CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 10704/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; - le conclusioni presentate - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi, con la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalle medesime parti civili (nella misura indicata nello stesso atto);[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 gennaio 2021 (dep. il 16 aprile 2021) la Corte di appello di Catanzaro - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia del 18 aprile 2019 con la quale il Tribunale di Castrovillari, per quel che qui rileva, aveva affermato la responsabilità di tutti e tre gli imputati per il delitto di lesioni personali (capo a) della rubrica) e del solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] altresì per il delitto di minaccia (capo b) della rubrica) commessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e, concesse a tutti le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario e le conseguenti statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, le imputazioni in discorso sono state elevate per le lesioni riportate dalle persone offese, a cagione dell'aggressione subita dapprima da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (a seguito del comportamento da lui tenuto nel locale gestito da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) e, una volta sopraggiunto, anche da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA]); nonché per le espressioni rivolte agli stessi [OSCURATO:PERSONA] nell'occorso. 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (con un unico atto) nonché il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato formulato un solo motivo con il quale, richiamando gli artt. 25 e 27 Cost., 40, 41, 43, 582, comma 1, e 612 cod. pen. e 533 cod. proc. pen, sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (e, in particolare, il travisamento della prova); ed è stata pure eccepita la prescrizione dei reati in imputazione. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati cinque motivi. 2.2.1. Con il primo motivo è stata denunciata l'omessa motivazione sulla deposizione testimoniale di Fabio [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 15 novembre 2018. 2.2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta l'omessa valutazione di una prova decisiva, ossia della medesima deposizione di Fabio [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.3. Con il terzo motivo è stata denunciata l'illogicità della motivazione nella parte in cui avrebbe omesso di motivare su quanto esposto dal teste [OSCURATO:PERSONA] ed avrebbe fondato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sul suo riconoscimento fotografico da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], senza che sia sarebbe emerso il movente dell'imputato. 2.2.4. Con il quarto motivo, richiamando gli artt. 189, 192 e 213 cod. proc. pen., sono stati allegati la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento fotografico dell'imputato.2.2.5. Con il quinto motivo è stata eccepita la prescrizione del reato di cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: - ha denunciato l'omessa valutazione delle videoriprese indicate dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA] CERBERA all'udienza del 25 gennaio 2017, che hanno ritratto la caduta da una ringhiera della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e il forte impatto del suo volto con il pavimento stradale; - e ha rassegnato che lo stesso Tribunale aveva dato conto di una ricostruzione particolarmente complessa e controversa della vicenda e del difetto di chiarezza e linearità delle dichiarazioni rese dalle parti civili e da Pompea CELI (madre e moglie delle persone offese), dichiarazioni sotto taluni profili incongruenti e inattendibili (atteso che, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha negato di essere ubriaco); - dunque, sulla scorta di esse: • non potrebbe affermarsi con certezza che le lesioni riportate da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] derivino dalla lite con gli imputati, come descritta (in particolare alla luce della sua durata che, ove fosse stata quella rassegnata dai detti testimoni avrebbe cagionato lesioni di altro tipo e ben più gravi rispetto a quelle in imputazione, la cui prognosi nella specie risulta indicata in giorni trenta nel capo di imputazione in maniera difforme dalla comunicazione della notizia di reato); • e i Giudici di merito non avrebbero accertato il nesso di causalità tra il fatto attribuito agli imputati e le lesioni in discorso e non avrebbero motivato sull'esclusione di un rapporto causale tra la caduta della ringhiera e le medesime lesioni, tenuto conto pure del ritardo del [OSCURATO:PERSONA] nel recarsi al pronto soccorso. Parimenti, ad avviso della difesa, difetterebbe la prova certa della minaccia in contestazione, non constando con certezza quale danno ingiusto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prospettato alle persone offese, danno che sarebbe stato «visto» solo da Pompea CELI che non si è costituita parte civile. E sotto tale profilo vi sarebbe stata pure una violazione dell'art. 612 cod. pen., poiché comunque [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avrebbe desistito dall'inseguimento degli offesi a lui attribuito. Infine, la difesa ha dedotto il maturare dei termini di prescrizione dei reati in imputazione. 1.1. Il motivo in esame è inammissibile, poiché ha reiterato le allegazioni già disattese dalla Corte di appello senza confrontarsi in toto con la motivazione del provvedimento impugnato e finendo col prospettare in maniera irrituale a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).La sentenza di secondo grado, proprio argomentando con riferimento alla prospettazione della difesa dei due imputati, ha condiviso l'apprezzamento compiuto dal Tribunale - che aveva ritenuto credibili i testi a carico e, invece, sforniti di attendibilità i testi a discarico - osservando che, nonostante le discrasie nel narrato di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (che potrebbero trovare spiegazione nel suo stato di ebbrezza) vi fossero elementi di dettaglio, in particolare tratti dalle altre fonti di prova, atti a dimostrare la veridicità del suo narrato. Sotto tale profilo, la Corte di merito ha evidenziato che anche [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (come detto, padre di [OSCURATO:PERSONA]) e Antonella FINO (che accompagnava [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) avevano riportato lesioni riscontrate dai certificati medici in atti; ha richiamato le telefonate di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ai genitori e quella pervenuta ai Carabinieri; e osservato che anche la teste Sara LAVORATO ha riferito di un alterco tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Fabrizio [OSCURATO:PERSONA] (il quale voleva condurlo all'esterno del locale gestito con il padre [OSCURATO:PERSONA]), così individuando un credibile movente dei reati in imputazione. Sulla scorta di tali elementi, di cui in maniera logica ha ravvisato la convergenza, la Corte di appello ha disatteso la prospettazione difensiva, secondo la quale sarebbe stata altra la causa delle lesioni riportate da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, la caduta da una ringhiera); dd ha pure chiarito le ragioni per cui ha ritenuto genuina la deposizione nello stesso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e di Pompea CELI, sia sotto il profilo della credibilità soggettiva (richiamandone la partecipazione emotiva), sia sotto il profilo della coerenza della racconto, chiarendo perché non ha ritenuto che il dato cronologico offerto dalla difesa fosse decisivo in senso contrario. Sotto il profilo dell'attendibilità, peraltro, la Corte di appello ha evidenziato come le due persone offese abbiano identificato i loro aggressori solo a seguito di un'individuazione fotografica; ha, altresì, chiarito che le lesioni riportate nel capo di imputazione sono comunque conformi ai due referti in atti (il primo redatto il giorno del fatto, l'altro trenta giorni dopo); ed ha evidenziato come tali convergenti elementi imponessero di attribuire l'esito lesivo all'aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (e non anche alla sua caduta dalla ringhiera), espressamente condividendo anche in parte qua le argomentazioni spese dal Tribunale sul punto (che si era espresso logicamente alla luce del tipo di conseguenza lesivo rispetto alla dinamica dei fatti); e come ovviamente alla medesima conclusione dovesse pervenirsi per le lesioni refertate a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. In relazione alla minaccia in contestazione il ricorso è inammissibile non solo perché la decisione impugnata, come esposto, è immune da censure nella parte in cui ha disatteso le censure difensive relativa all'attendibilità delle fonti dichiarative a carico; ma anche perché: - è inedito nella parte in cui muove censure alla ricostruzione del fatto in forza delle sole dichiarazioni di Pompea CELI (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01, secondo cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»); - ed è generico e manifestamente infondato nella parte in cui assume che dovrebbe escludersi la sussistenza del delitto di minaccia perché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (il quale risulta aver pronunciato le espressioni minatorie) avrebbe desistito dall'inseguire gli offesi dopo aver loro prospettato un male ingiusto idoneo a cagionare effetti intimidatori su costoro, ossia dopo aver commesso il fatto (cfr. Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019 - dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278740 - 01; Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013 - dep. 2014, B., Rv. 257951 - 01). Infine, in ordine alla eccepita prescrizione si argomenterà infra (cfr. par. 4), unitamente alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso formulati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] possono essere esaminati congiuntamente. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto che: - la sentenza di primo grado aveva fondato la responsabilità dell'imputato sul riconoscimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], padre della persona offesa, senza considerare la narrazione del teste a discarico Fabio [OSCURATO:PERSONA] (resa all'udienza del 15 novembre 2018); - sul punto era stata sollevata censura con il gravame e la Corte territoriale avrebbe tratto dalla deposizione di Fabio [OSCURATO:PERSONA] elementi di riscontro del narrato di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui ha rappresentato che anche il [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato la persona offesa a uscire dal locale gestito dai [OSCURATO:PERSONA]; - tuttavia, il Giudice di appello avrebbe omesso di dare compiuta risposta alle doglianze difensive, allorché ha ritenuto non convincente la deposizione del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha escluso espressamente che il [OSCURATO:PERSONA] (soggetto giovane e incensurato) abbia aggredito alcuno. 2.2. Con il secondo motivo la difesa ha assunto che la Corte di merito avrebbe affermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] travisando il narrato del medesimo Fabio [OSCURATO:PERSONA], il quale ha escluso che il [OSCURATO:PERSONA] abbia aggredito alcuno e tanto meno i genitori di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], giunti in loco intorno alle ore 3:30 - 4:00, quando il [OSCURATO:PERSONA] si era già allontanato da tempo (in particolare, come riportato dal [OSCURATO:PERSONA], alle 1:30). 2.3. Con il terzo motivo è stata addotta l'illogicità della motivazione poiché la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare su quanto esposto dal teste [OSCURATO:PERSONA], travisandone il narrato, e avrebbe fondato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] soltanto sul suo riconoscimento fotografico da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], senza dare conto delle palesi contraddizioni riscontrate nella deposizione di quest'ultimo (il quale avrebbe manifestato incertezze nel corso del proprio esame testimoniale il 27 ottobre 2017) e nonostante l'altra persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Pompea CELI (madre di quest'ultimo e moglie di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) e Antonella FINO (che la sera del fatto accompagnava [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) non abbiano riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] come uno degli aggressori (ed anzi Pompea CELI avrebbe indicato altri soggetti). Ancora, la sentenza impugnata sarebbe illogica poiché non sarebbe emerso alcun movente che avrebbe spinto il [OSCURATO:PERSONA] a prendere parte all'aggressione (atteso che quest'ultimo da una parte, i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e Antonella FINO dall'altra, non si conoscevano). 2.4. I motivi sono inammissibili. La Corte territoriale, dopo aver dato conto (nei termini già esposti retro) delle ragioni a sostegno dell'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e di Pompea CELI, esaminando le allegazioni appena riportate e già prospettate nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] con il gravame, ha esposto a chiare lettere le ragioni per cui ha ritenuto che dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] non potesse derivare una pronuncia liberatoria in favore dell'imputato. In particolare, il Giudice di appello, oltre a rilevare che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato che anche il [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a lasciare il bar gestito dai [OSCURATO:PERSONA] (e ad evidenziare come la difesa non avesse in alcun modo considerato tale dato), ha rimarcato che la deposizione del [OSCURATO:PERSONA] fosse in contrasto con quanto rassegnato dagli altri testi (non solo i due [OSCURATO:PERSONA] e la CELI, bensì anche i testi a discarico indicati dai [OSCURATO:PERSONA] e la teste LAVORATO), considerando inverosimile la precisione del ricordo del [OSCURATO:PERSONA] dell'orario in cui egli e il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero allontanati del luogo del fatto. Ancora, la sentenza impugnata ha dato conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nonché Pompea CELI avessero già nell'immediatezza del fatto riferito che l'aggressione era stata perpetrata da più persone (secondo [OSCURATO:PERSONA], da tre persone); ed ha evidenziato pure gli elementi dai quali ha tratto l'assenza di qualsivoglia intento calunniatorio in danno del [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, la genuinità del riconoscimento fotografico da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (rimarcando che in tal senso deponesse il fatto che i suoi familiari non avessero riconosciuto l'imputato in fotografia). Si tratta di un apprezzamento di fatto congruo e logico, che non ha omesso di esaminare le allegazioni difensive e gli elementi su cui essa si fondava, e che non può dirsi fondato su un travisamento di questi ultimi (che non può ravvisarsi alla luce di una lettura parziale e «monca» delle dichiarazioni de quibus, quale quella prospettata nel ricorso con riferimento alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.), ma che ha piuttosto disatteso in maniera argomentata la prospettazione dell'allora appellante. Quanto al riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente aggiungere che: - esso «è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale» (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585 - 01); - e che la parziale indicazione dei passi della deposizione del teste in discorso non è idonea a far ritenere che l'individuazione del [OSCURATO:PERSONA] illo tempore eseguita non fosse certa, non (LY potendo per vero pervenirsi a tale conclusione alla luce del più ampio esame della testimonianza in discorso (compiegata al ricorso dalla difesa, che tuttavia non ha riportato il passo in cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha risposto affermativamente allorché gli è stato richiesto se aveva riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA], manifestando difficoltà a procedere a un riconoscimento in sede dibattimentale dato il tempo trascorso). Ne deriva che la prospettazione difensiva è manifestamente infondata e nel resto, a ben vedere, versata in fatto. 3. Con il quarto motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato la violazione di legge e il vizio di motivazione, rappresentando con riferimento al riconoscimento fotografico dell'imputato che: - (oltre alle censure già indicate con il terzo motivo di ricorso) con l'atto di appello ci si era doluti del fatto che non era stato acquisito in giudizio alcun dettaglio che individuasse le fattezze fisiche dell'autore del reato; - la Corte distrettuale avrebbe disatteso in parte qua il gravame richiamando il principio secondo cui «l'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona» (Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020 - dep. 2021, Reinhard, Rv. 280598 - 02); - tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha pure chiarito che il riconoscimento effettuato nella fase delle indagini preliminari deve essere accompagnato e corroborato da elementi di assoluta certezza; e, nella specie, il riconoscimento effettuato innanzi alla polizia giudiziaria non è stato, per l'appunto, corroborato in dibattimento (in quanto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel corso della propria testimonianza non ha fornito alcuna descrizione del [OSCURATO:PERSONA] ma, come già esposto retro, ha manifestato incertezza), il che avrebbe «inficiato la validità» del riconoscimento in discorso; - inoltre, esso non sarebbe stato corroborato dalle deposizioni di Pompea CELI (che ha riconosciuto altri soggetti) e di Antonella FINO; - d'altra parte, la descrizione delle fattezze del soggetto da riconoscere sono ritenute dalla giurisprudenza di legittimità elementi essenziali ai fini della validità del riconoscimento (atteso che si è ritenuta «legittima l'acquisizione, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., dell'album fotografico unitamente al verbale di riconoscimento effettuato nel corso delle indagini preliminari, quando sia divenuta impossibile la formale ricognizione dibattimentale, in quanto, trattandosi di prova atipica, pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilità, il giudicante deve essere posto in grado di apprezzare compiutamente l'affidabilità del risultato probatorio, verificando il numero e la qualità delle fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche sia della persona riconosciuta che delle altre»: Sez. 5, n. 70 del 13/11/2020 - dep. 2021, Dori, Rv. 280399 - 01). 3.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato e privo di specificità.L Anzitutto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che i riconoscimenti fotografici costituiscano «accertamenti di fatto» (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908 - 01; Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Bianconi, Rv. 250081 - 01; Sez. 2, n. 8315 del 13/01/2009, Lovacovic, Rv. 243301 - 01). Invero, «l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione» (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 - 01; cfr. Sez. 5, n. 43655 del 25/05/2015, Volpini, Rv. 264909 - 01; Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv 257985); ragion per cui non è soggetta alla disciplina dettata dall'art. 213 cit. per le ricognizioni e che, in effetti, prevede (tra l'altro) la previa descrizione della persona da riconoscere e la sanzione di nullità nel caso di inosservanza (anche) di tale disposizione; e la sua valenza probatoria - come già rilevato - dipende dall'attendibilità che il Giudice riconosce al dichiarante secondo gli ordinari parametri (Sez. 2, n. 20489/2019, cit.). Dunque, la difesa ha erroneamente affermato la necessità che il rinoscimento, ove in giudizio un teste ritenuto credibile confermi di averlo effettuato, debba essere corroborato necessariamente da altri elementi probatori. E non si è confrontata in effetti con la motivazione che (come già evidenziato dalla sentenza di primo grado) ha rimarcato come constasse aliunde (in particolare dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]) la presenza del [OSCURATO:PERSONA] nel luogo dell'aggressione la sera del fatto e ha ritenuto tale elemento un dato di conferma della credibilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 4. Infine, nell'interesse di tutti gli imputati è stata eccepita la prescrizione del reato. Al di là dell'assoluta genericità delle allegazioni difensive sul punto, qui basti osservare che, tenuto conto delle sospensioni del corso della prescrizione nel primo grado di giudizio (dal 26 maggio 2016 al 25 gennaio 2017 e dal 24 maggio 2017 al 25 ottobre 2017, in entrambi i casi per astensione della difesa; nonché dal 21 febbraio 2019 al 18 aprile 2019, per legittimo impedimento), il termine di anni sette e mesi sei (art. 157 e 161 cod. pen.) decorrente dal 7 aprile 2013 (data dei commessi reati) non era di certo spirato il 13 gennaio 2021, allorché è stata pronunciata la sentenza impugnata (dies che qui rileva, alla luce dell'inammissibilità dei ricorsi). 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ciascun ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Gli imputati devono essere, altresì, condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che si liquidano in complessivi euro 3.800,00 (tenuto conto dell'aumento di cui all'art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 8 2014, n. 55, atteso che il difensore ha assistito più soggetti aventi la stessa posizione processuale), oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusi