccepire (come aveva fatto la difesa) che era trascorso poco più di un anno tra la data dei fatti contestati e quella di adozione della misura cautelare, non risultando alcun elemento istruttorio dal quale inferire che l'indagato avesse reciso il legame con l'organizzazione criminosa oggetto di indagine.

4. Ricorre per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, e deduce due motivi.

4.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata autonoma valutazione dell'ordinanza genetica, che il Tribunale - replicando il vizio - ha riportato con la tecnica del "copia e incolla" e, tuttavia, trascurando in maniera illogica e contraddittoria le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cianci che aveva categoricamente escluso il ruolo di referente di [OSCURATO:PERSONA] per il Comune di Neviano, svolto da altra persona.

Sicché non si comprende sulla scorta di quali elementi abbia attribuito a tali dichiarazioni valenza indiziaria con riferimento al reato di partecipazione ad associazione mafiosa.

4.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza per il contestato diritto di associazione per delinquere di stampo mafioso.

I giudici della cautela richiamano una prima vicenda, asseritamente dimostrativa dell'attualità della posizione di leadership del ricorrente nel Comune di Neviano, ovverosia l'intervento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'agenzia immobiliare, al fine di imporgli la riduzione della somma richiesta a titolo di provvigione per la vendita di un esercizio commerciale del tipo tabaccheria.

E, tuttavia, è stato negletto il vaglio della deposizione, acquisita in sede di indagini difensive, della presunta persona offesa che ha escluso qualsiasi attività estorsiva o, comunque, intimidatoria nei suoi riguardi.

Puramente congetturali anche le deduzioni svolte dai giudici della cautela con riferimento ai fatti descritti ai capi j) e K) dell'imputazione provvisoria che non possono in alcun modo essere ricondotte alla causale della spedizione punitiva mafiosa, sol che si pensi che il gestore del bar, [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, in occasione di ben tre furti patiti nel ristretto arco temporale inferiore al trimestre, aveva sempre sporto regolare denunzia e chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

5. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Il primo motivo è generico.

La censura di mancanza di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del Giudice per le indagini preliminari si appalesa aspecifica, a fronte delle puntuali deduzioni con cui il Tribunale del riesame ha escluso la ricorrenza del vizio.

Né essa adempie all'onere di esporre le ragioni in base alle quali il preteso deficit di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto effettiva incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove compiuta, il risultato sarebbe stato concretamente diverso.

E' appena il caso di richiamare, in proposito, il principio espresso da questa Corte secondo cui «In tema d'impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760); la sanzione, che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine, non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione del provvedimento, che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono, esse stesse, ragioni del vizio.

Del resto, ricorre l'autonoma valutazione anche quando venga richiamato, in maniera più o Meno estesa, l'atto di riferimento con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire edizione originale, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403- 01; Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648-01), come dal ricorrente non efficacemente contestato.

Ciò premesso, quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cianci - delle quali la difesa non lamenta la mancata valutazione di genuinità, anzi dandola per acquisita, ne censura la lettura parziale e contraddittoria - il provvedimento impugnato correttamente le richiama nel loro completo significato (p. 18), evidenziando come questi avesse certamente attribuito all'odierno ricorrente in passato un ruolo di rilievo nel clan Coluccia, quello di referente nel Comune di Neviano, sebbene - per quanto a sua conoscenza - fosse stato di recente sostituito da gonathan Patera.

I giudici del riesame hanno, quindi, passato in rassegna gli elementi sulla scorta dei quali hanno ritenuto perdurante l'inserimento del ricorrente nel citato sodalizio, a onta della riferita sostituzione nello svolgimento di detto specifico ruolo, e - con motivazione non manifestamente illogica - l'hanno inferita dal contenuto delle molteplici conversazioni captate, nelle quali, soggetti diversi e certamente ben informati (o perché intranei essi stessi al clan Coluccia o perché amministratori locali vicini al sodalizio criminale) fanno esplicito riferimento al Tarantini come il referente nel comune di Neviano, anche in anni recentissimi, ponendo in rilievo come fosse «già altamente significativo che gli uomini del clan, ed in particolare [OSCURATO:PERSONA], su sollecitazione di [OSCURATO:PERSONA], altro membro del sodalizio, dovendo risolvere una questione attinente al comune di Neviano, facessero ricorso esattamente a Tarantini e non ad altri, a dimostrazione che proprio questi è, anche nell'attualità, il punto di riferimento del sodalizio nell'ambito del predetto comune».

Hanno poi posto in rilievo come Tarantini, dal canto suo, una volta interpellato, si fosse messo immediatamente "a disposizione" del sodalizio, cercando di intercedere presso [OSCURATO:PERSONA].

Si è, poi, richiamato, a riprova dell'intraneità nel sodalizio e dell'interscambiabilità dei ruoli tra Bianco e Tarantini, il dialogo tra Bianco e Serra, nel quale il primo evidenzia al secondo come, nonostante il mancato raggiungimento dello scopo che si era prefissato, la vicenda avesse comunque prodotto risultati positivi in quanto, nell'occasione, Serra aveva avuto modo di conoscere Tarantini, e che pertanto, d'ora in poi, per qualunque "problema" avrebbe potuto rivolgersi direttamente allo stesso Tarantini.

Ciò che è stato ritenuto significativo del fatto che, sebbene Tarantini non avesse concretamente raggiunto il risultato desiderato ed esercitato su Napoli alcuna esplicita minaccia, se non quella implicitamente proveniente dalla sua caratura criminale, il complesso delle conversazioni intercettate, ne delineavano un ruolo affatto attivo nel comune di domicilio.

La parte di censura riguardante il vaglio della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] ascoltato in sede d'indagini difensive non si confronta con la motivazione resa dal Tribunale a p. 18 del provvedimento impugnato, laddove sono spiegate le ragioni per le quali tali dichiarazioni non intaccano in maniera decisiva il costrutto accusatorio, fondato sulle emergenze indiziarie già sintetizzate, e respingono la tesi difensiva secondo la quale Tarantini sarebbe intervenuto nella questione attinente ai rapporti tra il Napoli e ,[OSCURATO:PERSONA] solo in ragione dell'amicizia pluriennale vantata con il primo.

3. Del pari generico il secondo motivo, interamente versato in fatto, che non si confronta con le puntuali e articolate motivazioni contenute nelle p. 21 e s. del provvedimento impugnato.

Il Tribunale ha ritenuto che il materiale istruttorio consentiva di rivelare come, a seguito del contrasto insorto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il clan avesse richiesto l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], proprio nella sua qualità di referente del sodalizio nel comune di Neviano e che Tarantini, a sua volta, pur non riuscendo a ottenere una riduzione del compenso dovuto al Napoli da parte del Serra, si fosse posto a disposizione, garantendo la sua "protezione" anche per il futuro.

Tale conclusione, in merito al ruolo attivo e dinamico di Tarantini, è stata ritenuta confortata dalla vicenda contestata nei capi j) e k) dell'imputazione provvisoria, riguardante la rappresaglia fatta scattare dal clan a seguito del furto, perpetrato la notte tra il 24 e il 25 gennaio 2020, presso il bar "[OSCURATO:PERSONA]", di proprietà del figlio del Tarantini, Michele, gestito insieme al padre.

Il Tribunale ha letto tale vicenda quale pronta e decisa reazione del clan al furto perpetrato presso il bar del Tarantini, indicando le motivazioni per le quali essa costituiva un ulteriore riscontro dell'appartenenza di quest'ultimo al sodalizio.

Alla correttezza, e completezza, delle argomentazioni, in cui tale giudizio si riflette, sono mosse dal ricorrente obiezioni non decisive, in larga parte già preventivamente confutate dai giudici del riesame.

Segnatamente, il Tribunale si è fatto carico di valutare la tesi difensiva (secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito non su incarico del clan di appartenenza, ma per, aver ritenuto responsabili Bartuzzi e i cittadini marocchini del tentativo di un furto ai danni della propria madre) e l'ha ritenuta - con motivazione scevra da aporie logiche - smentita dagli elementi istruttori raccolti, tutti pienamente convergenti nell'individuare nel furto perpetrato ai danni del bar di [OSCURATO:PERSONA] il movente dei delitti di cui ai capi 3) e K) dell'editto accusatorio.

Così come ha risposto alle obiezioni difensive - riprodotte identicamente nel ricorso per cassazione - relative alla circostanza che, in occasione del furto in esame, [OSCURATO:PERSONA] avesse sporto regolare denuncia presso le Forze dell'Ordine, ricordando che la denuncia, così come in altre occasioni, è stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] e non dal padre e che, comunque, la presentazione di una denuncia non è dirimente per escludere la causale dell'azione.

4. Conclusivamente, in presenza di una logica motivazione in punto di gravità indiziaria, le deduzioni dei ricorrenti si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto e una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677).

Per le esposte ragioni il ricorso dev'essere rigettato.

Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito 4 difensore' E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] che conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] che conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lecce, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., con l'ordinanza impugnata confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 18 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso contestato al capo a) dell'imputazione provvisoria. 2. Il Tribunale del riesame riportava, in premessa, la piattaforma indiziaria a carico del ricorrente così come ricostruita dal Gip, costituita essenzialmente da captazioni telefoniche e ambientali, nonché dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Questi, in occasione dell'interrogatorio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel delineare l'organigramma del clan Coluccia, articolazione dell'associazione per delinquere sacra corona unita, riferiva che un ruolo di rilievo era stato assunto dal figlio naturale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] - da sempre il referente del clan per il Comune di Aradeo - aveva assunto una posizione defilata dopo essere tornato in libertà. Il Tribunale, dunque, passava in rassegna alcune intercettazioni, ritenute in grado di confermare che [OSCURATO:PERSONA] fosse anche nell'attualità partecipe del sodalizio criminale e, segnatamente, referente del clan per il Comune di Neviano e che, in tale veste, promuovesse e garantisse protezione ai titolari degli esercizi commerciali in cambio del pagamento del "pizzo" o del "pensiero", intervenendo a tutela degli interessi del dan e delle persone a questi vicine. Era, in particolare, fatto riferimento a una serie di conversazioni captate nel gennaio 2020 dalle quali risultava che [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato una tabaccheria in Neviano con la mediazione di un'agenzia immobiliare il cui titolare, [OSCURATO:PERSONA], aveva richiesto un corrispettivo di euro 4.500,00 che Serra riteneva eccessivo. Al fine di indurre Napoli a ridimensionare la sua richiesta, Serra decideva di rivolgersi a Tarantini, tramite [OSCURATO:PERSONA]. Decisione questa che, ad avviso dei giudici della cautela, si fondava sulla consapevolezza del ruolo di referente su Neviano svolto da Tarantini per il clan Coluccia e, dunque, della sua capacità di perseguire un effetto intimidatorio sul titolare dell'agenzia. Veniva, inoltre, valorizzata la conversazione intercorsa il 7 gennaio 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in occasione della quale quest'ultimo riferiva al suo interlocutore di essersi rivolto al vertice del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], per un contrasto insorto con tale [OSCURATO:PERSONA], oltre che a [OSCURATO:PERSONA] (in base alle affermazioni del Giaracuni, «un altro che conta diciamo di Aradeo»), soggiungendo che [OSCURATO:PERSONA] era indiscusso referente del clan («ma questo è un'altra cosa proprio.., perché questo è il capo proprio.., cioè il capo, è il responsabile u' Tarantini di questa zona qua»). Da ultimo si ritenevano confermative dell'ipotesi accusatoria le risultanze investigative riguardanti l'intervento punitivo di Luigi di Gesù, anch'esso partecipe del clan, nei confronti dei soggetti reputati autori del furto perpetrato ai danni del bar di [OSCURATO:PERSONA], fatti oggetto dei capi j) e k) della imputazione provvisoria. Detto intervento, secondo i giudici della cautela, era da ascriversi alla necessità di ripristinare l'onore" della compagine mafiosa e di punire la condotta di coloro che avevano osato perpetrare un reato ai danni di un affiliato al clan Coluccia, tanto che [OSCURATO:PERSONA] era stato il mandante dell'azione ritorsiva. 3. Ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva che la contestazione operata ponesse una doppia presunzione della loro sussistenza, immutata nonostante l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 275 c.p.p., così come novellato dalla L. 47/201. Quanto all'attualità dei pericula libertatis, richiamava recente giurisprudenza di legittimità che, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p., distingue tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, non rilevando, ai fini dell'attualità delle esigenze caute lari, la distanza temporale tra l'applicazione della misura ed i fatti contestati) ed associazioni mafiose non riconducibile a tale categoria, per le quali può rilevare a tali fini anche il decorso del tempo. Ricordava, a tale fine, come la sacra corona unita pugliese fosse certamente annoverabile tra le "mafie storiche", sicché a nulla valeva eccepire (come aveva fatto la difesa) che era trascorso poco più di un anno tra la data dei fatti contestati e quella di adozione della misura cautelare, non risultando alcun elemento istruttorio dal quale inferire che l'indagato avesse reciso il legame con l'organizzazione criminosa oggetto di indagine. 4. Ricorre per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, e deduce due motivi. 4.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata autonoma valutazione dell'ordinanza genetica, che il Tribunale - replicando il vizio - ha riportato con la tecnica del "copia e incolla" e, tuttavia, trascurando in maniera illogica e contraddittoria le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cianci che aveva categoricamente escluso il ruolo di referente di [OSCURATO:PERSONA] per il Comune di Neviano, svolto da altra persona. Sicché non si comprende sulla scorta di quali elementi abbia attribuito a tali dichiarazioni valenza indiziaria con riferimento al reato di partecipazione ad associazione mafiosa. 4.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza per il contestato diritto di associazione per delinquere di stampo mafioso. I giudici della cautela richiamano una prima vicenda, asseritamente dimostrativa dell'attualità della posizione di leadership del ricorrente nel Comune di Neviano, ovverosia l'intervento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'agenzia immobiliare, al fine di imporgli la riduzione della somma richiesta a titolo di provvigione per la vendita di un esercizio commerciale del tipo tabaccheria. E, tuttavia, è stato negletto il vaglio della deposizione, acquisita in sede di indagini difensive, della presunta persona offesa che ha escluso qualsiasi attività estorsiva o, comunque, intimidatoria nei suoi riguardi. Puramente congetturali anche le deduzioni svolte dai giudici della cautela con riferimento ai fatti descritti ai capi j) e K) dell'imputazione provvisoria che non possono in alcun modo essere ricondotte alla causale della spedizione punitiva mafiosa, sol che si pensi che il gestore del bar, [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, in occasione di ben tre furti patiti nel ristretto arco temporale inferiore al trimestre, aveva sempre sporto regolare denunzia e chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. 5. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo è generico. La censura di mancanza di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del Giudice per le indagini preliminari si appalesa aspecifica, a fronte delle puntuali deduzioni con cui il Tribunale del riesame ha escluso la ricorrenza del vizio. Né essa adempie all'onere di esporre le ragioni in base alle quali il preteso deficit di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto effettiva incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove compiuta, il risultato sarebbe stato concretamente diverso. E' appena il caso di richiamare, in proposito, il principio espresso da questa Corte secondo cui «In tema d'impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760); la sanzione, che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine, non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione del provvedimento, che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono, esse stesse, ragioni del vizio. Del resto, ricorre l'autonoma valutazione anche quando venga richiamato, in maniera più o Meno estesa, l'atto di riferimento con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire edizione originale, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403- 01; Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648-01), come dal ricorrente non efficacemente contestato. Ciò premesso, quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cianci - delle quali la difesa non lamenta la mancata valutazione di genuinità, anzi dandola per acquisita, ne censura la lettura parziale e contraddittoria - il provvedimento impugnato correttamente le richiama nel loro completo significato (p. 18), evidenziando come questi avesse certamente attribuito all'odierno ricorrente in passato un ruolo di rilievo nel clan Coluccia, quello di referente nel Comune di Neviano, sebbene - per quanto a sua conoscenza - fosse stato di recente sostituito da gonathan Patera. I giudici del riesame hanno, quindi, passato in rassegna gli elementi sulla scorta dei quali hanno ritenuto perdurante l'inserimento del ricorrente nel citato sodalizio, a onta della riferita sostituzione nello svolgimento di detto specifico ruolo, e - con motivazione non manifestamente illogica - l'hanno inferita dal contenuto delle molteplici conversazioni captate, nelle quali, soggetti diversi e certamente ben informati (o perché intranei essi stessi al clan Coluccia o perché amministratori locali vicini al sodalizio criminale) fanno esplicito riferimento al Tarantini come il referente nel comune di Neviano, anche in anni recentissimi, ponendo in rilievo come fosse «già altamente significativo che gli uomini del clan, ed in particolare [OSCURATO:PERSONA], su sollecitazione di [OSCURATO:PERSONA], altro membro del sodalizio, dovendo risolvere una questione attinente al comune di Neviano, facessero ricorso esattamente a Tarantini e non ad altri, a dimostrazione che proprio questi è, anche nell'attualità, il punto di riferimento del sodalizio nell'ambito del predetto comune». Hanno poi posto in rilievo come Tarantini, dal canto suo, una volta interpellato, si fosse messo immediatamente "a disposizione" del sodalizio, cercando di intercedere presso [OSCURATO:PERSONA]. Si è, poi, richiamato, a riprova dell'intraneità nel sodalizio e dell'interscambiabilità dei ruoli tra Bianco e Tarantini, il dialogo tra Bianco e Serra, nel quale il primo evidenzia al secondo come, nonostante il mancato raggiungimento dello scopo che si era prefissato, la vicenda avesse comunque prodotto risultati positivi in quanto, nell'occasione, Serra aveva avuto modo di conoscere Tarantini, e che pertanto, d'ora in poi, per qualunque "problema" avrebbe potuto rivolgersi direttamente allo stesso Tarantini. Ciò che è stato ritenuto significativo del fatto che, sebbene Tarantini non avesse concretamente raggiunto il risultato desiderato ed esercitato su Napoli alcuna esplicita minaccia, se non quella implicitamente proveniente dalla sua caratura criminale, il complesso delle conversazioni intercettate, ne delineavano un ruolo affatto attivo nel comune di domicilio. La parte di censura riguardante il vaglio della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] ascoltato in sede d'indagini difensive non si confronta con la motivazione resa dal Tribunale a p. 18 del provvedimento impugnato, laddove sono spiegate le ragioni per le quali tali dichiarazioni non intaccano in maniera decisiva il costrutto accusatorio, fondato sulle emergenze indiziarie già sintetizzate, e respingono la tesi difensiva secondo la quale Tarantini sarebbe intervenuto nella questione attinente ai rapporti tra il Napoli e ,[OSCURATO:PERSONA] solo in ragione dell'amicizia pluriennale vantata con il primo. 3. Del pari generico il secondo motivo, interamente versato in fatto, che non si confronta con le puntuali e articolate motivazioni contenute nelle p. 21 e s. del provvedimento impugnato. Il Tribunale ha ritenuto che il materiale istruttorio consentiva di rivelare come, a seguito del contrasto insorto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il clan avesse richiesto l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], proprio nella sua qualità di referente del sodalizio nel comune di Neviano e che Tarantini, a sua volta, pur non riuscendo a ottenere una riduzione del compenso dovuto al Napoli da parte del Serra, si fosse posto a disposizione, garantendo la sua "protezione" anche per il futuro. Tale conclusione, in merito al ruolo attivo e dinamico di Tarantini, è stata ritenuta confortata dalla vicenda contestata nei capi j) e k) dell'imputazione provvisoria, riguardante la rappresaglia fatta scattare dal clan a seguito del furto, perpetrato la notte tra il 24 e il 25 gennaio 2020, presso il bar "[OSCURATO:PERSONA]", di proprietà del figlio del Tarantini, Michele, gestito insieme al padre. Il Tribunale ha letto tale vicenda quale pronta e decisa reazione del clan al furto perpetrato presso il bar del Tarantini, indicando le motivazioni per le quali essa costituiva un ulteriore riscontro dell'appartenenza di quest'ultimo al sodalizio. Alla correttezza, e completezza, delle argomentazioni, in cui tale giudizio si riflette, sono mosse dal ricorrente obiezioni non decisive, in larga parte già preventivamente confutate dai giudici del riesame. Segnatamente, il Tribunale si è fatto carico di valutare la tesi difensiva (secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito non su incarico del clan di appartenenza, ma per, aver ritenuto responsabili Bartuzzi e i cittadini marocchini del tentativo di un furto ai danni della propria madre) e l'ha ritenuta - con motivazione scevra da aporie logiche - smentita dagli elementi istruttori raccolti, tutti pienamente convergenti nell'individuare nel furto perpetrato ai danni del bar di [OSCURATO:PERSONA] il movente dei delitti di cui ai capi 3) e K) dell'editto accusatorio. Così come ha risposto alle obiezioni difensive - riprodotte identicamente nel ricorso per cassazione - relative alla circostanza che, in occasione del furto in esame, [OSCURATO:PERSONA] avesse sporto regolare denuncia presso le Forze dell'Ordine, ricordando che la denuncia, così come in altre occasioni, è stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] e non dal padre e che, comunque, la presentazione di una denuncia non è dirimente per escludere la causale dell'azione. 4. Conclusivamente, in presenza di una logica motivazione in punto di gravità indiziaria, le deduzioni dei ricorrenti si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto e una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677). Per le esposte ragioni il ricorso dev'essere rigettato. Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
Sentenza Cassazione n. 11090/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris