CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 36261/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05KZD05) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di rapina non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. La Corte di appello ha ritenuto inverosimile la tesi alternativa proposta dal ricorrente con motivazione che non si presta ad alcuna censura: non era emerso infatti alcun elemento che inducesse a ritenere che l'impossamento del monopattino fosse finalizzato a provare il mezzo e non ad impossessarsene (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del delitto di rapina in quello di furto tentato in concorso con il reato di percosse è manifestamente infondato: la Corte di appello ha offerto una ricostruzione logica e razionale dell'accaduto evidenziando il nesso tra la condotta di sottrazione e la successiva violenza agita per procurarsi l'impunità con motivazione che non si presta ad alcuna censura (pag. 3 della sentenza impugnata); osservato che il terzo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen., è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024 Il Consigliere Estensore /-Il