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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23366/2025

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onsigliere ORDINANZA sul ricorso 23465/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MANA- GÒ ROSINArappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di REGGIO CALABRIAn. 839/2023 depositata il 17/11/2023.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 23465/23ATERP-ManagòEst.

Cons.

Marulli 1.E' impugnata per cassazione dall ' [OSCURATO:PERSONA] per l ' E- dilizia [OSCURATO:PERSONA] della Calabria –Distretto di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, seguito pure da memoria e al quale resistono gli intimati con controricorso e memoria, la sopra riprodot- ta sentenza,con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], preso atto che l'impugnata decisione di primo grado era stata pubblicata in data 5.2.2020 ed era stata notificata alla parte appellante in data 20.11.2020, ha giudicato di conseguenza tardivo, dichiarandone per- ciò l'inammissibilità, l'atto di gravame notificato dall'odierna ricorren- te il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con l'unico motivo di ricorso ATERP argomenta la nullità dell'impugnata decisione di appello per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. perché, benché la Corte territoriale fosse stata investita della relativa questione, essa aveva omesso di motivare in relazione allo specifico motivo di gravame inteso a de- nunciare la nullità dell'impugnata sentenza di primo grado in ragione della mancata notificazione ad essa parte, rimasta contumace in quel giudizio, della comparsa di intervento volontario, nel giudizio pro- mosso dagli originari attori, di un terzo , che aveva aderito alla do- manda di costoro, circostanza in relazione alla quale non poteva rite- nersi che il termine di impugnazione avesse avuto decorso, tale da giustificare l'inammissibilità decretata dal decidente.

3. Il motivo non ha pregio.

Sfugge, evidentemente, alla ricorrente che alla disamina delle questioni oggetto di giudizio si debba procedere secondo l'ordine fis- sato dall'art. 276, comma 2, cod. proc. civ.; sì che, se è chiara la di- stinzione tra questioni pregiudiziali e questioni di merito, la questione sollevata dagli appellati – che avevano eccepito la tardività del pro- RG 23465/23ATERP-ManagòEst.

Cons.

Marulli posto atto di gravame, e rispetto alla quale parte appellante non aveva preso posizione – si colloca nel novero delle questioni pregiu- diziali, con la conseguenza che pronunciando su di essa ereputando- la fondata, il decidente ha definitototalmente il giudizio avanti a sé, e senza che ciò rendesse necessario esaminare il merito del grava- me, e quindi anche la questione su cui ora insiste il ricorrente, che avrebbe potuto essere esaminata se l'appello fosse stato ritualmente proposto nel termine dell'art. 325 cod. proc. civ. e non fosse stato perciò definito in accoglimento della pregiudiziale.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, atteso che la prospettazione ricorrente oblitera la ratio decidendi e deflette perciò dal requisito della specificità del motivo,imposto a pena di inammis- sibilità dall'art. 366, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da di- spositivo.

Ove dovuto, sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell ' art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pa- gamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudi- zio che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamen- to da parte dellaricorrente, ove dovuto, dell ' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosìdeciso in Roma nella camera di consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere ORDINANZA sul ricorso 23465/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MANA- GÒ ROSINArappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di REGGIO CALABRIAn. 839/2023 depositata il 17/11/2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 23465/23ATERP-ManagòEst. Cons. Marulli 1.E' impugnata per cassazione dall ' [OSCURATO:PERSONA] per l ' E- dilizia [OSCURATO:PERSONA] della Calabria –Distretto di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, seguito pure da memoria e al quale resistono gli intimati con controricorso e memoria, la sopra riprodot- ta sentenza,con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], preso atto che l'impugnata decisione di primo grado era stata pubblicata in data 5.2.2020 ed era stata notificata alla parte appellante in data 20.11.2020, ha giudicato di conseguenza tardivo, dichiarandone per- ciò l'inammissibilità, l'atto di gravame notificato dall'odierna ricorren- te il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con l'unico motivo di ricorso ATERP argomenta la nullità dell'impugnata decisione di appello per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. perché, benché la Corte territoriale fosse stata investita della relativa questione, essa aveva omesso di motivare in relazione allo specifico motivo di gravame inteso a de- nunciare la nullità dell'impugnata sentenza di primo grado in ragione della mancata notificazione ad essa parte, rimasta contumace in quel giudizio, della comparsa di intervento volontario, nel giudizio pro- mosso dagli originari attori, di un terzo , che aveva aderito alla do- manda di costoro, circostanza in relazione alla quale non poteva rite- nersi che il termine di impugnazione avesse avuto decorso, tale da giustificare l'inammissibilità decretata dal decidente. 3. Il motivo non ha pregio. Sfugge, evidentemente, alla ricorrente che alla disamina delle questioni oggetto di giudizio si debba procedere secondo l'ordine fis- sato dall'art. 276, comma 2, cod. proc. civ.; sì che, se è chiara la di- stinzione tra questioni pregiudiziali e questioni di merito, la questione sollevata dagli appellati – che avevano eccepito la tardività del pro- RG 23465/23ATERP-ManagòEst. Cons. Marulli posto atto di gravame, e rispetto alla quale parte appellante non aveva preso posizione – si colloca nel novero delle questioni pregiu- diziali, con la conseguenza che pronunciando su di essa ereputando- la fondata, il decidente ha definitototalmente il giudizio avanti a sé, e senza che ciò rendesse necessario esaminare il merito del grava- me, e quindi anche la questione su cui ora insiste il ricorrente, che avrebbe potuto essere esaminata se l'appello fosse stato ritualmente proposto nel termine dell'art. 325 cod. proc. civ. e non fosse stato perciò definito in accoglimento della pregiudiziale. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, atteso che la prospettazione ricorrente oblitera la ratio decidendi e deflette perciò dal requisito della specificità del motivo,imposto a pena di inammis- sibilità dall'art. 366, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da di- spositivo. Ove dovuto, sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell ' art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pa- gamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudi- zio che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamen- to da parte dellaricorrente, ove dovuto, dell ' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosìdeciso in Roma nella camera di consiglio de
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