CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13078/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Aostaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 24 settembre 2025 il Tribunale di Aosta, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha accolto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina dellacontinuazione tra i reati oggetto della sentenza del Tribunale di Aosta del 4 aprile 2023, edella sentenza del Tribunale di Aosta del 13 aprile 2023, entrambe emesse a seguito digiudizio abbreviato, rideterminando la pena complessiva in 8 mesi e 15 giorni di reclusione.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge in quanto il giudicedell'esecuzione, pur accogliendo l'istanza, avrebbe rideterminato la pena senza applicare lariduzione per il rito abbreviato, con cui erano stati giudicati tutti i reati, per l'effetto lo stesso èpervenuto ad una pena complessiva che è soltanto di cinque giorni inferiore al cumulomateriale delle stesse.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper l’accoglimento del ricorso.Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. Nell’accogliere l’istanza di continuazione, e determinare la pena del reato continuato,il giudice dell'esecuzione ha individuato come pena base quella che era stata inflitta dalgiudice della cognizione per il reato del capo n. 2 della sentenza del 13 aprile 2023 (un fattodi cui all’art. 341-bis cod. pen.), ovvero 6 mesi di reclusione, che ha aumentato di 15 giorniper ciascun ulteriore reato.Poiché gli ulteriori reati che sono stati ritenuti avvinti dalla continuazione sono cinque(due che fanno parte della continuazione interna alla sentenza del 13 aprile 2023 e tre chefanno parte della continuazione interna alla sentenza del 4 aprile 2023), il giudicedell’esecuzione è arrivato a determinare la pena complessiva del reato continuato in 8 mesie 15 giorni di reclusione.Però, come nota correttamente il ricorso, entrambe le sentenze di condanna eranostate emesse in giudizio abbreviato, ed in cognizione la pena era stata diminuita per il rito exart. 442, comma 2, cod. proc. pen. La riduzione per il rito, invece, scompare nelprovvedimento impugnato, in cui il calcolo della pena è composto soltanto di pena base piùcinque aumenti per continuazione.Nell’ordinanza impugnata la mancata applicazione della riduzione per il rito è daritenere pacifica per la pena base, in quanto, essendo vincolata per legge (cfr. art. 187 disp.pena individuata dalla sentenza del Tribunale di Aosta del 13 aprile 2023, senza, però,affiancarla con la riduzione per il rito che caratterizzava quest’ultima; se si dovesse ritenereapplicata implicitamente la riduzione per il rito, la pena base sarebbe, infatti, più alta di quellainflitta in cognizione.Quanto alla pena inflitta per i reati satellite, invece, la estrema sinteticità dellamotivazione dell’ordinanza impugnata non consente di comprendere se i quindici giorni diaumento per continuazione per ciascun reato siano già comprensivi o meno della diminuenteper il rito. Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono staterivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.Nel giudizio di rinvio il giudice dell’esecuzione dovrà determinare la pena del reatocontinuato in osservanza della giurisprudenza di legittimità che ritiene che “il riconoscimentoin sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito didistinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, ladeterminazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuenteper il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base einfine il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato” (Sez.1, n. 20007 del 05/05/2010, Seraf ino, Rv. 247616 – 01; conforme Sez. 1,n. 1211 del 25/10/2024, dep. 2025, Devona, n.m.), e, con riferimento specifico alle modalitàdi calcolo della pena per i reati satellite, anche dell’ulteriore giurisprudenza che ha ritenutoche “in tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativoal reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto inapplicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod.proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione,la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione inordine "al quantum". Fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l'ordinanzaemessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nellaquantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si fosse tenuto contodella riduzione comportata dal rito abbreviato” (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281617 – 01; conforme Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888 - 01).2. Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, atteso che Cortecostituzionale 3 luglio 2013, n. 183, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34,comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono chenon possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciatoo concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazionein sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente alla quantificazione della pena, con rinvio pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di Aosta.Così è deciso, 20/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]