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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 gennaio 1983

Cassazione n. 25044/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del GIP TRIBUNALE di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta integralmente ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il GIP di Matera ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta in data 20 maggio 2021 dal difensore dell'odierna ricorrente avverso il decreto 10 maggio 2021 di nomina dell'amministratore giudiziario dei beni sequestrati affermando che avverso tale provvedimento avrebbe dovuto essere proposto appello cautelare.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagata [OSCURATO:PERSONA] Maria articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermata inammissibilità della opposizione, proposta ai sensi degli articoli 666-670 codice di procedura penale.

Il ricorrente afferma che il rimedio dell'appello cautelare non avrebbe potuto essere esperibile in quanto esso è permesso soltanto avverso i provvedimenti che negano la misura o la mantengono in vigore mentre nel caso di specie ci si troverebbe in presenza di provvedimento avente natura sostanzialmente amministrativa perché attinente alla gestione del bene sequestrato (in tal senso, la difesa si richiama alle sentenze 40130/2015 e 18777/2014 di questa Corte).

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa fissazione dell'udienza camerale per provvedere sull'istanza essendo stata privata la parte della possibilità di dedurre in relazione alle proprie ragioni.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sostanziale incompatibilità tra la nomina di un amministratore giudiziario e la gestione di un bene immobile in quanto adibito ad abitazione della ricorrente e in conseguenza di una sostanziale incompatibilità tra amministrazione giudiziaria e sequestro per equivalente in quanto avente natura sanzionatoria e parametrato a valore fisso.

In particolare, l'assicurazione del valore dei beni alla procedura giudiziaria sarebbe stata garantita già con la imposizione la trascrizione del vincolo cautelare (sul punto, la difesa si richiama alla sentenza 1742/2020 di questa Corte), [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.

2. Infatti, in tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322- bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che si concretizzano in provvedimenti di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura privatistica concernenti le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione ovvero nella nomina o la revoca del custode (Sez. 5, Sentenza n. 18777 del 18/12/2014 - dep. 06/05/2015 - Rv. 263674 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 39181 del 28/05/2014 - Rv. 260381 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 28003 del 26/03/2014 - Rv. 262043 - 01) allo stesso modo, contro i provvedimenti inerenti all'operato dell'amministratore giudiziario, il rimedio esperibile è quello dell'opposizione davanti il giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 35724/2020; Sez. 3, n. 16515/2021).

Fanno eccezione a tale regola i provvedimenti (ad es. rigetto della richiesta di autorizzazione all'utilizzo dell'autovettura in sequestro), che, esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato e comportando una modifica del vincolo cautelare, non possono essere considerati atti aventi natura amministrativa (Sez. 1, Sentenza n. 45562 del 15/09/2015 Rv. 265375 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 261 del 01/12/2017 - dep. 09/01/2018 - Rv. 272295 - 01). 2.1 .Non può ritenersi che nel caso di specie ricorra alcuna fattispecie di modifica del vincolo cautelare né alcun profilo di incompatibilità tra detta nomina e la tipologia di misura perché • la nomina di un amministratore giudiziario e lo svolgimento di attività gestoria anche in relazione alla fattispecie di sequestro per equivalente risulta normativamente prevista dal comma 1 quater dell'articolo 104 bis disp att cod proc pen che prevede l'applicabilità delle norme in tema di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati proprio alle ipotesi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240 bis del codice penale che include anche l'ipotesi di sequestro per equivalente; • i provvedimenti del giudice in ordine alla nomina e all'operato dell'amministratore giudiziario, non ineriscono all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura (Sez. 2 - , Sentenza n. 946 del 21/11/2018 - 10/01/2019 - Rv. 274723 - 01; Sez. 6, Ordinanza n. 22843 del 26/04/2018 Rv. 273391 - 01; • non pare seriamente discutibile che rientri nei poteri del nominato amministratore gestire gli immobili coinvolgendo tale gestione non solo la conservazione degli stessi ma anche i modi con cui affrontare - e possibilmente neutralizzare - gli oneri connessi alla titolarità dei beni medesimi eventualmente mettendoli a frutto: di conseguenza, ogni controversia che insorga sull'attività di gestione, non può che ricondursi nell'ambito dell'esecuzione (Sez. 3, n. 35724/2020; Sez. 3, n. 16515/2021).3.

L'opposizione proposta doveva quindi considerarsi ammissibile e il giudice procedente avrebbe dovuto fissare l'udienza ai sensi dell'articolo 666 comma quarto codice di procedura penale.

4. Alle suesposte considerazioni consegue l'annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Matera.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Matera per il seguito.

Così deci o in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del GIP TRIBUNALE di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta integralmente ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP di Matera ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta in data 20 maggio 2021 dal difensore dell'odierna ricorrente avverso il decreto 10 maggio 2021 di nomina dell'amministratore giudiziario dei beni sequestrati affermando che avverso tale provvedimento avrebbe dovuto essere proposto appello cautelare. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagata [OSCURATO:PERSONA] Maria articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermata inammissibilità della opposizione, proposta ai sensi degli articoli 666-670 codice di procedura penale. Il ricorrente afferma che il rimedio dell'appello cautelare non avrebbe potuto essere esperibile in quanto esso è permesso soltanto avverso i provvedimenti che negano la misura o la mantengono in vigore mentre nel caso di specie ci si troverebbe in presenza di provvedimento avente natura sostanzialmente amministrativa perché attinente alla gestione del bene sequestrato (in tal senso, la difesa si richiama alle sentenze 40130/2015 e 18777/2014 di questa Corte). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa fissazione dell'udienza camerale per provvedere sull'istanza essendo stata privata la parte della possibilità di dedurre in relazione alle proprie ragioni. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sostanziale incompatibilità tra la nomina di un amministratore giudiziario e la gestione di un bene immobile in quanto adibito ad abitazione della ricorrente e in conseguenza di una sostanziale incompatibilità tra amministrazione giudiziaria e sequestro per equivalente in quanto avente natura sanzionatoria e parametrato a valore fisso. In particolare, l'assicurazione del valore dei beni alla procedura giudiziaria sarebbe stata garantita già con la imposizione la trascrizione del vincolo cautelare (sul punto, la difesa si richiama alla sentenza 1742/2020 di questa Corte), [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. 2. Infatti, in tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322- bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che si concretizzano in provvedimenti di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura privatistica concernenti le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione ovvero nella nomina o la revoca del custode (Sez. 5, Sentenza n. 18777 del 18/12/2014 - dep. 06/05/2015 - Rv. 263674 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 39181 del 28/05/2014 - Rv. 260381 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 28003 del 26/03/2014 - Rv. 262043 - 01) allo stesso modo, contro i provvedimenti inerenti all'operato dell'amministratore giudiziario, il rimedio esperibile è quello dell'opposizione davanti il giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 35724/2020; Sez. 3, n. 16515/2021). Fanno eccezione a tale regola i provvedimenti (ad es. rigetto della richiesta di autorizzazione all'utilizzo dell'autovettura in sequestro), che, esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato e comportando una modifica del vincolo cautelare, non possono essere considerati atti aventi natura amministrativa (Sez. 1, Sentenza n. 45562 del 15/09/2015 Rv. 265375 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 261 del 01/12/2017 - dep. 09/01/2018 - Rv. 272295 - 01). 2.1 .Non può ritenersi che nel caso di specie ricorra alcuna fattispecie di modifica del vincolo cautelare né alcun profilo di incompatibilità tra detta nomina e la tipologia di misura perché • la nomina di un amministratore giudiziario e lo svolgimento di attività gestoria anche in relazione alla fattispecie di sequestro per equivalente risulta normativamente prevista dal comma 1 quater dell'articolo 104 bis disp att cod proc pen che prevede l'applicabilità delle norme in tema di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati proprio alle ipotesi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240 bis del codice penale che include anche l'ipotesi di sequestro per equivalente; • i provvedimenti del giudice in ordine alla nomina e all'operato dell'amministratore giudiziario, non ineriscono all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura (Sez. 2 - , Sentenza n. 946 del 21/11/2018 - 10/01/2019 - Rv. 274723 - 01; Sez. 6, Ordinanza n. 22843 del 26/04/2018 Rv. 273391 - 01; • non pare seriamente discutibile che rientri nei poteri del nominato amministratore gestire gli immobili coinvolgendo tale gestione non solo la conservazione degli stessi ma anche i modi con cui affrontare - e possibilmente neutralizzare - gli oneri connessi alla titolarità dei beni medesimi eventualmente mettendoli a frutto: di conseguenza, ogni controversia che insorga sull'attività di gestione, non può che ricondursi nell'ambito dell'esecuzione (Sez. 3, n. 35724/2020; Sez. 3, n. 16515/2021).3. L'opposizione proposta doveva quindi considerarsi ammissibile e il giudice procedente avrebbe dovuto fissare l'udienza ai sensi dell'articolo 666 comma quarto codice di procedura penale. 4. Alle suesposte considerazioni consegue l'annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Matera. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Matera per il seguito. Così deci o in Rom
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