CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 28663/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze di conferma della condanna del Tribunale di Firenze in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in [OSCURATO:PERSONA] marzo 2021. Rilevato che il motivot con cui è stato dedotto il vizio di motivazionet è inammissibile, in quanto viene formulata una censura del tutto generica, in assenza di indicazioni dei passaggi argomentativi carenti e delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re Il rresi