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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01547/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. - La Corte d'appello di L'Aquila, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Teramo, e per l'effetto a ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla violazione di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a plurime violazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. - Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. 3. - I ricorsi sono inammissibili, perché privi delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la richiesta.

I ricorrenti non operano alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire l'insussistenza degli elementi di prova e la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità.

Si tratta di un motivo che difetta di specificità estrinseca (S.U. n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli, Rv 268822) e come tale inammissibile.

4. - I ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d'appello di L'Aquila, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Teramo, e per l'effetto a ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla violazione di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a plurime violazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. - Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. 3. - I ricorsi sono inammissibili, perché privi delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la richiesta. I ricorrenti non operano alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire l'insussistenza degli elementi di prova e la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità. Si tratta di un motivo che difetta di specificità estrinseca (S.U. n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli, Rv 268822) e come tale inammissibile. 4. - I ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle amme