CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02253/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Messina ha confermato il giudizio di responsabilità reso in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per esercizio abusivo d'attività finanziaria, svolto in assenza di autorizzazione (art. 132 d. Igs. n. 385/1993), con condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo di ricorso, qui enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., col quale lamenta violazione di legge in relazione all'art. 132 del d. Igs. n. 385/1993, e vizio di motivazione. La Corte territoriale non si sarebbe confrontata con l'eccezione difensiva tesa a rimarcare come l'imputato abbia posto in essere la condotta contestatagli unicamente nei riguardi della parte civile. In tal modo, i Giudici d'appello avrebbero violato sia la disposizione di legge indicata - che richiede, ai fini dell'integrazione della fattispecie, che la condotta di abusivo esercizio d'attività finanziaria sia rivolta «nei confronti del pubblico» - sia l'orientamento interpretativo della Corte di cassazione, secondo cui la destinazione al pubblico ricorre allorquando l'attività finanziaria sia rivolta a un numero potenzialmente illimitato di soggetti. Il vizio di motivazione è sollevato per avere i Giudici d'appello ritenuto ininfluente che la condotta illecita fosse stata rivolta nei confronti della sola parte civile, pur dopo espressa indicazione di precipua giurisprudenza (Sez. 5, n. 18317 del 16/12/2016, dep. 2017, Kienesberger, Rv. 269616-01) incentrata sulla necessità, ai fini dell'integrazione della fattispecie di esercizio abusivo d'attività finanziaria, che l'attività finanziaria, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di destinatari, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Sia la censura di erronea interpretazione dell'art. 132 d.lgs. 385 del 1993, sia quella incentrata sul vizio motivazionale dell'impugnata sentenza sono condivisibili. Per quel che ha riguardo al primo profilo, va osservato che l'eccezione difensiva concernente l'errata interpretazione, fornita dalla Corte territoriale, del requisito dello svolgimento dell'attività «nei confronti del pubblico» trova conferma nell'elaborazione ermeneutica offerta da questa Corte sul punto (a far tempo da Sez. V, n. 27246 del 29/05/2013, Federici, Rv. 255443, dove si affronta il problema del requisito in parola a fronte di una tecnica di redazione, diffusa nel settore del diritto penale economico, di incriminazione cd. per rinvio, e cioè mediante la rinuncia a descrivere compiutamente l'essenza della condotta vietata). A tal proposito, è stato statuito che «commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all'art. 132 d. Igs. del 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte di finanziamento, previste dall'art. 106 del medesimo decreto, inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di destinatari, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti e sia svolta professionalmente, ovvero in modo continuativo e non occasionale, non essendo invece necessario il perseguimento di uno scopo di lucro o, comunque, di un obiettivo di economicità» (Sez. 5, 18317 del 16/12/2016, dep. 2017, Kienesberger, Rv. 269616 - 01; successivamente, Sez. 5, n. 25815 del 27/01/2020, Infusini, Rv. 279464 - 01). Come chiaramente illustrato nelle decisioni riportate, il requisito della pubblicità - trovando la propria ratio nella volontà legislativa di tutelare il corretto funzionamento del mercato, dei risparmiatori e degli investitori - impone che l'attività finanziaria miri a raggiungere una platea potenzialmente illimitata di soggetti; nella fattispecie oggetto della prima decisione citata, ad esempio, l'abusiva attività finanziaria era stata rivolta a una cerchia, sì, ristretta, ma pur sempre costituita da un numero potenzialmente illimitato di soggetti appartenenti alle minoranze linguistiche degli altoatesini di lingua tedesca o ladina. Ebbene, il requisito della pubblicità, richiesto dal citato art. 132, per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, non ricorre nella fattispecie concreta sottoposta all'esame di questo Collegio, posto che la Corte territoriale, aderendo alla ricostruzione prospettata dal Giudice di primo grado, narra esplicitamente di un «reato commesso ai danni del Petrantoni», al quale l'imputato aveva «suggerito numerose occasioni d'investimento, in forza della sua esperienza nel settore creditizio». La motivazione assume evidenti tratti di illogicità, allorché la Corte territoriale, dopo aver citato expressis verbis decisioni della Cassazione in cui il pubblico è stato inteso «nel senso di soggetti quantitativamente non predeterminati», ha poi affermato l'irrilevanza del fatto che «l'Incoronato abbia posto in essere l'attività a lui attribuita solo ed esclusivamente nei confronti del Pierantoni, sussistendo, anche in tale ipotesi, gli elementi necessari a configurare ...una concreta attività di intermediazione di cui l'Incoronato era tramite». Non risultando dagli atti una più generale attività illecita d'intermediazione ascrivibile all'imputato, rivolta a un numero non predeterminato di soggetti (cfr., sul punto, Sez. 5, n. 25160 del 16/01/2015, Orsi, Rv., 265299, p. 9-10, per la fattispecie di condotte accertate nell'ambito dei rapporti del soggetto attivo con un unico cliente, ma rivelatrici di una più generale attività di illecita intermediazione finanziaria; v. anche Sez. 5, n. 37528 del 22/10/2020, Kluzer, Rv. 280109), non può che condividersi la censura d'illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza lamentata dal ricorrente. 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di a