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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 14120/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza in data 09/01/2020, riformava parzialmente (riducendo il trattamento sanzionatorio in applicazione dell'art. 63, quarto comma, cod.

Pen.

E confermando nel resto) la sentenza la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Meher, in relazione al reato di danneggiamento a lui ascritto.

Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla configurabilità del reato e alla contraddittorietà della decisione anche in ordine al trattamento sanzionatorio, nonché con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, al diniego delle attenuanti generiche, alla misura del trattamento sanzionatorio, all'applicazione della recidiva.

Il ricorso è inammissibile.

È invero necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).

In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, i motivi concernenti l'affermazione della penale responsabilità, l'applicazione della recidiva ed il diniego delle attenuanti generiche non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

Quanto poi alla misura del trattamento sanzionatorio, deve rilevarsi il difetto di interesse ad impugnare una decisione assunta in favor.

Invero, la Corte territoriale, pur avendo correttamente rilevato la persistente rilevanza penale (come reato autonomo, non più come circostanza aggravante) del danneggiamento delle finestre della casa circondariale, ai sensi dell'art. 635, secondo comma, n. 1, cod.pen.), ha poi contraddittoriamente mitigato il trattamento sanzionatorio facendo applicazione - in presenza di recidiva qualificata - del criterio mitigatore di cui al quarto comma dell'art. 63 cod. pen.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/02/2022 Il ConskilIre Estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza in data 09/01/2020, riformava parzialmente (riducendo il trattamento sanzionatorio in applicazione dell'art. 63, quarto comma, cod. Pen. E confermando nel resto) la sentenza la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Meher, in relazione al reato di danneggiamento a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla configurabilità del reato e alla contraddittorietà della decisione anche in ordine al trattamento sanzionatorio, nonché con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, al diniego delle attenuanti generiche, alla misura del trattamento sanzionatorio, all'applicazione della recidiva. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, i motivi concernenti l'affermazione della penale responsabilità, l'applicazione della recidiva ed il diniego delle attenuanti generiche non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. Quanto poi alla misura del trattamento sanzionatorio, deve rilevarsi il difetto di interesse ad impugnare una decisione assunta in favor. Invero, la Corte territoriale, pur avendo correttamente rilevato la persistente rilevanza penale (come reato autonomo, non più come circostanza aggravante) del danneggiamento delle finestre della casa circondariale, ai sensi dell'art. 635, secondo comma, n. 1, cod.pen.), ha poi contraddittoriamente mitigato il trattamento sanzionatorio facendo applicazione - in presenza di recidiva qualificata - del criterio mitigatore di cui al quarto comma dell'art. 63 cod. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il ConskilIre Estens
Sentenza Cassazione n. 14120/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris