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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 09964/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si associa alla richiesta del PG e deposita conclusioni, nota spese e l'originale della nomina a difensore di fiducia con contestuale revoca dei precedenti difensori in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] da parte della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]..

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 12 febbraio 2021 la Corte d'appellc di Bologna ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale attribuitogli quale imprenditore individuale titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], dichiarato fallito in data 31 maggio 2006.

2. Nell'interesse del Crisà è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico dei delitti contestati, da identificarsi nel dolo specifico.

Con riguardo alla bancarotta documentale, si osserva che la Corte territoriale aveva trascurato di considerare una doglianza valorizzata con l'atto di appello: il curatore fallimentare aveva riferito di non avere mai richiesto formalmente all'imputato l'esibizione delle scritture contabili, avvertendolo che, in difetto sarebbe incorso in responsabilità penale, dal momento che egli si sarebbe limitato a telefonate e conversazioni informali.

Con riguardo alla bancarotta distrattiva, rileva il ricorrente che la semplice presenza di un disavanzo ingiustificato in sede di passivo non può mai fondare l'affermazione di responsabilità per tale illecito, occorrendo, al contrario, l'accertamento puntuale della sorte dei cespiti venuti meno.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generic:he, fondato sul semplice rilievo della presenza di precedenti, e alla dosimetria della pena.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché una memoria nell'interesse dell'imputato.

4. All'udienza del 18 novembre 2022 si è svolta la discussione orale.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale, a fronte di una motivazione che ha razionalmente argomentato in ordine alla correlazione tra la condotta contestata e il fine di rendere impossibile la verifica delle attività distrattive poste in essere, il ricorrente obietta in ordine aVassenza di una richiesta formale di consegna della documentazione contabile.

E, tuttavia, in disparte il rilievo che lo stesso ricorso, senza opporre alcuna contestazione specifica, ricorda che il curatore aveva rivolto la richiesta con telefonate e in occasione di altre conversazioni, resta il dato che l'obbligo di consegna delle scritture contabili scaturisce direttamente dalla sentenza di fallimento (art. 16, primo comma, n. 3,

I. fall.).

Del tutto generiche sono poi le considerazioni che investono la bancarotta distrattiva e che manifestamente infondata è la tesi per cui la fattispecie incriminatrice sarebbe perfezionata solo a seguito della dimostrazione della sorte dei cespiti venuti meno.

Infatti, va ribadito che la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715): una volta raggiunta tale dimostrazione, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1

I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragion t creditorie.

È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura.

Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione).

In altri termini, a fronte della sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese.

E allora, a ben guardare, non viene in questione un ribaltamento dell'onere probatorio ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico.

Ed è appena il caso di sottolineare che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza.

È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430).

2. Il secondo motivo è inammissibile, dovendosi rilevare, a fronte di un appello che non muove argomentate censure in tema di dosimetria della pena, limitandosi a generiche conclusioni sul punto, che: a) la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; b) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si associa alla richiesta del PG e deposita conclusioni, nota spese e l'originale della nomina a difensore di fiducia con contestuale revoca dei precedenti difensori in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] da parte della parte civile [OSCURATO:SOCIETA].. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 febbraio 2021 la Corte d'appellc di Bologna ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale attribuitogli quale imprenditore individuale titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], dichiarato fallito in data 31 maggio 2006. 2. Nell'interesse del Crisà è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico dei delitti contestati, da identificarsi nel dolo specifico. Con riguardo alla bancarotta documentale, si osserva che la Corte territoriale aveva trascurato di considerare una doglianza valorizzata con l'atto di appello: il curatore fallimentare aveva riferito di non avere mai richiesto formalmente all'imputato l'esibizione delle scritture contabili, avvertendolo che, in difetto sarebbe incorso in responsabilità penale, dal momento che egli si sarebbe limitato a telefonate e conversazioni informali. Con riguardo alla bancarotta distrattiva, rileva il ricorrente che la semplice presenza di un disavanzo ingiustificato in sede di passivo non può mai fondare l'affermazione di responsabilità per tale illecito, occorrendo, al contrario, l'accertamento puntuale della sorte dei cespiti venuti meno. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generic:he, fondato sul semplice rilievo della presenza di precedenti, e alla dosimetria della pena. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché una memoria nell'interesse dell'imputato. 4. All'udienza del 18 novembre 2022 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale, a fronte di una motivazione che ha razionalmente argomentato in ordine alla correlazione tra la condotta contestata e il fine di rendere impossibile la verifica delle attività distrattive poste in essere, il ricorrente obietta in ordine aVassenza di una richiesta formale di consegna della documentazione contabile. E, tuttavia, in disparte il rilievo che lo stesso ricorso, senza opporre alcuna contestazione specifica, ricorda che il curatore aveva rivolto la richiesta con telefonate e in occasione di altre conversazioni, resta il dato che l'obbligo di consegna delle scritture contabili scaturisce direttamente dalla sentenza di fallimento (art. 16, primo comma, n. 3, I. fall.). Del tutto generiche sono poi le considerazioni che investono la bancarotta distrattiva e che manifestamente infondata è la tesi per cui la fattispecie incriminatrice sarebbe perfezionata solo a seguito della dimostrazione della sorte dei cespiti venuti meno. Infatti, va ribadito che la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715): una volta raggiunta tale dimostrazione, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragion t creditorie. È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione). In altri termini, a fronte della sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese. E allora, a ben guardare, non viene in questione un ribaltamento dell'onere probatorio ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico. Ed è appena il caso di sottolineare che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). 2. Il secondo motivo è inammissibile, dovendosi rilevare, a fronte di un appello che non muove argomentate censure in tema di dosimetria della pena, limitandosi a generiche conclusioni sul punto, che: a) la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; b) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile S
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