CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32360/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1980 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA]Anse, in Roma, Via V.G. Galati n. 100/C; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate- riscossione -intimata- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3549/17/20, depositata in data 10 luglio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva accolto l'appello proposto- in punto di spese processuali- nei confronti dell'Agenzia delle entrate- riscossione e della Regione Campania avverso la sentenza n. 13868/12/2018 della Commissione Tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l'atto di intimazione di pagamento emesso a seguito di cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche per gli anni 2006-2007; - l'Agenzia delle entrate- riscossione e la Regione Campania sono rimaste intimate; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] (\A -con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2233, comma 2, c.c., 15, commi 1, 2ter e 2 quinquies, del d.lgs. n. 546/92 nonché del DM n. 55 del 2014 (artt. 4 e 5) e delle Tabelle allegate, per avere la CTR - nell'accogliere l'appello proposto dal contribuente in punto di spese di lite - condannato l'Agenzia delle entrate-riscossione al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di merito, liquidandole immotivatamente nella complessiva somma di euro 240,00 (di cui euro 90,00 per spese vive) per il giudizio di primo grado e di euro 196,92 (di cui euro 46,92 per spese vive) per il grado di appello, al di sotto dei valori minimi tariffari previsti dal DM n. 55 del 2014 (che avuto riguardo allo scaglione di riferimento fino a euro 1.100,00, per il primo grado ammontavano a euro 381,90, incluse le spese vive documentate di euro 101,90 e per il secondo grado a euro 266,92, incluse le spese vive documentate di euro 46,90) ledendo il decoro professionale dell'avvocato ex art. 2233, comma 2, c.c.; -il motivo è manifestamente fondato; -nella specie, l'importo dei compensi professionali liquidati dalla CTR con riferimento al primo (euro 150.00) e al secondo grado di giudizio (euro 150,00) risulta certamente inferiore al totale del minimo tabellare, avuto riguardo ai parametri tariffari contemplati dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (fino a euro 1.100,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell'affare (art. 4, cit.); -peraltro, è stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 (che detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il d.m. n. 140 del 2012 regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass.17 gennaio 2018 n. 1018), non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. n. 9542 del 2020); -con la liquidazione disposta dalla CTR nella complessiva somma di euro 240,00 (di cui euro 90,00 per spese vive) per il giudizio di primo grado e di euro 196,92 (di cui euro 46,92 per spese vive) per il grado di appello 210,00 euro, invece, è stata operata senza dare alcuna adeguata motivazione, una determinazione globale dei compensi, in misura inferiore a quelli minimi di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Cass. 15 dicembre 2017 n. 30286; Cass. 31 gennaio 2017 n. 2386; Cass. 16 settembre 2015 n. 18167; Cass. n. 21487 del 2018; Cass. n. 9542 del 2020); -in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà nuovamente, alla luce dei principi sopra illustrati, alla liquidazione dei compensi professionali dei due gradi di merito, oltre alle spese vive come documentate, nonché a regolare le spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese d