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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 agosto 2026

Cassazione n. 24491/2026

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[OSCURATO:PERSONA] 57E17 A366N);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a socio unico (CodiceS.r.l. unipersonale ([OSCURATO:PERSONA]: 04846340265), rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 66M11- controricorrente -Numero registro generale 7341/2021Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 24491/2026Data pubblicazione 05/08/2026avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona n. cron. 7980/2020,pubblicata il 30 luglio 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del10 luglio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.- Il Tribunale di Ancona, con provvedimento adottato in sede divolontaria giurisdizione, all’esito della fissazione del termine ex art.500 c.c. a carico di [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione delle attivitàereditarie [concernenti la successione di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data18 ottobre 2013, in Fabriano (AN)] e la formazione dello stato digraduazione, su istanza della società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale,dichiarò il predetto decaduto dal beneficio dell’inventario.2.- Avverso tale ordinanza, ha proposto reclamo [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Ancona, con l’ordinanza impugnata, ha respinto ilreclamo.

Ha osservato che: «Effettivamente, l’art. 749, terzo comma,c.p.c. stabilisce che, contro l’ordinanza con la quale il Giudice aditofissa il termine, entro cui deve essere emessa una dichiarazione ocompiuto un determinato atto, “è ammesso reclamo al tribunale incomposizione collegiale a norma dell’art. 739”; il reclamo, quindi, deveessere proposto entro dieci giorni dalla notificazione o dallacomunicazione del provvedimento.

Ciò non è avvenuto nel caso dispecie (circostanza pacifica: cfr. gli atti di causa).

Pertanto, comecorrettamente rilevato dal primo Giudice, il mancato reclamo ha resodefinitiva l’ordinanza, sanandone eventuali vizi (cfr. il provvedimentodel 23.09.2016 con il quale il Giudice ha fissato all’erede “il termine dimesi 24, decorrenti dalla notifica della … ordinanza, per la liquidazionedelle attività ereditarie e per la formazione dello stato di graduazioneNumero registro generale 7341/2021Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 24491/2026Data pubblicazione 05/08/2026dei diritti dei creditori dell’eredità devoluta da [OSCURATO:PERSONA], nato inSassoferrato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e deceduto in Fabriano il 18/10/2013”,avvisandolo che “l’inosservanza del suddetto termine è causa didecadenza dal beneficio di inventario ex art. 505 c. 1 c.c.”).

Ne derivache Giuseppino BRUNI non può più contestare la legittimitàdell’ordinanza, laddove assegna il termine per il compimento dellepredette attività.

Peraltro, si rileva che, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ilprocuratore del BRUNI non si era opposto alla fissazione del termine,limitandosi a pretenderne uno “ampio” (cfr. il verbale in atti: “Oggi19/02/2016 , alle ore 10,20 … sono comparsi: … GIUSEPPINO BRUNIpresente, assistito dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], oggisostituito dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA].

L’avv.to [OSCURATO:PERSONA] non si opponealla fissazione del termine, purché lo stesso sia piuttosto ampio”).Soltanto alla successiva udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il resistente (odiernoreclamante) si era opposto, “precisando che la liquidazione è su baseindividuale e … non è previsto e ammesso un termine temporaneo”(cfr. il verbale in atti).

Ciò nonostante, [OSCURATO:PERSONA] non haproposto reclamo avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

A maggiorragione, quindi, le doglianze in esame non sono meritevoli diaccoglimento.

Quanto alla richiesta proroga, ancora una volta, sicondividono le argomentazioni del primo Giudice.

Ed infatti, se non sidubita - in astratto - della possibilità di prorogare il termine(ordinatorio) concesso ex art. 500 c.c., nelle forme previste dall’art.749 c.p.c., tuttavia, con riferimento al caso di specie, si osserva che,alla scadenza del medesimo termine, è connesso il prodursi di unadecadenza ai sensi dell’art. 505 c.c. (“L’erede che, in caso diopposizione, non osserva le norme stabilite dall’articolo 498 o noncompie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilitodall’articolo 500, decade dal beneficio d’inventario”).

E la decadenza,Numero registro generale 7341/2021Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 24491/2026Data pubblicazione 05/08/2026provocata dall’inutile decorso del termine (di 24 mesi) assegnato conl’ordinanza (non reclamata) del 23.09.2016, non può di certo esseresanata da una richiesta di proroga postuma (cfr. la memoria difensivadel 10.09.2019, nella quale Giuseppino BRUNI chiede - in viasubordinata - la concessione di un “ulteriore termine di almeno 36mesi per la liquidazione delle attività ereditarie”).

In conclusione: - ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato e, pertanto, nonmerita di essere accolto».3.- Avverso tale ordinanza, pronunciata in sede di reclamo (n.cron. 7980/2020, pubblicata il 30 luglio 2020), [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a due motivi.4.- La società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale ha resistito concontroricorso mediante la propria procuratrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Tuttavia, nel corso del presente giudizio di legittimità, si ècostituita la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale nuovaprocuratrice speciale della [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, insostituzione della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.5.- Ambedue le parti hanno depositato memorie illustrative, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione ed interpretazionedell’art. 495, comma 1, c.c., per avere il Tribunale di Ancona, incomposizione collegiale, erroneamente ritenuto applicabile all’eredeaccettante con beneficio di inventario che abbia optato per laliquidazione individuale della eredità beneficiata, l’applicazione di untermine per le operazioni di liquidazione di cui agli artt. 498, 500 e505 c.c.Numero registro generale 7341/2021Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 24491/2026Data pubblicazione 05/08/2026Sostiene, in particolare, che in ipotesi di procedura di liquidazioneindividuale dei creditori la legge non prescrive un termine massimo diliquidazione e la perdita della qualifica di bene ereditario è collegataalla prescrizione dei crediti ereditari medesimi, che si prescrivono - dinorma - in dieci anni e giammai al mancato rispetto di un termine perla sua conclusione.L’unico termine che può essere assegnato all’erede che abbiaoptato per la liquidazione individuale in assenza di opposizione deicreditori, come nel caso di specie, è quello ex art. 496 c.c. pereffettuare il rendiconto. [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato tale rendiconto con attodatato 29 giugno 2016, non contestato nella descrizione e consistenzadelle attività e passività della eredità beneficiata.2.- Con il secondo (e ultimo) motivo, il ricorrente denuncia, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 481 e 488 c.c., per avere il Tribunale diAncona, in composizione Collegiale, erroneamente introdotto motividi decadenza estranei e diversi rispetto alle tassative ipotesi di legge.3.- Preliminarmente, dev’essere affermata l’ammissibilità delricorso per cassazione, giacché, come chiarito dal supremo organo dinomofilachia, «È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione aisensi dell'art. 111 Cost. avverso il provvedimento con il quale iltribunale, pronunciando in sede di reclamo “ex” art. 749 cod. proc.civ., disponga la revoca della proroga del termine assegnato “ex” art.500 cod. civ. all'erede accettante con beneficio di inventario perliquidare le attività ereditarie e formare lo stato di graduazione,trattandosi di provvedimento idoneo ad incidere su posizionisostanziali di diritto soggettivo dell'erede medesimo (per laprevisione, in particolare, della decadenza dal beneficio di inventarioconseguente al mancato compimento, nel termine stabilito, delleNumero registro generale 7341/2021Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 24491/2026Data pubblicazione 05/08/2026menzionate operazioni), in contrapposizione a creditori del defunto elegatari.» (Cass. civ., Sez.

U, sentenza n. 1521 del 26 gennaio 2005;in senso analogo, più di recente, Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 850del 21 gennaio 2003; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 21357 del 9ottobre 2014).Nella fattispecie in esame, il provvedimento impugnato èsenz’altro idoneo ad incidere, in maniera peraltro pregiudizievole, suposizioni di diritto soggettivo, in quanto con esso è stata dichiarata ladecadenza del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dal beneficiodell’inventario.4.- Ciò premesso, le censure sviluppate con i due motivi di ricorso,senz’altro suscettibili di essere scrutinate congiuntamente, sonofondate.Va detto, infatti, che effettivamente, come chiarito dall’ordinanzaimpugnata, l’assegnazione del termine ex art. 500 c.c., era stataimpartita mediante un primo provvedimento che non ha formatooggetto di reclamo e che, con tale provvedimento, il ricorrente erastato altresì avvertito del fatto che l’inosservanza del termineassegnato avrebbe comportato la decadenza dal beneficiod’inventario.Nondimeno, risulta sostanzialmente acclarato il fatto che, comecorrettamente sostenuto in ricorso, il termine di cui all’art. 500 c.c.non può essere applicato alla liquidazione individuale, alla qualel’odierno ricorrente aveva fatto pacificamente riferimento, senza che,peraltro, risultino essere emerse - ex actis - opposizioni ex art. 495c.c.La norma suddetta (art. 500 c.c.) concerne, infatti, la solaprocedura di liquidazione concorsuale (artt. 498 e 499 c.c.) e nonNumero registro generale 7341/2021Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 24491/2026Data pubblicazione 05/08/2026quella di liquidazione individuale (art. 495 c.c.), come affermatoanche dalla prevalente dottrina.In tal senso, del resto, milita la collocazione della disposizionenormativa di cui si tratta la quale, infatti, è stata inserita nell’art. 500c.c. e, dunque, subito dopo le due norme (artt. 498 e 499 c.c.) che sioccupano proprio della procedura di liquidazione concorsuale.Nella liquidazione individuale, infatti, il soddisfacimento deicreditori e legatari avviene mediante pagamenti individuali man manoche i predetti si fatto avanti: in altri termini, vale la regola «prior intempore potior in iure», salva, ovviamente, la presenza di causelegittime di prelazione.

Nel secondo caso, invece, vi è una proceduraconcorsuale e i pagamenti, da parte dell’erede accettante conbeneficio d’inventario, possono essere eseguiti solo dopo che i creditisiano stati graduati e lo stato di graduazione sia divenuto definitivo:vale, in altri termini, la regola della par condicio creditorum.La scelta tra le due forme di liquidazione è rimessasostanzialmente all’erede che abbia accettato con beneficiod’inventario, come può agevolmente desumersi dall’art. 503 c.c.Nondimeno, la liquidazione concorsuale può essere anche provocatadai creditori e legatari mediante la notificazione di un atto diopposizione alla liquidazione individuale, entro il termine indicatonell’art. 495 c.c.

In tal caso, infatti, in base al chiaro disposto dell’art.498 c.c., egli non può eseguire pagamenti, ma è tenuto a procederealla liquidazione concorsuale.

La norma appena menzionata prevede,poi, anche un termine entro il quale possono presentarsi ledichiarazioni di credito, scaduto il quale l’erede è tenuto a provvedere,con l’assistenza di un notaio all’uopo designato, alla liquidazione delleNumero registro generale 7341/2021Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 24491/2026Data pubblicazione 05/08/2026In tale prospettiva, appare dunque evidente come l’assegnazionedi un termine per la liquidazione delle attività, in tanto possa averespazio in quanto si sia in presenza di una procedura di liquidazioneconcorsuale, nella quale, come appena chiarito, l’erede ha ben chiaroquali siano i crediti, in forza delle dichiarazioni presentate da creditorie legatari entro il termine di cui all’art. 495 c.c. e dell’avvenutaformazione dello stato di graduazione.

Nella liquidazione individuale,invece, il pagamento da parte dell’erede accettante con beneficiod’inventario avviene, come già detto, man mano che i creditori elegatari si fanno avanti e il legislatore non ha previsto, a carico deipredetti, alcun termine per richiedere l’adempimento di quanto adessi dovuto.

In tale ottica, dunque, l’assegnazione all’eredebeneficiato di un termine per la liquidazione delle attività rischierebbedi trasformare la liquidazione individuale in liquidazione concorsualeal di fuori delle ipotesi legalmente previste, ponendo fuori gioco icreditori che essendosi, in buona fede, fatti avanti solo in un momentosuccessivo, potrebbero vedere compromessa la possibilità di riceverequanto dovuto in ragione della liquidazione già avvenuta (entro iltermine illegittimamente assegnato all’erede), con evidenteviolazione del principio «prior in tempore potior in iure» che, comegià chiarito, governa la liquidazione individuale.Aggiungasi, infine, come l’assegnazione del termine di cui si trattanelle ipotesi di liquidazione individuale rischierebbe altresì dicostringere l’erede che abbia accettato l’eredità con beneficiod’inventario al compimento di una liquidazione (e, se del caso, di unostato di graduazione), in tutto o in parte, “al buio”, cioè realizzatasenza avere piena contezza dei crediti e dei legati gravanti a caricodell’eredità beneficiata, a causa - come si è già detto - dell’assenza,Numero registro generale 7341/2021Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 24491/2026Data pubblicazione 05/08/2026nella disciplina della liquidazione individuale di un termine, per ledichiarazioni di credito.Ne deriva che a monte il detto termine non poteva essere fissatae che di conseguenza la sua inosservanza non può, in alcun modo,comportare la decadenza dal beneficio dell’inventario (prevista ex art.505 c.c.), come, invece, sostenuto dai giudici del merito.Né, del resto e con riguardo a tale profilo, può sostenersi che ilricorrente sia incorso in una decadenza processuale per non averproposto reclamo contro il provvedimento di fissazione del termine,in quanto il suo interesse all’impugnazione deve considerarsi sortosolo per effetto del provvedimento concretamente lesivo, che è statoil secondo, cioè quello con cui il Tribunale in composizionemonocratica, lo ha dichiarato decaduto dal beneficio dell’inventario eche ha formato, poi, oggetto del reclamo respinto mediantel’ordinanza oggi impugnata.

Il primo provvedimento, invece - e, cioè,quello con cui era stata impartita l’assegnazione del termine - aveval’efficacia propria di quelli di volontaria giurisdizione, cosicché esso,in quanto sempre revocabile e modificabile (art. 742 c.p.c.), nonpoteva essere ritenuto immediatamente pregiudizievole ed alcuneconseguenza negativa può trarsi dalla sua omessa impugnazione,sebbene nelle forme prescritte per i provvedimenti in materia divolontaria giurisdizione.A rendere ammissibile il ricorso per cassazione, è non già ilprovvedimento mediante il quale era stato fissato - sia pure inmaniera del tutto erronea e al di fuori delle ipotesi legalmente previste- il termine di cui all’art. 500 c.c., ma piuttosto quello con cuil’inosservanza di tale termine da parte dell’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Giuseppino, è stata sanzionata con la pronuncia di decadenza delmedesimo dal beneficio dell’inventario.Numero registro generale 7341/2021Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 24491/2026Data pubblicazione 05/08/20265.- In definitiva, deve essere affermato il seguente principio didiritto: «In tema di eredità accettata con il beneficio dell’inventario, iltermine di cui all’art. 500 c.c. si applica esclusivamente alla proceduradi liquidazione concorsuale, cosicché, ove emerga che l’erede abbiaoptato per la liquidazione individuale e avverso quest’ultima non sianostate proposte opposizioni, l’assegnazione di un termine siffatto è dareputarsi, nei suoi confronti, tamquam non esset e l’inosservanza diesso non può, in alcun modo, comportare la decadenza dal beneficiodell’inventario.».6.- Dalle considerazioni finora sviluppate, deriva dunquel’accoglimento del ricorso.7.- Deve, conseguentemente, disporsi, ai sensi dell’art. 384,comma 2, c.p.c., la cassazione dell’ordinanza impugnata.

Peraltro,non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puòessere senz’altro decisa nel merito con il rigetto della domanda didecadenza dal beneficio d’inventario proposta contro l’odiernoricorrente [OSCURATO:PERSONA].7.- In ragione della novità delle questioni affrontate e del principiodi diritto affermato sussistono senz’altro, giusta il disposto dell’art.92, comma 2, c.p.c. (come risultante dalle modifiche introdotte dald.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77del 2018), ragioni valevoli a giustificare l’integrale compensazionedelle spese processuali relative sia ai gradi di merito, che al presentegiudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneAccoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo la causanel merito, rigetta la domanda di decadenza dal beneficio d’inventarioproposta contro il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; dichiara interamenteNumero registro generale 7341/2021Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 24491/2026Data pubblicazione 05/08/2026compensate, tra le parti, le spese processuali relative ai gradi dimerito, nonché quelle del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 10 luglio 2026.Il PresidenteMauro Criscuolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 57E17 A366N);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a socio unico (CodiceS.r.l. unipersonale ([OSCURATO:PERSONA]: 04846340265), rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 66M11- controricorrente -Numero registro generale 7341/2021Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 24491/2026Data pubblicazione 05/08/2026avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona n. cron. 7980/2020,pubblicata il 30 luglio 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del10 luglio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.- Il Tribunale di Ancona, con provvedimento adottato in sede divolontaria giurisdizione, all’esito della fissazione del termine ex art.500 c.c. a carico di [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione delle attivitàereditarie [concernenti la successione di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data18 ottobre 2013, in Fabriano (AN)] e la formazione dello stato digraduazione, su istanza della società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale,dichiarò il predetto decaduto dal beneficio dell’inventario.2.- Avverso tale ordinanza, ha proposto reclamo [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Ancona, con l’ordinanza impugnata, ha respinto ilreclamo. Ha osservato che: «Effettivamente, l’art. 749, terzo comma,c.p.c. stabilisce che, contro l’ordinanza con la quale il Giudice aditofissa il termine, entro cui deve essere emessa una dichiarazione ocompiuto un determinato atto, “è ammesso reclamo al tribunale incomposizione collegiale a norma dell’art. 739”; il reclamo, quindi, deveessere proposto entro dieci giorni dalla notificazione o dallacomunicazione del provvedimento. Ciò non è avvenuto nel caso dispecie (circostanza pacifica: cfr. gli atti di causa). Pertanto, comecorrettamente rilevato dal primo Giudice, il mancato reclamo ha resodefinitiva l’ordinanza, sanandone eventuali vizi (cfr. il provvedimentodel 23.09.2016 con il quale il Giudice ha fissato all’erede “il termine dimesi 24, decorrenti dalla notifica della … ordinanza, per la liquidazionedelle attività ereditarie e per la formazione dello stato di graduazioneNumero registro generale 7341/2021Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 24491/2026Data pubblicazione 05/08/2026dei diritti dei creditori dell’eredità devoluta da [OSCURATO:PERSONA], nato inSassoferrato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e deceduto in Fabriano il 18/10/2013”,avvisandolo che “l’inosservanza del suddetto termine è causa didecadenza dal beneficio di inventario ex art. 505 c. 1 c.c.”). Ne derivache Giuseppino BRUNI non può più contestare la legittimitàdell’ordinanza, laddove assegna il termine per il compimento dellepredette attività. Peraltro, si rileva che, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ilprocuratore del BRUNI non si era opposto alla fissazione del termine,limitandosi a pretenderne uno “ampio” (cfr. il verbale in atti: “Oggi19/02/2016 , alle ore 10,20 … sono comparsi: … GIUSEPPINO BRUNIpresente, assistito dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], oggisostituito dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]. L’avv.to [OSCURATO:PERSONA] non si opponealla fissazione del termine, purché lo stesso sia piuttosto ampio”).Soltanto alla successiva udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il resistente (odiernoreclamante) si era opposto, “precisando che la liquidazione è su baseindividuale e … non è previsto e ammesso un termine temporaneo”(cfr. il verbale in atti). Ciò nonostante, [OSCURATO:PERSONA] non haproposto reclamo avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A maggiorragione, quindi, le doglianze in esame non sono meritevoli diaccoglimento. Quanto alla richiesta proroga, ancora una volta, sicondividono le argomentazioni del primo Giudice. Ed infatti, se non sidubita - in astratto - della possibilità di prorogare il termine(ordinatorio) concesso ex art. 500 c.c., nelle forme previste dall’art.749 c.p.c., tuttavia, con riferimento al caso di specie, si osserva che,alla scadenza del medesimo termine, è connesso il prodursi di unadecadenza ai sensi dell’art. 505 c.c. (“L’erede che, in caso diopposizione, non osserva le norme stabilite dall’articolo 498 o noncompie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilitodall’articolo 500, decade dal beneficio d’inventario”). E la decadenza,Numero registro generale 7341/2021Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 24491/2026Data pubblicazione 05/08/2026provocata dall’inutile decorso del termine (di 24 mesi) assegnato conl’ordinanza (non reclamata) del 23.09.2016, non può di certo esseresanata da una richiesta di proroga postuma (cfr. la memoria difensivadel 10.09.2019, nella quale Giuseppino BRUNI chiede - in viasubordinata - la concessione di un “ulteriore termine di almeno 36mesi per la liquidazione delle attività ereditarie”). In conclusione: - ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato e, pertanto, nonmerita di essere accolto».3.- Avverso tale ordinanza, pronunciata in sede di reclamo (n.cron. 7980/2020, pubblicata il 30 luglio 2020), [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a due motivi.4.- La società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale ha resistito concontroricorso mediante la propria procuratrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Tuttavia, nel corso del presente giudizio di legittimità, si ècostituita la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale nuovaprocuratrice speciale della [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, insostituzione della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.5.- Ambedue le parti hanno depositato memorie illustrative, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione ed interpretazionedell’art. 495, comma 1, c.c., per avere il Tribunale di Ancona, incomposizione collegiale, erroneamente ritenuto applicabile all’eredeaccettante con beneficio di inventario che abbia optato per laliquidazione individuale della eredità beneficiata, l’applicazione di untermine per le operazioni di liquidazione di cui agli artt. 498, 500 e505 c.c.Numero registro generale 7341/2021Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 24491/2026Data pubblicazione 05/08/2026Sostiene, in particolare, che in ipotesi di procedura di liquidazioneindividuale dei creditori la legge non prescrive un termine massimo diliquidazione e la perdita della qualifica di bene ereditario è collegataalla prescrizione dei crediti ereditari medesimi, che si prescrivono - dinorma - in dieci anni e giammai al mancato rispetto di un termine perla sua conclusione.L’unico termine che può essere assegnato all’erede che abbiaoptato per la liquidazione individuale in assenza di opposizione deicreditori, come nel caso di specie, è quello ex art. 496 c.c. pereffettuare il rendiconto. [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato tale rendiconto con attodatato 29 giugno 2016, non contestato nella descrizione e consistenzadelle attività e passività della eredità beneficiata.2.- Con il secondo (e ultimo) motivo, il ricorrente denuncia, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 481 e 488 c.c., per avere il Tribunale diAncona, in composizione Collegiale, erroneamente introdotto motividi decadenza estranei e diversi rispetto alle tassative ipotesi di legge.3.- Preliminarmente, dev’essere affermata l’ammissibilità delricorso per cassazione, giacché, come chiarito dal supremo organo dinomofilachia, «È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione aisensi dell'art. 111 Cost. avverso il provvedimento con il quale iltribunale, pronunciando in sede di reclamo “ex” art. 749 cod. proc.civ., disponga la revoca della proroga del termine assegnato “ex” art.500 cod. civ. all'erede accettante con beneficio di inventario perliquidare le attività ereditarie e formare lo stato di graduazione,trattandosi di provvedimento idoneo ad incidere su posizionisostanziali di diritto soggettivo dell'erede medesimo (per laprevisione, in particolare, della decadenza dal beneficio di inventarioconseguente al mancato compimento, nel termine stabilito, delleNumero registro generale 7341/2021Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 24491/2026Data pubblicazione 05/08/2026menzionate operazioni), in contrapposizione a creditori del defunto elegatari.» (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 1521 del 26 gennaio 2005;in senso analogo, più di recente, Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 850del 21 gennaio 2003; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 21357 del 9ottobre 2014).Nella fattispecie in esame, il provvedimento impugnato èsenz’altro idoneo ad incidere, in maniera peraltro pregiudizievole, suposizioni di diritto soggettivo, in quanto con esso è stata dichiarata ladecadenza del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dal beneficiodell’inventario.4.- Ciò premesso, le censure sviluppate con i due motivi di ricorso,senz’altro suscettibili di essere scrutinate congiuntamente, sonofondate.Va detto, infatti, che effettivamente, come chiarito dall’ordinanzaimpugnata, l’assegnazione del termine ex art. 500 c.c., era stataimpartita mediante un primo provvedimento che non ha formatooggetto di reclamo e che, con tale provvedimento, il ricorrente erastato altresì avvertito del fatto che l’inosservanza del termineassegnato avrebbe comportato la decadenza dal beneficiod’inventario.Nondimeno, risulta sostanzialmente acclarato il fatto che, comecorrettamente sostenuto in ricorso, il termine di cui all’art. 500 c.c.non può essere applicato alla liquidazione individuale, alla qualel’odierno ricorrente aveva fatto pacificamente riferimento, senza che,peraltro, risultino essere emerse - ex actis - opposizioni ex art. 495c.c.La norma suddetta (art. 500 c.c.) concerne, infatti, la solaprocedura di liquidazione concorsuale (artt. 498 e 499 c.c.) e nonNumero registro generale 7341/2021Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 24491/2026Data pubblicazione 05/08/2026quella di liquidazione individuale (art. 495 c.c.), come affermatoanche dalla prevalente dottrina.In tal senso, del resto, milita la collocazione della disposizionenormativa di cui si tratta la quale, infatti, è stata inserita nell’art. 500c.c. e, dunque, subito dopo le due norme (artt. 498 e 499 c.c.) che sioccupano proprio della procedura di liquidazione concorsuale.Nella liquidazione individuale, infatti, il soddisfacimento deicreditori e legatari avviene mediante pagamenti individuali man manoche i predetti si fatto avanti: in altri termini, vale la regola «prior intempore potior in iure», salva, ovviamente, la presenza di causelegittime di prelazione. Nel secondo caso, invece, vi è una proceduraconcorsuale e i pagamenti, da parte dell’erede accettante conbeneficio d’inventario, possono essere eseguiti solo dopo che i creditisiano stati graduati e lo stato di graduazione sia divenuto definitivo:vale, in altri termini, la regola della par condicio creditorum.La scelta tra le due forme di liquidazione è rimessasostanzialmente all’erede che abbia accettato con beneficiod’inventario, come può agevolmente desumersi dall’art. 503 c.c.Nondimeno, la liquidazione concorsuale può essere anche provocatadai creditori e legatari mediante la notificazione di un atto diopposizione alla liquidazione individuale, entro il termine indicatonell’art. 495 c.c. In tal caso, infatti, in base al chiaro disposto dell’art.498 c.c., egli non può eseguire pagamenti, ma è tenuto a procederealla liquidazione concorsuale. La norma appena menzionata prevede,poi, anche un termine entro il quale possono presentarsi ledichiarazioni di credito, scaduto il quale l’erede è tenuto a provvedere,con l’assistenza di un notaio all’uopo designato, alla liquidazione delleNumero registro generale 7341/2021Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 24491/2026Data pubblicazione 05/08/2026In tale prospettiva, appare dunque evidente come l’assegnazionedi un termine per la liquidazione delle attività, in tanto possa averespazio in quanto si sia in presenza di una procedura di liquidazioneconcorsuale, nella quale, come appena chiarito, l’erede ha ben chiaroquali siano i crediti, in forza delle dichiarazioni presentate da creditorie legatari entro il termine di cui all’art. 495 c.c. e dell’avvenutaformazione dello stato di graduazione. Nella liquidazione individuale,invece, il pagamento da parte dell’erede accettante con beneficiod’inventario avviene, come già detto, man mano che i creditori elegatari si fanno avanti e il legislatore non ha previsto, a carico deipredetti, alcun termine per richiedere l’adempimento di quanto adessi dovuto. In tale ottica, dunque, l’assegnazione all’eredebeneficiato di un termine per la liquidazione delle attività rischierebbedi trasformare la liquidazione individuale in liquidazione concorsualeal di fuori delle ipotesi legalmente previste, ponendo fuori gioco icreditori che essendosi, in buona fede, fatti avanti solo in un momentosuccessivo, potrebbero vedere compromessa la possibilità di riceverequanto dovuto in ragione della liquidazione già avvenuta (entro iltermine illegittimamente assegnato all’erede), con evidenteviolazione del principio «prior in tempore potior in iure» che, comegià chiarito, governa la liquidazione individuale.Aggiungasi, infine, come l’assegnazione del termine di cui si trattanelle ipotesi di liquidazione individuale rischierebbe altresì dicostringere l’erede che abbia accettato l’eredità con beneficiod’inventario al compimento di una liquidazione (e, se del caso, di unostato di graduazione), in tutto o in parte, “al buio”, cioè realizzatasenza avere piena contezza dei crediti e dei legati gravanti a caricodell’eredità beneficiata, a causa - come si è già detto - dell’assenza,Numero registro generale 7341/2021Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 24491/2026Data pubblicazione 05/08/2026nella disciplina della liquidazione individuale di un termine, per ledichiarazioni di credito.Ne deriva che a monte il detto termine non poteva essere fissatae che di conseguenza la sua inosservanza non può, in alcun modo,comportare la decadenza dal beneficio dell’inventario (prevista ex art.505 c.c.), come, invece, sostenuto dai giudici del merito.Né, del resto e con riguardo a tale profilo, può sostenersi che ilricorrente sia incorso in una decadenza processuale per non averproposto reclamo contro il provvedimento di fissazione del termine,in quanto il suo interesse all’impugnazione deve considerarsi sortosolo per effetto del provvedimento concretamente lesivo, che è statoil secondo, cioè quello con cui il Tribunale in composizionemonocratica, lo ha dichiarato decaduto dal beneficio dell’inventario eche ha formato, poi, oggetto del reclamo respinto mediantel’ordinanza oggi impugnata. Il primo provvedimento, invece - e, cioè,quello con cui era stata impartita l’assegnazione del termine - aveval’efficacia propria di quelli di volontaria giurisdizione, cosicché esso,in quanto sempre revocabile e modificabile (art. 742 c.p.c.), nonpoteva essere ritenuto immediatamente pregiudizievole ed alcuneconseguenza negativa può trarsi dalla sua omessa impugnazione,sebbene nelle forme prescritte per i provvedimenti in materia divolontaria giurisdizione.A rendere ammissibile il ricorso per cassazione, è non già ilprovvedimento mediante il quale era stato fissato - sia pure inmaniera del tutto erronea e al di fuori delle ipotesi legalmente previste- il termine di cui all’art. 500 c.c., ma piuttosto quello con cuil’inosservanza di tale termine da parte dell’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Giuseppino, è stata sanzionata con la pronuncia di decadenza delmedesimo dal beneficio dell’inventario.Numero registro generale 7341/2021Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 24491/2026Data pubblicazione 05/08/20265.- In definitiva, deve essere affermato il seguente principio didiritto: «In tema di eredità accettata con il beneficio dell’inventario, iltermine di cui all’art. 500 c.c. si applica esclusivamente alla proceduradi liquidazione concorsuale, cosicché, ove emerga che l’erede abbiaoptato per la liquidazione individuale e avverso quest’ultima non sianostate proposte opposizioni, l’assegnazione di un termine siffatto è dareputarsi, nei suoi confronti, tamquam non esset e l’inosservanza diesso non può, in alcun modo, comportare la decadenza dal beneficiodell’inventario.».6.- Dalle considerazioni finora sviluppate, deriva dunquel’accoglimento del ricorso.7.- Deve, conseguentemente, disporsi, ai sensi dell’art. 384,comma 2, c.p.c., la cassazione dell’ordinanza impugnata. Peraltro,non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puòessere senz’altro decisa nel merito con il rigetto della domanda didecadenza dal beneficio d’inventario proposta contro l’odiernoricorrente [OSCURATO:PERSONA].7.- In ragione della novità delle questioni affrontate e del principiodi diritto affermato sussistono senz’altro, giusta il disposto dell’art.92, comma 2, c.p.c. (come risultante dalle modifiche introdotte dald.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77del 2018), ragioni valevoli a giustificare l’integrale compensazionedelle spese processuali relative sia ai gradi di merito, che al presentegiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneAccoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo la causanel merito, rigetta la domanda di decadenza dal beneficio d’inventarioproposta contro il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; dichiara interamenteNumero registro generale 7341/2021Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 24491/2026Data pubblicazione 05/08/2026compensate, tra le parti, le spese processuali relative ai gradi dimerito, nonché quelle del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 10 luglio 2026.Il PresidenteMauro Criscuolo
Sentenza Cassazione n. 24491/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris