CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05203/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6184-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]5365 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2135/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 10/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 06184 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- Rg n. 6184/2020 SKS365 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle Dogane e dei [OSCURATO:PERSONA] che: SKS365 [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli per la cassazione della sentenza n.2135/2019 della CTR Puglia dep. 10/07/2019 che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento col quale è stata accertata in capo alla società, la debenza dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d.lgs, n. 504/1998 per gli anni 2011 e 2012, ha respinto l'appello della società, confermando la legittimità della pretesa impositiva. La CTR ha affermato che la procedura di regolarizzazione fiscale di cui all'art.1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n.190, non fa venir meno il vincolo di solidarietà in relazione all'imposta dovuta dal responsabile del CTD poiché non vi è agli atti alcuna prova del fatto che l'obbligato principale- la signora Catacchio- abbia aderito alla procedura di regolarizzazione, avendo chiuso il proprio CTD nel 2012 e dunque prima che entrasse in vigore la L. 190/2014. L'agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituisce con controricorso. La ricorrente deposita memoria. L'Agenzia deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA] rinvia l'udienza a nuovo ruolo per tener conto del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non incluso nella proposta. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA], preso atto della mancanza del fascicolo d'ufficio, rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per le opportune ricerche e disponendone la ricostruzione. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, 18 otto