CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 22604/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Castroreale il 21/10/1963 avverso la sentenza del 21/01/2026 della Corte di appello di Milano; letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udito, in difesa della parte civile Ordine dei commercialisti ed esperti contabili del circondario di Varese, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari, coma da nota specifica depositata; udito, in difesa del ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Milano in epiorafe indicata, che, in accoglimento di concordato con il Pubblico ministero a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., ne ha . confermato la condanna per i delitti di peculato, falso materiale in atto pubblico,(falso in bilancio ed autoriclaggio, rideterminando la pena nei termini convenuti tra le parti. Il suo ricorso consta di due motivi: I) violazione di legge processuale, per difetto di motivazione su un motivo d'appello non rinunciato, ovvero quello sulla congruità della provvisionale concessa in favore della parte civile Ordine dei commercialisti del circondario di Varese; II) violazione di legge e vizio di motivazione, nella parte in cui non è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione di una parte dei reati di autoriciclaggio, per il decorso del relativo termine, quantunque prorogato, già al momento della pronuncia della sentenza (21 gennaio 2026). 2. Entrambi i motivi di ricorso non possono essere ammessi. 3. Il primo non è consentito e, comunque, non è sorretto dal necessario interesse ad impugnare. Le statuizioni del giudice di merito in tema di provvisionale, infatti, non sono impugnabili per cassazione, in quanto per loro natura insuscettibili di passare in giudicato e destinate ad essere superate dalla decisione finale sul diritto al risarcimento e sulla liquidazione di esso (sul punto, per tutte, già Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722). Nello specifico, peraltro, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di gravame riguardanti l'affermazione di colpevolezza, che costituisce il presupposto per il riconoscimento della sua responsabilità civile, ha di fatto reso definitiva anche la condanna agli effetti civili pronunciata dal primo giudice, non essendovi perciò alcuna ragione per cui la sentenza d'appello dovesse motivare su una statuizione ormai non più sindacabile. 4. Il secondo motivo è generico. Il delitto di autoriciclaggio non si realizza con il semplice versamento del profitto del reato presupposto su conto corrente o su altro strumento bancario intestati allo stesso autore del reato presupposto, perché tale deposito non può considerarsi, secondo le indicazioni rispettivamente fornite dall'art. 2082, cod. civ, e dall'art. 106, T.U. in materia bancaria e creditizia, come attività "economica" o "finanziaria", e non costituisce comunque condotta idonea ad occultare la provenienza delittuosa del denaro oggetto di profitto (così, ad es., Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, Babuleac, Rv. 267459). Ne consegue che il momento di consumazione del reato, dal quale inizia a decorrere il termine per la prescrizione dello stesso, va individuato in quello del 2trasferimento di dette somme ad altri soggetti o, in alternativa, dell'investimento in strumenti finanziari o in attività economiche. Nel caso specifico, quando ciò sia avvenuto, non è dato saperlo con precisione dalla sentenza, dalla quale, anzi, almeno per alcuni di quei trasferimenti di liquidità, emerge con sicurezza che siano avvenuti dopo il 21 gennaio 2016 (pag. 12): con la conseguenza che, alla data di emissione della sentenza d'appello, il termine prorogato di prescrizione, pari a dieci anni, certamente non era spirato. Ma quel che più conta è che tale dato decisivo non viene indicato, neppure di massima, dal ricorso, per cui occorrerebbe compiere, a tal fine, accertamenti in fatto, peraltro tanto più puntuali, in quanto tali investimenti, per potersi ritenere prescritte le relative condotte di autoriciclaggio, sarebbero dovuti intervenire nel ristretto lasso di tempo tra il 30 dicembre 2015 ed il 20 gennaio 2016. Si tratta, però, di accertamenti non consentiti in sede di legittimità, tanto più nel caso di concordato in appello con rinuncia ai motivi diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio, nel quale è sì possibile rilevare la prescrizione maturata anteriormente alla sentenza d'appello, ma a condizione che i relativi presupposti emergano dalla stessa sentenza impugnata (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. 6. Consegue all'inammissibilità del ricorso, per il principio della soccombenza (art. 592, comma 4, cod. proc. civ.), anche l'obbligo per l'imputato di tenere indenne la parte civile delle spese sostenute per il giudizio, che si liquidano come da pedissequo dispositivo, considerato l'impegno difensivo resosi necessario, non eccedente l'ordinario. P.Q.M. Dichiara P.Q.MCondanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2026. [OSCURATO:PERSONA] idente Ann triscuolo [OSCURATO:PERSONA] lb G I U 2026 [OSCURATO:PERSONA] 4