CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35939/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della c"st- Corte di appello di Cagliarh(che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. ; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che attiene all'inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 42 comma 1 e 2 in relazione all'art. 455 cod. pen., non è consentito perché assertivo, generico e costituito da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che attiene alla manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. è manifestamente infondato, in quanto esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); il motivo, peraltro, è generico come il precedente, perché omette ogni confronto critico con la decisione impugnata; ritenuto che con il terzo motivo di ricorso, che attiene a l'inosservanza delle norme processuali in relazione agli artt.121-125 comma 3 cod. proc. pen. con riferimento all'asserita mancata valutazione di una memoria, è parimenti inammissibile: il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata; non chiarisce né tantomeno dimostra la decisività delle argomentazioni asseritamente pretermesse dalla Corte di appello; in definitiva richiede una rilettura delle prove, non consentita dalla legge (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ritenuto che con il quarto motivo di ricorso, che attiene alla manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 457 cod. pen. per essere il gravato provvedimento contraddistinto da un argomentare del tutto Illogico alla ritenuta insussistenza della buona fede dell'imputato relativamente al reato contestatogli non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; inoltre il motivo è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; ritenuto che con il quinto motivo di ricorso, che attiene alla manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art.192 comma 2 cod. proc. pen. per aver conferito un valore meramente indiziario ad alcuni elementi determinanti, è manifestatamente infondato, in quanto, i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez. U rii. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell