CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2020
Cassazione n. 36699/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso poposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteice~ le conclusioni del PG . Zlf.:442.42,64.. ee..~«eceig- clzúAo l'obA'QAtJt:dluz J1 ;142.(htm,y'Adi‘' de2 20'e~ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza depositata in data 3.6.2020 [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, aveva chiesto alla Corte di appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, il riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 4.3.1994,29.4.1998 e 11.1.2013, dalla Corte di appello di Potenza, in data 26.2.1999, dalla Corte di assise di appello di Potenza, in data 211.1999, dal Tribunale di Matera e, in data 10.7.2018, dalla Corte di appello di Salerno. In subordine, aveva chiesto, con riguardo alla sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Potenza in data 11.1.2013, "la rideterminazione della pena ex art. 669 co. 6 in quanto i reati postumi venivano giudicati in concorso formale con altri fatti caratterizzanti la condotta ex art. 416bis c.p. dichiarata insussistente in ragione della pronuncia assolutoria ... con conseguente esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/91". 2. Con ordinanza depositata in data 13.10.2020 la Corte di appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione, dato atto del titolo e del tempo di consumazione di ciascun reato, ha rilevato che distinti erano stati i momenti deliberativi di ciascun reato, tenuto conto della distanza cronologica fra i reati e i diversi contesti nei quali erano stati commessi due reati consumati nel medesimo anno 1996. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato-ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione della decisione che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione. Il primo giudice non aveva considerato che la condanna per reato associativo aveva riguardato condotta la cui permanenza era iniziata nell'anno 1994 ed aveva riconosciuto la continuazione con reati commessi negli anni 1994 e 1995, in epoca coincidente con il tempus commissi delicti dei reati oggetto della richiesta. Inoltre, non si era tenuto conto della coincidenza di diversi correi, della omogeneità di reati e collegamento funzionale alla compagine associativa. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 669 cod. proc. pen. in relazione alla omessa revoca -della sentenza pronunciata in data 11.1.2013 dalla Corte di appello di Potenza - che aveva pronunciato condanna per diversi reati aggravati dall'art. 7 legge n. 203/1991 - per contrasto con la sentenza pronunciata in data 10.7.2018 dalla Corte di appello di Potenza che aveva pronunciato la insussistenza dell'associazione di stampo mafioso. 4. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, per diverse ragioni, va dichiarato inammissibile. 1. Con riguardo alla decisione cui è stata respinta la richiesta di riconoscimento, in executivis, della continuazione, il primo motivo di ricorso ha contenuto di merito. A fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata, che, dato atto del titolo e della data di consumazione di ciascun reato oggetto della richiesta, ha osservato che in ragione della distanza cronologica tra ciascun reato e del diverso contesto nel quale erano stati commessi due reati nell'anno 1996 - l'uno, di rapina e, l'altro, di resistenza a pubblico ufficiale -, doveva essere escluso che tutti o alcuni fossero stati deliberati unitariamente, il primo motivo propone una lettura alternativa dei dati disponibili, osservando che la contestualità tra la condotta di partecipazione ad associazione criminosa e alcuni reati, il concorso, in diverse occasioni, con i medesimi correi, il ruolo associativo di soggetto incaricato alla detenzione e uso di armi, erano elementi tutti significativi di un momento deliberativo unitario rispetto ai diversi reati nel corso del tempo consumati. Dunque, al di là dei limiti entro i quali è consentito il sindacato sulla motivazione nel giudizio di legittimità, il ricorrente sollecita il Collegio ad una nuova valutazione del merito sulla base di una considerazione diretta dei dati fattuali inerenti i diversi reati, in una prospettiva che non è consentita nel giudizio di cassazione. 2. Con riguardo alla omessa pronuncia in relazione alla ulteriore istanza, proposta con l'originaria richiesta, di revoca di una sentenza di condanna - Corte di appello di Potenza 11.1.2013 - per bis in idem rispetto ad altra sentenza assolutoria - Corte di appello di Salerno 10.7.2018 -, il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Secondo la prospettazione svolta nella originaria istanza e ribadita nel secondo motivo di ricorso, sarebbe necessario l'intervento del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. per revocare la condanna pronunciata dalla Corte di appello di Potenza in data 11.1.2013, per diversi reati aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203/1991, che era incompatibile con la successiva sentenza, pronunciata dalla Corte di appello di Salerno in data 10.7.2018, che aveva assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. perché il fatto non sussiste. Se è vero che il primo giudice non ha esaminato la istanza de qua, peraltro se ne deve rilevare la inammissibilità per difetto delle condizioni di legge, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente mancanza di interesse della parte all'annullamento dell'ordinanza impugnata (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, LIBERTI, Rv. 276745). L'istituto processuale di cui all'art. 669 cod. proc. pen. è funzionale alla risoluzione dei conflitti di giudicato tra provvedimenti pronunciati "contro la stessa persona per il medesimo fatto", presupposto oggettivo che nel presente caso, anche solo limitando la verifica al titolo dei reati oggetto dei due procedimenti, non ricorre dato che le due sentenze, pur pronunciate nei confronti del ricorrente, avevano riguardato, da una parte, reati di estorsione e altro e, dall'altra, la fattispecie associativa di stampo mafioso. E' stato precisato che nel caso di inconciliabilità tra giudicati l'ordinamento processuale prevede l'istituto della revisione, ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 39538 del 24/06/2013, Montisci, Rv. 256914; Sez. 1, n. 47794 del 11/12/2008, Cimino, Rv. 242629). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas