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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31175/2026

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lta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3939/26 OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla revoca dei testimoni ammessi, è manifestamente infondato rispetto al corretto esercizio del relativo potere da parte del Giudice di merito in relazione alal ritenuta superfluità delle ulteriori audizioni; Ritenuto che il secondo motivo, sulla mancata audizione dei refertanti, è manifestamente infondato rispetto all'incensurabile ragione ostativa del giudizio peritale che - secondo la difesa - avrebbero dovuto rendere, mancandone la qualità; Ritenuto che il terzo motivo, sulla discrasia dell'indicazione temporale del fatto, è questione di fatto non dedotta in appello; Ritenuto che il quarto motivo, sul trattamento sanzionatorio, è generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. pg. 8 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3939/26 OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla revoca dei testimoni ammessi, è manifestamente infondato rispetto al corretto esercizio del relativo potere da parte del Giudice di merito in relazione alal ritenuta superfluità delle ulteriori audizioni; Ritenuto che il secondo motivo, sulla mancata audizione dei refertanti, è manifestamente infondato rispetto all'incensurabile ragione ostativa del giudizio peritale che - secondo la difesa - avrebbero dovuto rendere, mancandone la qualità; Ritenuto che il terzo motivo, sulla discrasia dell'indicazione temporale del fatto, è questione di fatto non dedotta in appello; Ritenuto che il quarto motivo, sul trattamento sanzionatorio, è generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. pg. 8 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31175/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris