CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36011/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
"\ì-tra ' Pe sm Ut-ii.I.,:m a avverso la sentenza in data 13.10.2022 della Corte di Appello di Napoli - • • [OSCURATO:PERSONA] P \REO, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Lua?L': udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli ha confermato la penale responsabilità di D.S. per il reato di cui agli artt.81 e 609 bis cod. pen. per aver costretto la propria figlia, minore dei dieci anni di età, approfittando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica, a subire in ripetute occasioni approcci sessuali in casa della nonna paterna dove restava anche a dormire in tal modo abusando delle relazioni domestiche, ma a parziale riforma della sentenza resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena a cinque anni di reclusione. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 61 n.11 cod. pen. e al vizio motivazionale, che l'aggravante dell'abuso delle relazioni domestiche si deve ritenere nel caso di specie integralmente assorbita dall'aggravante speciale prevista dall'art.. 609 ter n.1) cod. pen. che punisce con maggior rigore l'abuso sessuale commesso dal genitore nei confronti del figlio in ragione della devianza dai rapporti che connotano la relazione familiare, avuto riguardo sia al naturale sentimento di fiducia nutrito dalla prole nei confronti del genitore, sia degli obblighi ricadenti sul padre e sulla madre nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel rilevare come anche l'aggravante comune sia volta a sanzionare con aggravio di pena la devianza rispetto alle normali dinamiche che caratterizzano i rapporti familiari quand'anche i suoi componenti non siano tra loro legati da vincoli di sangue, sostiene che nessuna rilevanza rivesta, come erroneamente affermato dalla Corte di appello, il luogo in cui è stata posta in essere la condotta criminosa, intendendo invece il legislatore riferirsi con la locuzione "relazione domestica", espressamente accomunata dall'art. 61 n.11 a situazioni fattuali quali la coabitazione e l'ospitalità, al peculiare disvalore che connota la relazione familiare sia pure nella più larga accezione derivante dai rapporti di fatto: deduce che essendo la ratio dell'aggravante dell'abuso sessuale del genitore nei confronti del figlio la stessa posta a fondamento dell'aggravante comune, del tutto irrilevante deve ritenersi la circostanza che la consumazione dell'abuso sessuale fosse avvenuta presso l'abitazione della madre dell'imputato, nonna della minore, ove era ospitata la piccola. Contesta altresì, in quanto manifestamente Illogica, la motivazione resa dalla Corte di appello secondo cui il concorso tra le due aggravanti trova conferma nel fatto che la circostanza di cui all'art. 609 ter, primo comma ml cod. pen. non richiama elementi quali l'abuso di ospitalità o di coabitazione, che invece connotano ulteriormente il fatto di particolare gravità, rilevando come nella specie ai prevenuto non fosse stato affatto contestato l'abuso di ospitalità o di coabitazione, 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla specifica contestazione sollevata con l'atto di appello avente ad oggetto l'inutilizzabilità della consulenza ginecologica nella parte in cu. ipotizza danni alla sfera psichica della minore in quanto ampiamente debordante dall'indagine demandata al perito, nonché dalle sue stesse competenze [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo non può ritenersi fondato. L'interpretazione offerta dalla difesa in relazione all'aggravante dell'abuso delle relazioni domestiche, sostanzialmente ridotta ad una duplicazione legislativa della circostanza di cui all'art. 609 ter primo comma n.1 cod. pen., non può, invero, essere condivisa. Muovendo dal principio immanente alla decodificazione della norma penale secondo il quale l'interprete deve privilegiare una lettura adeguatrice, che eviti una possibile duplicazione sanzionatoria contrastante i principi dettati dagli articoli 3,23 e 25 Cost., occorre partire dall'analisi delle due aggravanti, tenendo presente che l'una fa parte del novero delle cd. circostanze comuni, applicabili indistintamente ad ogni tipologia di reato, mentre l'altra configura un'aggravante speciale del delitto di violenza sessuale. Nella variegata elencazione di fattispecie tra loro, quanto meno prima facie divergenti, quali sono quelle Indicate dall'art. 61 n.11 cod. pen. che determina un aggravio di pena nei confronti di chi ha "commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità", lo sforzo dell'interprete deve essere in primo luogo quello di individuare il filo conduttore della previsione legislativa. Proprio focalizzando l'attenzione sulla costruzione sintattica della norma ci si avvede che il suo incipit è costituito dall' l'abuso di autorità o di relazioni domestiche", seguito, per il tramite della disgiuntiva "ovvero", clall' l'abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità": dunque è la stessa struttura della locuzione ad evidenziare che due sono i concetti cardine, tra loro alternativi, dell'aggravante in esame, l'abuso di autorità o di relazioni domestiche, rispetto ai quali l'elencazione successiva altro non è che l'esplicitazione di figure ad essi assimilabili. Se il concetto di autorità presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto o di natura privata (Sez. U, Sentenza n. 27326 del 16/07/2020, Rv. 279520), afferente ad una preesistente relazione interpersonale caratterizzata da un differenziale di potere tra il soggetto attivo e quello passivo, quello invece di relazione domestica rimanda ad un criterio incentrato sulla contiguità spaziale, qual è quella corrente tra persone che, in quanto appartenenti ad una medesima cerchia familiare, anche se non legate da un vincolo di reciproca parentela, si trovino a condividere gli stessi spazi domestici, senza la necessità della coabitazione. Più specificamente la relazione domestica è la condizione che accomuna tutti coloro che, al di là del legame di sangue, si trovino a frequentare abitualmente (attributo cui rimanda il termine "relazione") una medesima abitazione (luogo cui fa necessario riferimento l'aggettivo domestico), sia che si tratti di genitori, figli, parenti o affini, sia che si tratti di collaboratori familiari o precettori a domicilio, al di là di un rapporto accompagnato dalla coabitazione, intesa quale permanenza non momentanea di due o più persone in un luogo idoneo alla vita casalinga, o dall'ospitalità che invece presuppone che un soggetto venga, anche occasionalmente, accolto nella propria casa con il consenso sia pure tacito dell'ospitante (Sei. 3, Sentenza n. 52435 del 03/10/2017, Rv. 271885), situazioni queste che pure fanno parte della successiva elencazione contenuta nella disposizione in disamina. Per contro, l'elemento unificatore delle due fattispecie, così come di quelle di seguito contemplate dall'art. 61 n.11) cod. pen. è quello dell'abuso, ovverosia dell'approfittamento della sottostante situazione da parte di chi compie un reato a danno di persone a lui legate da particolari relazioni, riferite o ad una posizione di supremazia nei confronti della vittima (abuso di autorità), esplicantesi anche all'interno di un contesto lavorativo che non necessariamente si identifica in un rapporto di lavoro subordinato, ma che comprende qualsiasi rapporto in virtù del quale l'agente presti a qualunque titolo la propria opera, tanto materiale quanto intellettuale, a favore di altri (abuso di relazioni di ufficio e di prestazione d'opera), ovvero riguardanti una comunanza domestica, imperniata sulla compresenza nel medesimo consesso familiare (abuso di relazioni domestiche), oppure concernente una condizione di conduzione di vita casalinga da parte di più soggetti, in posizione paritaria tra loro, all'interno della stessa unita abitativa (abuso di coabitazione) o, ancora, di accoglienza, anche occasionale o saltuaria, nella sfera domestica di altra persona, anche in assenza del titolare (abuso di ospitalità). Se la ratio sottesa all'aggravante in esame è quella di sanzionare più aspramente condotte poste in essere approfittando di relazioni domestiche o lavorative che dovrebbero garantire un affidamento da parte della vittima nei confronti di colui con il quale si trova a condividere identità di spazi o rapporti interpersonali (Sez. 3, Sentenza n. 34384 del 21/04/2021, Rv. 282364), l'elemento dal quale sono accomunate è tuttavia costituito dal vantaggio tratto dall'agente da situazioni che presuppongono occasioni di incontro o una comunanza di luoghi che tanto costui quanto la vittima si trovino a condividere in ragione di sottostanti rapporti vuoi fattuali, vuoi di legami parentali, vuoi di consuetudini radicate nel tempo, vuoi anche soltanto occasionali, che facilitano il primo nella commissione del reato. Consistendo perciò l'abuso delle relazioni domestiche in un rapporto di fatto tra l'imputato e la parte offesa che agevola la commissione del delitto, ne consegue la natura oggettiva della circostanza de qua che trova applicazione, a norma dell'art. 70 cod. pen., in ragione per l'appunto dei rapporti fra il colpevole e la persona offesa (Sez. 1, Sentenza n. 41586 del 06/07/2017, Bertini, Rv. 271225 secondo cui l'aggravante prevista dall'art. 61, comma primo, n. 11 cod. peri., ha natura oggettiva ed è finalizzata a punire più gravemente i delitti commessi 4 l i nell'ambito di un rapporto di coabitazione o nel contesto di una relazione derivante anche solo dall'abituale frequentazione dell'abitazione della vittima; nonché in termini Sez. 1, n. 6587 dei 12/11/2009, dep. 2010, Saleem, Rv. 246310; Sez. 1, n. 5378 del 15/02/1990, larossi, Rv. 184023) Ben diversi sono, al contrario, tanto il fondamento quanto la ratio dell'aggravante disciplinata dall'art. 609 ter primo comma n.1) cod, pen., la quale trova applicazione in virtù del legame parentale, come è previsto nei confronti dell'ascendente e del genitore anche adottivo, ovvero dell'identità di funzioni e di obblighi gravanti sulla figura genitoriale in assenza della stessa, come avviene per il tutore, in cui è la natura stessa del vincolo, vuoi genetico vuoi anche soltanto giuridico, in sé considerato a determinare l'aumento di pena. E ciò non già in ragione della violazione delle aspettative da parte della vittima della condotta criminosa, né della loro compresenza all'interno di una medesima abitazione, bensì del peculiare disvalore insito nel legame genitoriale che dunque conferisce all'aggravante natura squisitamente soggettiva. Tanto premesso, occorre considerare che nella specie l'imputato, da tempo separato dalla moglie, non aveva la possibilità di vedere autonomamente la figlia, l'affidamento della quale era stato disposto in via esclusiva alta madre in ragione delle precedenti condanne da costui riportate per abuso sessuale di minori, e che ciò nondimeno la genitrice lasciava trascorrere con regolare frequenza alla bambina una giornata con la mamma dell'ex marito al fine di preservare il legame affettivo intercorrente tra la nonna e la nipote, lasciandovela, come emerge dalla sentenza di primo grado, negli ultimi tempi anche la notte a dormire. Risulta altresì accertato, rientrando del resto nella logica dei rapporti familiari, che il prevenuto frequentasse abitualmente l'abitazione materna, tanto che la ex moglie si era più volte raccomandata con la suocera di non lasciare sola la minore con il padre nel timore di anomale condotte da parte di costui. La condizione di abituale frequentatore della casa materna dove episodicamente alloggiava la propria figlia quando veniva affidata alla nonna consente perciò di ritenere integrata l'aggravante in esame che non risulta affatto assorbita dal rapporto di paternità configurante l'aggravante speciale prevista per il reato di violenza sessuale dall'art. 609 ter primo comma n.1 cod. pen.. E ciò non solo perché quest'ultima postula, come sopra argomentato, un legame personale caratterizzato da specifici obblighi di vigilanza e custodia del minore, rivestendo perciò natura soggettiva, mentre l'aggravante comune consiste in una condizione ambientale che agevola la commissione del reato, sUssurnibile perciò tra le circostanze di natura oggettiva, ma soprattutto perché il rapporto di paternità suscettibile di determinare il più severo trattamento sanzionatorio specificatamente previsto in relazione al reato ex art. 609 bis cod. pen. prescinde dalla coabitazione, così come dalla frequentazione abituale della vittima e dunque da quella stessa condizione di affidamento posta, invece, a fondamento dell'aggravante ex art. 61 n11 cod. pen.. Né è di impedimento alla configurabilità dell'abuso di relazioni domestiche il fatto che la bambina, affidata a seguito della separazione dei genitori in via esclusiva alla madre, non risiedesse stabilmente presso l'abitazione della nonna paterna, trattandosi comunque di un luogo, deputato allo svolgimento della vita domestica, che con cadenza ricorrente si trovava a frequentare, restandovi persino a dormire: il rapporto con la nonna, unica tra i familiari del ramo paterno con la quale la minore avesse mantenuto e coltivato un legame affettivo in presenza, consente di ritenere sussistente anche per costei la condizione di frequentatrice abituate, al pari dell'imputato, della casa dell'ascendente.. Occorre infatti sottolineare che il concetto di relazione domestica non coincide con quello di convivenza, come conferma la stessa previsione normativa che distingue le due fattispecie, ma definisce la condizione di permanenza non momentanea, né occasionale in un medesimo luogo, idoneo allo svolgimento della vita privata (Sez. 3, Sentenza n. 6433 del 14/12/2007, Rv. 239062): è del resto proprio dallo sfruttamento di tale condizione, di per sé volta ad agevolare il compimento dell'azione delittuosa, che scaturisce l'abuso configurante l'aggravante in esame, senza che risulti necessario, nulla evincendosi al riguardo dalla previsione normativa, che l'agente o la vittima risiedano stabilmente nell'abitazione dove si consuma il reato, essendo sufficiente che entrambi gravitino presso il medesimo centro familiare domestico. Deve quindi in conclusione ritenersi che la circostanza di cui all'art. 609 ter primo comma cod. pen. possa concorrere con quella di cui all'art. 61 n.11 cod. pen., dovendo escludersi qualunque profilo di concorso apparente di norme riconducibile all'assorbimento attesa la diversità della ratio, della natura e del fondamento dell'una rispetto all'altra 2. Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità della consulenza ginecologica che aveva ipotizzato danni alla sfera psichica della minore, è inammissibile. Al di là del rilievo che della suddetta contestazione non viene fatta alcuna menzione nel riepilogo dei motivi di appello esposto nel corpo della sentenza, in ogni caso la genericità della censura, che neppure ne evidenzia la rilevanza, tenuto conto che l'imputato è reo confesso, che non ha costituito oggetto di contestazione la minore gravità del fatto e che nessun riferimento è contenuto nella decisione impugnata alle ripercussioni psichiche derivate alla minore in relazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio disposto in accoglimento dello specifico motivo di gravame articolato dalla difesa, ne preclude alla radice, in difetto dell'indicazione degli elementi posti a fondamento de!la richiesta così come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 591 lett. c) e 581 lett. d) cod. proc. pen., il sindacato nella presente sede di legittimità. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendo a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Cosi deciso il 12.7.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 cl. Igs. 196/7003 in quanto imposto dalla legge DEPA1.4'7,41:1:;. ì CCELLfAI 20 AGO 2023 7