CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41538/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della Corte di Appello di Bari. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Giulio ROMANO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. ABBRESCIA Gabriele, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Bari, in data 4 maggio 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Bari, in data 11 novembre 2019, ha condannato l'imputato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di ricettazione. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 129 e 159 cod. proc. pen. e dell'art. 648 cod. pen. nonché l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della data di commissione del reato di ricettazione ed al calcolo dei termini di prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2.1. I giudici di appello, non essendo nota la data in cui l'imputato è entrato in possesso dei beni di provenienza delittuosa, hanno erroneamente individuato la data di commissione del reato nel momento di accertamento dello stesso (11 ottobre 2011) in relazione a tutti i diversi beni di provenienza illecita ricevuti nel tempo dall'ABBRESCIA e sottoposti a sequestro nel medesimo contesto spazio-temporale (un motociclo denunciato rubato in data 02.08.1997, un blocchetto di assegni denunciato smarrito in data 14.04.2011, beni asseritamente contraffatti di cui non se ne conosce la provenienza né la data di acquisto). Secondo la difesa, pertanto, la Corte territoriale non ha fatto corretto uso dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali la ricezione di beni con distinta provenienza delittuosa realizza una pluralità di reati autonomi e la consumazione di tali delitti deve esser fatta coincidere con il momento di commissione dei diversi reati presupposti. In applicazione di tali principi le ricettazioni del motociclo e del blocchetto di assegni si sono prescritte già prima della sentenza emessa dalla Corte di Appello. 2.2. In relazione alla contestata ricettazione dei beni recanti marchi contraffatti, la difesa ha lamentato l'illogicità motivazione in ordine alla provenienza illecita dei beni in sequestro in quanto basata su mere presunzioni e della mancanza di prova della destinazione al commercio della merce recante marchi contraffatti. A giudizio della difesa il reato non sussiste in quanto la condotta di ricezione non era finalizzata alla successiva distribuzione dei beni contraffatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Appare evidente la carenza di interesse del ricorrente in ordine alla doglianza inerente l'individuazione della data di commissione del reato di ricettazione e la conseguente prescrizione di alcune delle condotte di ricezione descritte al capo di imputazione. Deve esser preliminarmente notato che il capo di imputazione non fa alcuna menzione all'istituto della continuazione e che il delitto di ricettazione è stato, quindi, considerato come un unico reato. Di conseguenza l'eventuale accoglimento della doglianza inerente l'intervenuta prescrizione (in data antecedente allo svolgimento del giudizio di appello) della condotta di ricezione del motociclo e dei beni contraffatti non comporterebbe alcun beneficio per il ricorrente, in considerazione dell'unicità della contestazione e del fatto che la residua condotta di ricettazione del blocchetto di assegni non era prescritta al momento della decisione della Corte territoriale. Quest'ultima condotta di ricezione si è perfezionata, infatti, in data sconosciuta e, di conseguenza, per il principio del favore rei, la data di realizzazione del reato deve esser individuata nell'immediata prossimità della presentazione della denuncia di smarrimento del libretto di assegni da parte della persona offesa LABANCA Giuseppe e, quindi, in data 14 aprile 2011. Deve esser, quindi, esclusa l'intervenuta prescrizione in data anteriore all'emissione della sentenza oggetto di ricorso in quanto nel presente procedimento ha operato la sospensione prevista dalla normativa emergenziale con conseguente individuazione del termine massimo di prescrizione nella data del 18 giugno 2021. 3. La seconda doglianza descritta nell'unico motivo di ricorso è reiterativa e aspecifica, limitandosi a riproporre l'identico motivo di appello al quale la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 244181 - 01), confronto non ravvisabile nel ricorso in esame. Va, inoltre, richiamato il principio di diritto, insegnamento costante della Corte di Cassazione, secondo cui la mancanza di specificità del motivo è ravvisabile, non solo in caso di genericità intesa come indeterminatezza, ma anche in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce alla inammissibilità del ricorso. Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4. La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma esaustiva, logica e congrua con le risultanze processuali, ha ritenuto pienamente provata la provenienza delittuosa dai beni in sequestro desumibile dall'ingiustificata disponibilità di uno scooter provento di furto recante il telaio contraffatto, di un libretto di assegni denunciato smarrito da LABANCA Giuseppe e di beni recanti marchi contraffatti in assenza di documentazione commerciale e fiscale idonea a giustificarne la provenienza, circostanze che acquistano particolare rilievo probatorio in considerazione della mancata prospettazione di giustificazioni alternative da parte dell'imputato. Del tutta infondata la doglianza secondo la quale il reato di ricettazione non sussisterebbe in assenza di prova della destinazione alla successiva distribuzione dei beni di provenienza delittuosa in sequestro, destinazione che non rientra, infatti, fra gli elementi costitutivi del reato di ricettazione (ricezione di beni di provenienza delittuosa nella consapevolezza della loro derivazione illecita). A fronte delle argomentazioni, logiche e coerenti, formulate dalla Corte, il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione; richiesta inamissibile perché tale modo di procedere trasformerebbe la Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 5. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della