Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1965
ECLI:EU:C:1965:42
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61963C0110
Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]
del 6 maggio 1965 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, Signori giudici
,
[OSCURATO:PERSONA], di nazionalità francese, sindacalista e, a partire dal 1950, membro del Consiglio economico e sociale francese, è entrato al servizio della C.E.E.A. il 18 agosto 1958, venendo assegnato alla Direzione della Protezione sanitaria in qualità di capo divisione «Questioni sociali e documentazione», con il grado A 3. Inoltre, dal novembre 1958, ha lavorato per la creazione di un'Associazione del personale dell'Euratom; eletto dai suoi colleghi al Comitato misto, fece in seguito parte del Comitato provvisorio del personale e della [OSCURATO:PERSONA] paritetica.
Iniziata la procedura d'integrazione, il diretto supcriore gerarchico del [OSCURATO:PERSONA], dr. [OSCURATO:PERSONA], formulò sul suo conto, in data 13 aprile 1962, uh giudizio severo nel quale affermava che, per i periodi in cui l'interessato aveva effettivamente lavorato presso la Direzione, egli aveva dimostrato di non possedere né l'esperienza né le capacità richieste dai problemi di cui doveva occuparsi, e ciò in una materia in cui solo azioni concrete, ben concepite e condotte con spirito di iniziativa e di continuità potevano portare a dei risultati. Aggiungo fin d'ora che il [OSCURATO:PERSONA]-presidente dell'Euratom, prof. [OSCURATO:PERSONA], appose a tale relazione la seguente postilla : «Non sono d'accordo con il giudizio sopra espresso, specialmente per quanto riguarda le valutazioni analitiche eccessivamente severe. Effettuata l'integrazione, sarà opportuno riorganizzare il servizio».
Il 18 dicembre 1962, ricevuta detta relazione, la [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione ascoltò il dr. [OSCURATO:PERSONA]; questi, dopo aver descritto l'impiego occupato dal ricorrente, svolse una dettagliata critica del modo in cui egli esercitava le sue funzioni. [OSCURATO:PERSONA] e il collega che lo assisteva vennero sentiti l'8 febbraio 1963. Ricevuti da entrambe le «parti» dei documenti sui quali avrò occasione di ritornare, la [OSCURATO:PERSONA] emise infine, il 19 febbraio, un parere motivato nel quale giudicava il [OSCURATO:PERSONA] inadatto a svolgere le funzioni cui era addetto, aggiungendo però che l'autorità avente il potere di nomina avrebbe fatto bene a passarlo in ruolo col grado immediatamente inferiore.
Informato oralmente, il 3 aprile 1963, che la [OSCURATO:PERSONA] dell'Euratom non intendeva procedere alla sua nomina in ruolo, il ricorrente presentò, l'8 maggio, assieme a parecchi suoi colleghi, un reclamo diretto a ottenere la revisione della procedura d'integrazione; tale reclamo fu respinto e la relativa decisione venne notificata all'interessato il 30 maggio. Trattative molto confuse, tendenti a concludere con lui un contratto di temporaneo vennero iniziate, sospese, riprese e infine completamente abbandonate. In definitiva, il [OSCURATO:PERSONA] venne informato, il 2 ottobre 1963, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di risolvere il suo contratto in seguito al parere sfavorevole della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione.
Ora egli vi chiede, con le conclusioni principali del suo ricorso, di annullare le decisioni di non integrazione e di licenziamento contenute nella lettera citata, e così pure la procedura di cui esse rappresentano la conclusione; di nominarlo retroattivamente in ruolo col grado A 3, scatto 4; di condannare la Comunità a pagargli gli arretrati di stipendio, più la somma di 150.000 Fr. belgi a titolo di risarcimento del danno morale da lui subito.
Vi sono poi delle conclusioni presentate in via subordinata, con le quali, se ho ben inteso, il ricorrente chiede che venga riaperta la procedura d'integrazione e che la convenuta sia condannata a pagargli lo stipendio dal momento in cui egli ha smesso di esercitare le sue funzioni fino a quello in cui verrà validamente presa una nuova decisione, E, in via ulteriormente subordinata, per il caso in cui non si giunga all'annullarnento delle decisioni impugnate, la richiesta del risarcimento dei danni viene aumentata a 1.500.000 Fr. belgi per il danno materiale e a 150.000 Fr. belgi per quello morale.
Due sono i mezzi sui quali dovrete pronunciarvi: regolarità della procedura — esattezza della motivazione del parere della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione, su cui si è basata la decisione della [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E.A. Li esaminerò in ordine successivo.
A — Sulla regolarità della procedura
Le censure, alcune delle quali erano già contenute nel reclamo presentato in via amministrativa, pur essendo numerose non hanno certo eguale valore.
1.
Quella fondata sul fatto che, in contrasto con l'articolo 110 dello Statuto, non è stata presa alcuna disposizione generale di attuazione, sentito il Comitato del personale e su parere del Comitato per lo Statuto, in merito alla procedura d'integrazione, è senz'altro da respingere. Voi avete infatti affermato che detto articolo non è applicabile alla procedura in questione, essenzialmente transitoria (Causa 26-63 —
Pistoj — Raccolta
, Vol. X, p. 692).
Così pure è da respingere la censura, o constatazione, che tale procedura, pur potendo portare a delle conseguenze più gravi di quelle dei procedimenti disciplinari, è tuttavia fornita di garanzie minori rispetto a quelle proprie di questi ultimi: tanto per fare un esempio, nessun rappresentante del personale fa parte della [OSCURATO:PERSONA]. E in proposito il [OSCURATO:PERSONA] invoca sia il vecchio Statuto della C.E.C.A. sia lo Statuto del personale delle Comunità di Bruxelles. Ma in tal modo si confonde la situazione di chi, essendo di ruolo, gode della stabilità e della permanenza nell'impiego con quella di dipendenti non ancora entrati in ruolo. L'articolo 102 dello Statuto, affidando a una [OSCURATO:PERSONA] composta esclusiva-mente da rappresentanti dell'Amministrazione il compito di esaminare i secondi, non ha violato né il trattato né alcun principio giuridico generale.
A queste censure, che vertono in realtà sul modo in cui è stato concepito il meccanismo dell'integrazione, altre se ne aggiungono, che riguardano la procedura seguita. Per il [OSCURATO:PERSONA] i rapporti d'integrazione sono stati compilati in maniera differente a seconda delle Istituzioni — cosa questa formalmente negata dalla [OSCURATO:PERSONA] — e, in mancanza di criteri precisi da seguire, non vi è stata equivalenza tra i rapporti informativi. Ma cos'altro avrebbe potuto fare l'Amministrazione, se non predisporre un modulo dettagliato a sufficienza perché i relatori fossero costretti a valutare i diversi aspetti della personalità del dipendente? E se ciò non ha potuto impedire che alcuni rapporti fossero più ampi degli altri, la [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente in grado di valutarli in modo da ristabilire il necessario equilibrio.
2.
Maggior rilievo hanno le censure sollevate in merito al modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto all'esame del caso del [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente rileva che detta [OSCURATO:PERSONA], composta di 9 membri, si è riunita ora al completo, ora in assenza di uno dei suoi membri; e nessuna norma l'autorizzava a deliberare in mancanza di uno o più dei suoi componenti. In effetti, dai processi verbali risulta che il dott. [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato ad alcune riunioni fra cui, in particolare, a quella del 19 febbraio 1963, nel corso della quale gli 8 membri presenti emisero il parere sul caso del [OSCURATO:PERSONA]. Ma in ciò non è ravvisabile alcuna irregolarità. Voi infatti, dalla mancanza di una norma che richieda una determinata maggioranza per formulare il parere, avete dedotto che basta la maggioranza semplice (sentenza
Weighardt
del 7 aprile 1965,
Raccolta
, Vol. XI, p. 351), ed è chiaro che nel caso di specie questa è stata ampiamente raggiunta.
Soprattutto, il ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha disconosciuto i diritti della difesa sotto diversi profili: non gli ha concesso il tempo necessario per prepararsi al colloquio; ha deciso in base a un fascicolo incompleto, avendo emesso il suo parere prima di aver potuto prendere visione degli importanti documenti di cui egli aveva annunciato il deposito; non ha esaminato i documenti cui egli aveva fatto riferimento al fine di dimostrare la propria competenza professionale. Si tratta indubbiamente del punto più delicato e tale da lasciare un'impressione di disagio.
Esaminiamo i fatti cronologicamente, nei limiti in cui il loro succedersi può essere ricostruito. Il 5 febbraio 1963 fu comunicato al [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] lo avrebbe ascoltato il giorno 8. E soltanto il 7 febbraio egli venne invitato a prendere visione di 36 do-cumenti, ossia di circa 150 pagine, prodotti dal [OSCURATO:PERSONA], documenti che, egli dice, riguardavano solo una parte della sua attività professionale e quindi avrebbero potuto essere validamente utilizzati solo dopo essere stati completati. All'inizio della sua audizione da parte della [OSCURATO:PERSONA], il giorno 8, il ricorrente avanzò su tale punto una riserva, pur dichiarandosi in grado di presentare le proprie osservazioni. Oggi egli afferma che tale spazio di tempo era troppo breve per poter preparare la propria difesa, dato che solo durante la riunione egli venne a conoscenza delle censure formulate a suo carico. A ciò l'Amministrazione convenuta risponde che, siccome i documenti prodotti dal [OSCURATO:PERSONA] erano delle note redatte dal ricorrente, questi era in grado di prenderne rapidamente visione. Ma la risposta non è per nulla convincente, e ciò per due ragioni: da un lato, si trattava di documenti del genere più disparato, dei quali il [OSCURATO:PERSONA] intendeva senza dubbio servirsi per dimostrare l'incapacità del [OSCURATO:PERSONA]; era però diffìcile che ques'ultimo si rendesse conto di quale sarebbe stata la loro incidenza sullo svolgimento della procedura. Dall'altro, alcuni di essi contenevano delle note critiche del [OSCURATO:PERSONA]; ad ogni modo, il ricorrente doveva avere il tempo di prenderne conoscenza e di confutarli, se se ne riteneva in grado.. Ora, il meno che si possa dire è che per fare ciò 24 ore di tempo erano un po' poche.
Avvertito dal Presidente della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione che avrebbe potuto presentare a quest'ultima qualsiasi documento ritenesse utile, il [OSCURATO:PERSONA] presentò, il 12 febbraio, tre documenti e,. l'8 maggio successivo, ne depositò altri 85, per un complesso di 450 pagine, al fine di dimostrare la propria competenza e i vari lavori ai quali si era dedicato. Ma il parere sfavorevole era stato' emesso fin dal 19 febbraio; egli allora sottolinea che, siccome nessun termine era stato fissato per la produzione dei documenti in questione, la [OSCURATO:PERSONA] prima di decidere avrebbe dovuto prendere conoscenza dei documenti stessi, di cui egli aveva annunciato la produzione. Questa tesi non è però del tutto convincente. Nell'inviare al Presidente della [OSCURATO:PERSONA] i documenti del 12 febbraio il ricorrente li presentava come destinati a
completare
il proprio fascicolo, ed è ovvio che l'Amministrazione argomenti da tale termine. E per quanto riguarda il voluminoso plico inviato l'8 maggio, esso era indirizzato al Direttore generale dell'amministrazione e spedito il giorno stesso in cui il ricorrente presentava, avverso il parere della [OSCURATO:PERSONA] il cui contenuto gli era ufficiosamente noto già da un mese, un ricorso amministrativo. Così stando le cose si capisce perché l'Euratom, rispondendo a una vostra richiesta di precisazioni, abbia sostenuto che, trattandosi di documenti non destinati alla [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione, questa non era tenuta a prenderne visione. Tale affermazione, di per sé verosimile, sarebbe però stata più convincente se l'Istituzione non avesse tuttavia sostenuto nella controreplica che la [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione aveva
effettivamente esaminato
i documenti in questione. E allora, a quali conclusioni giungere? Contrariamente a quanto egli sostiene, pur avendo segnalato per iscritto, il 7 febbraio, che il fascicolo era incompleto per quanto riguardava l'attività da lui svolta, il ricorrente non aveva però contemporaneamente annunciato la produzione di «numerosi documenti»; di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione era legittimata, tenuto conto dei termini usati in occasione dell'invio del 12 febbraio, a considerare tale invio come l'ultimo, ed a chiudere la procedura. E pur avendo la facoltà di riaprirla in seguito, fino alla decisione definitiva della [OSCURATO:PERSONA] dell'Euratom, essa non era tenuta a farlo.
D'altra parte, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse alluso, nel corso dell'audizione da parte della [OSCURATO:PERSONA], ai settimanali pubblicati sotto la sua direzione e allo schedario sociale di cui aveva preso l'iniziativa, non obbligava la [OSCURATO:PERSONA] stessa a procurarsi tali documenti; era il ricorrente che doveva produrli, se avesse ritenuto utile farlo.
L'ultima censura, infine, attiene al fatto che la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver sentito il [OSCURATO:PERSONA], autore di una relazione sfavorevole, non ha ritenuto opportuno interrogare il [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato per iscritto di non essere d'accordo con le valutazioni di carattere analitico contenute nella relazione stessa. Ora, anche ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto meglio ad agire diversamente, a mio parere nel suo comportamento non si può ravvisare un vizio di forma o una violazione dei diritti della difesa.
Insomma, l'istruttoria dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione non è certo stata condotta in modo soddisfacente; ritengo però che in nessun punto sia dato rilevare un preciso vizio di procedura, che permetta di considerare fondato il mezzo di ricorso.
3.
Seguono delle censure relative a fatti successivi al parere della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione. La prima attiene al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] è stato informato del parere in questione solo il 3 aprile 1963, contemporaneamente alla decisione di licenziamento. Ma ciò è assolutamente normale, perché il parere era destinato alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Euratom e quindi doveva essere comunicato all'interessato solo assieme alla decisione che quest'ultima avrebbe preso.
Si afferma poi che la notifica era incompleta, non contenendo alcuna indicazione sull'eventuale integrazione del ricorrente al grado immediatamente inferiore. Ora, se a norma dell'articolo 102 spetta alla [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione stabilire se il dipendente sia idoneo a esercitare le funzioni attribuitegli, e se il suo parere sfavorevole è vincolante per la [OSCURATO:PERSONA] dell'Euratom, è pur sempre vero che soltanto quest'ultima deve stabilire se sia il caso, in una situazione del genere, di nominare in ruolo l'interessato ad un grado inferiore. In proposito lo Statuto non richiede il parere della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione, per cui se questa lo fornisce il destinatario non è in alcun modo obbligato a portarlo a conoscenza del dipendente interessato.
È quindi eccessivo ravvisare nella decisione di licenziamento un difetto di motivazione o una motivazione inesatta, argomentando del fatto che essa non riproduce il paragrafo finale del parere della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione.
B — Sull'esattezza dei motivi sui quali si è basata la [OSCURATO:PERSONA] decisione trova fondamento nel parere sfavorevole emesso a norma dell'articolo 102, parere vincolante per l'autorità che ha il potere di nomina. Il secondo mezzo invocato dal [OSCURATO:PERSONA] ha quindi per oggetto il parere dell'organo consultivo.
I termini di tale parere vi sono noti. Anzitutto la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, anche se le funzioni di rappresentanza del personale svolte dall'interessato sfuggono per loro natura al suo giudizio, bisogna tener conto, a favore del dipendente, che il fatto di doversi occupare anche di esse non poteva non pregiudicare il suo rendimento nell'impiego.
Poi, dopo avergli riconosciuto «una certa attitudine a trattare le questioni sociali», gli rimprovera determinate lacune per quanto riguarda la competenza, il senso d'iniziativa e di responsabilità, la capacità di approfondire i lavori iniziati, deducendone la sua inidoneità a svolgere le funzioni di capo divisione.
Due sono i punti su cui verte la censura sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] in merito a tale parere, da lui ritenuto inesattamente, insufficientemente e inadeguatamente motivato.
1.
In primo luogo, egli svolgeva fin dal 1959 un ruolo importante negli organismi rappresentativi e la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto in alcun conto l'importanza e la natura di tale attività, col pretesto di non essere competente a valutarla. Nel che viene ravvisata una violazione dell'articolo 1 dell'allegato II allo Statuto. Si sarebbe almeno dovuto stabilire quanto tempo l'interessato potesse dedicare ai lavori della Direzione della Protezione sanitaria per accertare quale fosse esattamente, fatte le debite proporzioni, il suo rendimento effettivo nello svolgimento della funzione amministrativa. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto inoltre tener conto di questa attività anche nel valutare la di lui competenza e condotta in servizio.
A me sembra che il [OSCURATO:PERSONA] s'inganni sulla portata dell'articolo 1 dell'allegato II dello Statuto. Il fatto che, a norma di tale articolo, «le funzioni assunte dai membri del Comitato del personale sono considerate come parte dei compiti che essi devono assolvere presso la loro Istituzione» significa che tali funzioni li esonerano, nella debita misura, dallo svolgimento di quello che normalmente sarebbe il loro lavoro amministrativo; nel loro esercizio, però, i membri del Comitato del personale sono completamente indipendenti dai loro superiori gerarchici, i quali quindi non possono espri mere alcun giudizio sul modo in cui essi adempiono il loro mandato. Qualsiasi altra soluzione pregiudicherebbe l'autonomia delle organizzazioni professionali.
Ciò vale anche per la [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione, che molto saggiamente quindi si è detta incompetente a formulare un giudizio sul modo in cui il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva le proprie funzioni di rappresentante del personale, limitandosi a valutare le attitudini da lui manifestate nell'impiego che occupava presso la Protezione sanitaria. Ed ha correttamente applicato l'articolo 1 dell'allegato II rilevando che, se il cumulo di funzioni andava necessariamente a scapito del suo rendimento, non gliene poteva essere mosso rimprovero. Mi sembra quindi che la prima censura debba essere disattesa.
2.
[OSCURATO:PERSONA] contesta anche il giudizio formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] sulle sue attitudini. I termini da me ricordati dimostrano che ci troviamo in presenza di uno di quei casi, molto frequenti in tema d'integrazione, in cui non è questione di uno o più fatti precisi, ma di una mancanza di carattere, di una lacuna intellettuale o semplicemente di un difetto di adattamento alla funzione, che rendono inadatti all'impiego occupato. Secondo la formula spesso usata, la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata ad esprimere in merito al dipendente una valutazione complessiva.
Per dimostrare l'infondatezza del giudizio emesso nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] rileva che il suo lavoro non era mai stato valutato negativamente; il rapporto eccessivamente severo del [OSCURATO:PERSONA], il fatto che questi abbia mutato atteggiamento nei suoi riguardi, sarebbero dovuti esclusivamente al fatto che nel 1961 il ricorrente, nella sua qualità di rappresentante del personale, aveva dovuto assumere una posizione opposta a quella del suo superiore gerarchico. Ciò avrebbe creato un'animosità ben nota alle autorità dell'Istituzione e accertata da una lettera personale da lui prodotta.
L'Euratom nega formalmente che l'organizzazione del personale abbia avuto a che fare con le divergenze di opinioni cui il [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento e sostiene che fin dall'inizio il [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato il suo malcontento per le insufficienze del ricorrente. Ma i due documenti invocati dall'Istituzione non convincono, specialmente perché proprio nel novembre del 1961, in occasione di una riorganizzazione dei servizi che colpiva il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso che si trattasse di una sanzione per incompetenza professionale. In compenso, da numerosi documenti presentati da quest'ultimo alla [OSCURATO:PERSONA] risulta che egli aveva un'opinione assai mediocre del proprio collaboratore diretto, anche se diffìcilmente esprimeva il proprio malcontento.
Inoltre, di qualunque natura fossero i rapporti tra Direttore e capo divisione, qui si tratta solo di accertare l'esattezza e la pertinenza del giudizio formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione. Ed è forza constatare che il fascicolo personale, e in particolare i documenti depositati dal [OSCURATO:PERSONA], confermano tale giudizio. Non che il ricorrente sia sprovvisto di qualità intellettuali, oltre all'attitudine riconosciutagli per quanto riguarda le questioni sociali; gli mancano però indubbiamente quelle necessarie per svolgere le mansioni di capo divisione in una unità amministrativa. Leggendo il fascicolo formato da documenti di ogni genere ne trarrete indubbiamente, come me, l'impressione che si è commesso l'errore di affidare a un uomo, dotato per le relazioni pubbliche ed eccellente espositore, funzioni consistenti nel raccogliere statistiche sul rischio radioattivo, nello stabilire in programma di formazione professionale o nell'analizzare la disciplina dell'indennità per i lavoratori esposti al rischio radioattivo. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito ampiamente alla [OSCURATO:PERSONA] sulle insufficienze da lui rilevate nel proprio collaboratore, e le 450 pagine di documenti prodotti dal [OSCURATO:PERSONA] — non presentati alla [OSCURATO:PERSONA], ma contenuti nel vostro fascicolo — non dimostrano l'infondatezza delle critiche che gli sono state mosse.
In definitiva, non vi è nulla che infirmi il giudizio della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione ed ha quindi torto' il [OSCURATO:PERSONA] di sostenere che la decisione di licenziamento è basata su motivi insufficienti ed erronei. Le sue conclusioni dirette ad ottenere l'annullamento vanno quindi respinte.'
È vero ch'egli pone anche a carico dell'Euratom, indipendentemente dalle decisioni di cui contesta la legittimità, il fatto di aver commesso delle
fautes de service
tali da implicarne la responsabilità, durante le trattative intervenute tra le parti in seguito al parere sfavorevole della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione. Si cominciò a discutere in merito alla conclusione di un contratto temporaneo ma, come si sa, tutto finì con un nulla di fatto. Le parti sostengono tesi diverse per quanto riguarda le condizioni in cui tali trattative si sono svolte e la responsabilità del loro fallimento, ma ciò poco importa. Dato che il [OSCURATO:PERSONA] non poteva passare in ruolo, l'Euratom avrebbe potuto licenziarlo fin da quando la [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato il suo parere. Le trattative, anche se infruttuose, non hanno fatto che ritardare il suo licenziamento e quindi non gli hanno arrecato alcun pregiudizio.
Concludo chiedendo
—
che il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] sia respinto
—
e che ciascuna delle parti sopporti le spese da essa incontrate, a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura.
(
1
) Traduzione dal francese