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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 17234/2022

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19 ORDINANZA sul ricorso 18853/2016 proposto da: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l' Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale di CA.BO.SA .

S.r.l. e cessionario del credito, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l' Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente al ricorso incidentale- avverso la sentenza n. 368/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 20/01/2016; E sul ricorso riunito 28771/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale della società CA.BO.SA., S.r.l. e di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - Contro Agenzia per le erogazioni in agricoltura ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l' Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ape legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2720/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata 11 19/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dalla cons.

I0FRIDA GIULIA. [OSCURATO:PERSONA] In relazione al presente proc.to n. 18853/2016, la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 368/2016, depositata il 20/1/2016 - in controversia inerente a una opposizione promossa da [OSCURATO:PERSONA] avverso decreto ingiuntivo del 2005, con il quale si era ingiunto alla stessa il pagamento a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA] (società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA], già «amministrata di fatto» dal Ninivaggi, secondo quanto riportato nel presente ricorso), di C 2.357.607,83, oltre interessi, a titolo di aiuti al consumo d'olio d'oliva per il periodo giugno/settembre 1992, ai sensi del Regolamento CEE 2677/1985, giudizio nel quale era intervenuto volontariamente il Ninivaggi in proprio, quale cessionario del credito, - ha confermato la decisione di primo grado, del 2010, che aveva, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocata l'ingiunzione opposta, respinto la domanda proposta dal Ninivaggi in proprio (stante il divieto di cessione dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] e l'invalidità della cessione del credito al Ninivaggi del 1993), riducendo il periodo di decorrenza degli interessi di mora (dal 6/5/2002) e così condannando [OSCURATO:PERSONA] al versamento a Ninivagi, quale procuratore speciale di CA.BO.SA., della somma di C 1.397.004,54, oltre interessi legali dal 6/5/2002 al soddisfo.

La Corte di merito, in particolare, respingendo il gravame proposto dal Ninivaggi ha rilevato che, in punto di difetto di legittimazione del Ninivaggi, per inefficacia della procura conferitagli nel 2001 a seguito di estinzione, a causa della cancellazione dal Registro delle Imprese nel luglio 2003, della [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] (la quale aveva allegato la visura camerale della società nel corso del giudizio di appello, deducendo che, nel bilancio finale di liquidazione della CA.BO.SA ., approvato il 30/6/2003, non risultava alcuna posta contabile relativa al credito vantato dalla società verso [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe dovuto proporre, al fine di evitare la formazione di giudicato interno, specifica impugnazione ed essa aveva invece sollevato la questione solo in comparsa conclusionale.

La Corte ha poi respinto le doglianze dell'appellante Ninivaggi in punto di improcedibilità dell'opposizione ex art.645 c.p.c. e di decorrenza degli interessi di mora (non potendo, come correttamente ritenuto dal Tribunale, rilevare il previo atto di costituzione in mora del 1993, non essendo il credito certo, liquido ed esigibile all'epoca).

Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA]-Agenzia per le erogazioni in agricoltura propone ricorso per cassazione, notificato il 20/7/2016, affidato a cinque, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore speciale a esigere somme vantate, verso [OSCURATO:PERSONA], da CA.BO.SA., [OSCURATO:PERSONA] sabini srl, e cessionario del credito (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in due motivi, notificato il 27-28/9/2016).

La ricorrente ha replicato con controricorso all'avverso ricorso incidentale.

Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.

In relazione al distinto presente Proc.to n. 2877/2019, la Corte d'appello di Roma con sentenza n. 2720/2019, depositata il 19/4/2019, in controversia concernente opposizione all'esecuzione promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore speciale della CA.BO.SA . srl, in relazione a credito precettato pari ad C 1.762.256,00, derivante da titolo esecutivo costituito dalla sentenza provvisoriamente esecutiva n. 12276/2010 del Tribunale di Roma (con la quale era stata parzialmente accolta la domanda proposta dal Ninivaggi, non in proprio ma quale procuratore speciale della CA.BO.SA . srl, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad un credito a titolo di «aiuto al consumo di olio d'oliva» relativo al periodo giugno - settembre 1992), medio tempore confermata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza n. 386/2016 (essendo pendente ricorso per cassazione avverso quest'ultima pronuncia), ha dichiarato l'inesistenza del titolo esecutivo azionato dal Ninivaggi.

In sede di opposizione all'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito l'inesistenza della sentenza del Tribunale di Roma del 2010, in quanto emessa su ricorso, ex art.633 c.p.c., di un soggetto giuridico già estintosi anteriormente (essendo stata la pretesa azionata, nel 2005, dal Ninivaggi in qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA], società cancellata dal Registro delle Imprese dal 30 luglio 2003, con effetto estintivo, ex art.2495 c.c. come riformulato dall'art.4 d.lgs. 6/2003, entrato in vigore 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), oltre che il difetto di legittimazione attiva e la nullità della procura alle liti.

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la Corte d'appello, ritenuto ammissibile, ex art.342 c.p.c., il gravame di [OSCURATO:PERSONA], lo ha accolto, rilevando che la questione dell'avvenuta cancellazione della società CA.BO.SA ., sin dalla fase antecedente l'instaurazione del giudizio dinanzi al Tribunale, definito in primo grado con la sentenza, provvisoriamente esecutiva, del 2010, poteva essere dedotta in sede di opposizione all'esecuzione ed era anche fondata, atteso che, essendo stata la società cancellata sin dal luglio 2003, era sopravvenuta l'inefficacia della procura speciale, a suo tempo dalla stessa rilasciata a favore del Ninivaggi, con conseguente improponibilità della domanda giudiziale (non operando l'ipotesi derogatoria all'estinzione del mandato per morte del mandante di cui all'art.1723, comma 2, c.c., in quanto la procura all'incasso non risultava essere stata conferita anche nell'interesse del mandatario perché l'interesse non poteva dedursi dalla cessione del credito in favore del Ninivaggi, trattandosi di cessione invalida ed inefficace, per contrarietà al divieto di cessione dei crediti verso [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], sancito daWart.2, commi 1 e 3, DPR 727/1974, come già statuito dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 12276/2010) e la sentenza, emessa nei confronti di soggetto estinto e quindi inesistente, era da considerarsi a sua volta inesistente.

Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale a esigere somme vantate, verso [OSCURATO:PERSONA], da CA.BO.SA., [OSCURATO:PERSONA] srl, nonché di procuratore speciale di «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], «soci mediati» della CA.BO.SA .», propone ricorso per cassazione, notificato il 25-26/9/2019, affidato a tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]-Agenzia per le erogazioni in agricoltura (che resiste con controricorso, notificato il 4/11/2019).

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie nei due giudizi.

Con ordinanza interlocutoria n. 20603/21 di questa Corte, è stata disposto il rinvio a N.R. del ricorso iscritto al n.R.G. 28771/2019, al fine di consentirne la trattazione congiunta con il ricorso iscritto al n R.G. 18853/2016. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va disposta la riunione dei due procedimenti (quello n. 28771/19 a quello n. 18853/2016), ex art.273 c.p.c., vertendo gli stessi tra le stesse parti e su questioni connesse (avendo ad oggetto: il primo giudizio, l'impugnazione della decisione della Corte d'appello del 2016 che ha confermato la decisione di primo grado n. 11069 del 2010, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in relazione al credito azionato dal Ninivagggi, nella qualità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; il secondo giudizio, l'impugnazione della sentenza del 2019 della Corte d'appello, che, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ha dichiarato l'inesistenza della sentenza del Tribunale n. 11069/2010).

2. Nel proc.to n. 18853/2016, la ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] lamenta: a) con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art.360 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt.161, comma 2, 132 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto non sindacabile l'eccezione di inesistenza del titolo esecutivo, vale a dire la sentenza di primo grado del 2010, stante l'estinzione della società ricorrente in sede monitoria ben prima del deposito del ricorso ex art.633 c.p.c., e la conseguente perdita di efficacia della procura speciale rilasciata al Ninivaggi, per effetto dell'intervenuto giudicato implicito sulla legittimazione sostanziale e processuale della controparte , malgrado si fosse in presenza di un vizio abnorme rilevabile d'ufficio; b) con il secondo motivo, la nullità della sentenza e/o del procedimento, ex art.360 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt.329 c.p.c. e 2909 c.c., per avere ritenuto la Corte d'appello non rilevabile d'ufficio un vizio di inesistenza della sentenza di primo grado, insuscettibile di sanatoria; c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2945, comma 2, c.c., 81, 633, 474 e 475 c.p.c., atteso che, essendo stata la società cancellata dal [OSCURATO:PERSONA] nel luglio 2003, la stessa, al momento del deposito del ricorso per ingiunzione, aveva già cessato di esistere, essendosi estinta dal 1°/1/2004, per effetto del nuovo art.2945, comma 2, cc., come modificato dall'at.3 d.lgs. 6/2003; d) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.78 e 81 c.p.c., nonché 2945, 1388 e 2266 c.c., in relazione alla perdita di efficacia della procura speciale ad esigere le somme, spettando al più la legittimazione al curatore speciale nominato su richiesta dello stesso Ninivaggi, ex art.78 c.p.c., con decreto del Tribunale di Roma del 2011; e) con il quinto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.83 c.p.c., in punto di mancata declaratoria di nullità della procura speciale alle liti, rilasciata dal Ninivaggi al difensore.

Il ricorrente incidentale Ninivaggi lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., dell'art.9, par.3 del Regolamento CEE n. 2677/1985 e, con il secondo motivo, la violazione, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., dell'art.1219 c.c.., in punto di perfezionamento del credito al febbraio 1993, stante l'esito positivo del c.d. doppio controllo, e di conseguente mancato accoglimento del motivo di appello concernente la decorrenza degli interessi legali, dal maggio 2003 anziché dal 20/11/1993, data della diffida inoltrata, ai fini della costituzione in mora, ad [OSCURATO:PERSONA] dalla società [OSCURATO:SOCIETA] originaria titolare del credito.

3. Nel riunito proc.t n. 28771/2019, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 nn. 3,4 e 5 c.p.c., degli artt.1723, comma 2, e 2495 c.c., 115 c.p.c. , per non avere la Corte di merito rilevato che la decisione di primo grado era stata emessa non in favore della CA.BO.SA. ma in favore del Ninivaggi, quale soggetto legittimato alla riscossione dei credito, ex art.1723, comma 2, c.c., con mandato irrevocabile «in funzione di garanzia»; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 nn. 3,4 e 5 c.p.c., degli artt.161, 157, 342, 346, 348 bis c.p.c. e 2495, nel testo ratione temporis vigente, c.c., in punto di legittimatio ad causam, non attinente al merito della causa, con preclusione per giudicato interno, e di operatività del vecchio disposto dell'art.2945 c.c., essendo stata la società CA.BO.SA. cancellata nel luglio 2003, prima dell'entrata in vigore dell'art.4 d.lgs. 6/2003; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.360 nn. 3,4 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 1704, 1723, comma secondo, 1260, 2909 e 2945 «ante riforma» c.c., considerato che l'azione era stata promossa dal Ninivaggi in forza di un mandato irrevocabile all'incasso in rem propriam, rilasciato dalla CA.BO.SA., nell'interesse dello stesso Ninivaggi con funzione di garanzia (soddisfacimento del credito da lui vantato per gli esborsi sostenuti a favore della società mandante) per conseguire il credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione piena della volontà espressa dai soci della stessa CA.BO.SA ., subentrati nelle obbligazioni attive e passive della società.

4. Occorre, in generale, premettere che il giudice della opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere di ufficio la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dell'azione esecutiva, e della quale esso costituisce il presupposto.

Infatti, l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua sopravvenuta caducazione, che determinano la illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, possono essere rilevate di ufficio da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione in ogni stato e grado del giudizio, e anche per la prima volta nel giudizio di Cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva (v. fra le tante: Cass. 20789/2017; Cass. 15363/2011; Cass. 22430/2004; Cass. n. 7631/2002, Cass. n. 9293/2001, Cass. 3728/2000). 5 .In relazione, poi, alla questione, operante in relazione ad entrambi i procedimenti riuniti, del testo dell'art.2495 c.c. vigente ratione temporis, occorre rilevare quanto segue . [OSCURATO:PERSONA]., con le sentenze nn.4060/2010; 4061/2010 e 4062/2010, hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 10 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore».

In applicazione di tale principio, le S.U. hanno confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida, ai fini dell'esecuzione forzata, la notificazione del titolo esecutivo e del precetto eseguita, in data anteriore al 1° gennaio 2004, ad istanza di una società in nome collettivo, precedentemente cancellata dal registro delle imprese (con effetto estintivo dunque decorrente solo dal 1°/01/2004), nonché la notificazione dell'opposizione agli atti esecutivi proposta IO dal debitore nei confronti della medesima società, anch'essa in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, in quanto fino al gennaio 2004 le vicende processuali si erano regolarmente svolte nei confronti della società ancora in vita.

In sostanza, le Sezioni Unite hanno evidenziato che: 1) la novella di cui al d.lgs. 6/2003 ha abrogato il diritto vivente rappresentato dall'interpretazione offerta dall'art.2456 c.c. previgente, per cui la cancellazione non determina l'estinzione della società finche sussistono rapporti giuridici che la riguardano, in quanto il nuovo art.2495 c.c., nel ribadire quanto già disposto dall'art.2456 c.c. previgente, ha introdotto, per le società di capitali, una clausola di salvezza dell'effetto estintivo della cancellazione («ferma restando l'estinzione della società»); 2) per le società di persone, pur mancando nelle disposizioni di cui agli artt.2312 e 2324 c.c., la clausola di salvezza dell'effetto estintivo, presente nell'art.2495 c.c., e sebbene la cancellazione mantenga la tradizionale natura dichiarativa (e non valore costitutivo-estintivo), la novella del 2003 spiega un effetto «espansivo» e giustifica anche per esse una presunzione di estinzione anche laddove perdurino rapporti ed obbligazioni sociali; 3) la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina dunque ipso facto l'estinzione, avendo assunto la formalità della cancellazione, a seguito della vicenda riformatrice, la medesima efficacia costitutiva che per le società di capitali riveste la formalità dell'iscrizione (adozione del sistema della liquidazione «formale», indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici facenti capo alla società, per esigenza di certezza giuridica), e ciò, con un significativo mutamento di rotta rispetto all'orientamento giurisprudenziale prevalente sino ad allora, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo.

Le decisioni delle S.U. del 2010 hanno pertanto offerto una ricostruzione sistematica degli effetti della cancellazione della società dal Registro delle Imprese in un'ottica di uniforme trattamento delle società di capitali e delle società commerciali di persone.

Poiché, peraltro, al nuovo testo dell'art. 2495 c.c., introdotto con il d.lgs. 6/2003, entrato in vigore l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], (ed all'opzione per la natura costitutivo-estintiva) non è attribuibile natura interpretativa (come ritenuto invece da Cass. 25192/2008) della disciplina previgente, in mancanza di un'espressa previsione di legge (attesa l'ordinaria natura dichiarativa delle iscrizioni nel registro delle imprese, evincibile dall'art.2193 c.c.), ma natura innovativa ed ultrattiva, valendo solo dalla data di entrata in vigore della novella, le SS.UU. reputano che, non avendo esso efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004, l'estinzione opera solo a partire dalla predetta data. [OSCURATO:PERSONA]. sono nuovamente intervenute con le sentenze n. 6070/13; 6071/13 e 6072/13: «La cancellazione - volontaria - della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso».

In sostanza, a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese (e la disposizione non può, secondo la Corte, non essere estesa anche alle società di persone, determinandosi, dall'entrata in vigore della Novella del 2003, l'estinzione della società di capitali e la presunzione di estinzione della società di persone, salva prova contraria), viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, mentre, quanto alle sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i soci dei diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni creditorie incerte, la cui mancata liquidazione manifesta rinuncia.

Le Sezioni Unite, quanto agli effetti processuali, confermano il principio che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (ad eccezione della fictio iuris contemplata dall'art.10 L.F.), non potendo la società né validamente intraprendere una causa, né esservi convenuta.

Ove l'estinzione si verifichi nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall'art.299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società (fenomeno successorio «sui generis», stante il regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali, nelle differenti tipologie di società), ai sensi dell'art.110 cp.c. (disposizione questa contemplante il subentro nel processo del successore universale, idonea a ricomprendere qualsiasi causa -«per morte o per altra causa» - per la quale la parte venga meno), pur se estranei ai precedenti gradi di giudizio.

Qualora l'evento non sia fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando non sarebbe stato più possibile farlo constare in tali modi, e quindi quando, essendosi il precedente grado di giudizio svolto senza interruzione, il problema della sopravvenuta cancellazione si ponga nel passaggio al grado successivo, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto (vale a dire la, eccezionale, prosecuzione del processo, pur quando sia venuta meno la parte, se l'evento interruttivo non sia fatto constare nei modi di legge, a causa dell'esigenza di stabilità del processo) non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso, cosicché il giudizio di impugnazione deve essere sempre promosso, a pena di inammissibilità, da e contro i soggetti effettivamente legittimati ovvero della «giusta parte», essendosi in presenza di un giudizio che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il suo scopo.

Secondo la sentenza, l'onere in tal modo richiesto alla parte, che intenda dare inizio a un nuovo grado di giudizio, non è troppo gravoso, implicando i medesimi accertamenti circa la condizione soggettiva della controparte, normalmente richiesti al momento della introduzione di una lite; invero, l'evento estintivo in esame era la cancellazione della società dal registro delle imprese, oggetto di pubblicità legale, che impone di ritenere che i terzi ne siano conoscenza.

Nel 2014, le S.U.,riesaminati i diversi orientamenti giurisprudenziali succedutisi nel tempo (oscillanti tra gli antipodi dell'ultrattività del mandato e dell'inammissibilità dell'impugnazione) e mediando tra le contrapposte esigenze di tutela (della giusta parte o di chi abbia incolpevolmente ignorato l'evento), hanno affermato che, essendo l'incidenza sul processo degli eventi previsti nell'art. 299 c.p.c., (morte o perdita di capacità della parte) disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, con conseguente stabilizzazione della posizione giuridica della parte rappresentata (nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta procura speciale).

In estrema sintesi, le S.U. ancorano, ai fini dell'incidenza sul processo degli eventi interruttivi di cui all'art.299 c.p.c., al principio di ultrattività del mandato alla lite l'effetto di stabilizzazione della posizione giuridica di una società estinta, che solo grazie ad una fictio iuris viene considerata come ancora esistente rispetto alle altre parti ed al giudice.

E' stato dunque temperato il rigore del principio di diritto espresso, quanto agli effetti processuali dalla sentenza n. 6070/2013 delle S.U..

Alla luce dei suddetti principi di diritto, a fronte della originaria (prima, dunque, della instaurazione del ricorso introduttivo del giudizio, considerato anche che gli effetti della Novella del 2003 ed il nuovo art.2945 c.c. operano soltanto dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) o sopravvenuta (nel corso del giudizio, di primo grado, di appello, di legittimità) carenza di soggettività giuridica e di capacità processuale della società cancellata (e del potere di rappresentanza dell'ex-liquidatore o dell'ex amministratore, al di fuori di ipotesi di loro diretta e personale responsabilità), molteplici decisioni della Cass. si sono concluse con la declaratoria, anche d'ufficio, della inammissibilità del ricorso introduttivo, dell'appello o del ricorso per cassazione (proposto da o nei confronti della società estinta), in sede di legittimità, con conseguente cassazione della decisione impugnata senza rinvio, ex art.382 c.p.c. (Cass., 25.3.2015, n. 5951; Cass., 14.10.2015, n. 20625; Cass., 12.2.2016, n. 2878; Cass., 23.3.2016, n. 5736; Cass., 15.7.2016, n. 14611; Cass., 24.11.2016, n. 23951; ed altre succ.).

Per quanto qui interessa quindi, poiché, ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cui entrata in vigore è stata fissata al 1 gennaio 2004), l'iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l'estinzione della società, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti, l'effetto estintivo conseguente alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, per le cancellazioni che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova formulazione della norma, si produce a partire da quest'ultima data, il 1 gennaio 2004.

Nella specie la società Ca.Bo iSa. è stata cancellata nel luglio 2003 ma, quando è stata azionata la pretesa con il deposito del ricorso ex art.633 c.p.c., nel 2005, essa era già estinta, essendosi prodotto l'effetto estintivo alla luce del nuovo art. 2495 c.c. dall'i/1/2004, data di entrata in vigore della Novella.

6. Tanto premesso, la prima censura del ricorso n. 287772019, di rilievo pregiudiziale e quindi da esaminare per primo, è infondata.

Assume il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che la Corte d'appello avrebbe trascurato di dare rilievo al fatto che, nella specie, ad esso Ninivaggi era stata conferita non una semplice procura speciale ma un mandato all'incasso concluso anche nell'interesse del mandatario, come tale irrevocabile, sul quale non incideva, ex art. 1723 comma 2 c.c. la morte del mandante.

Ora, vi sono anzitutto profili di inammissibilità per difetto di specificità in quanto il testo della procura, autenticata dal [OSCURATO:PERSONA], del 2001 (rilasciata da CA.BO.SA . in liquidazione al Ninivaggi, già Presidente della [OSCURATO:SOCIETA], originaria titolare del credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], estintasi per fusione ed / incorporazione in CA.BO.SA . nel 1996) non è integralmente riprodotto in ricorso.

A pag. 20 e 21, vi è solo un estratto, dal quale si evincerebbe che essa veniva rilasciata «a garanzia ...di crediti futuri in contestazione», con conferimento di tutte le facoltà necessarie per l'espletamento del mandato «compreso quello di riscuotere e rilasciare quietanza, con la promozione anche di attività giudiziaria».

Il ricorrente deduce che le parti avrebbero così inteso definire il loro dare/avere e «giustificare le somme versate quale ulteriore credito del Ninivaggi nei confronti della società debitrice [OSCURATO:SOCIETA] per pareggiare le poste di bilancio».

Neppure viene riprodotto il testo del contratto di «mandato postalizzato del 19/6/2003» o della «ratifica effettuata nella procura all'incasso irrevocabile del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilasciata dai soci superstiti della [OSCURATO:SOCIETA]».

Deve in ogni caso rilevarsi che, come eccepito da [OSCURATO:PERSONA], anzitutto, nel mandato conferito nell'interesse del mandatario con attribuzione di procura, l'irrevocabilità del mandato è limitata al rapporto interno tra il mandante e il mandatario, sicché la validità del contratto concluso dal mandatario con il terzo resta subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza e all'assenza di revoca della procura (Cass. nn. 1388/1998, 7038/2015; Cass. 14782/2017, non massimata), essendo la procura un negozio unilaterale, recettizio ed astratto, essenzialmente revocabile in quanto assolutamente autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante, mentre l'irrevocabilità, prevista dall'art. 1723, comma 2, cod. civ., attiene al negozio gestorio medesimo e si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante e il mandatario: così, ne deriva che la natura irrevocabile del mandato in rem proriam non impedisce gli effetti della revoca della procura e l'inefficacia del contratto stipulato dal rappresentante senza poteri, atteso che la fonte dei poteri del rappresentante si deve ravvisare nella volontà dell'interessato, estrinsecatasi nella procura, e non anche nel mandato, contratto interno tra mandante e mandatario.

Si è ulteriormente chiarito (Cass. 10819/1996) che «nel mandato conferito nell'interesse del mandatario, in presenza di procura, l'irrevocabilità prevista dall'art. 1723, secondo comma, cod. civ. si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante e il mandatario e non è opponibile al terzo debitore, il quale, nell'ipotesi di mandato all'incasso, avuta comunicazione della revoca della procura (sempre possibile in base alla relativa disciplina, in quanto la procura è atto unilaterale recettizio ed astratto, assolutamente autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante), non è tenuto a corrispondere il pagamento al mandatario, non più legittimato ad agire in nome del mandante».

Nella specie, è intervenuta una causa di estinzione della procura del 2001, ai sensi dell'ar.1396 c.c., conseguente all'estinzione, con effetti dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell'ente rappresentato, ben prima dell'instaurazione, nel 2005, del rapporto processuale attinente al titolo esecutivo di formazione giudiziale opposto (con deposito del ricorso ex art.633 c.p.c.) .

Inoltre, con riguardo alla questione della permanenza del mandato, per effetto dell'art.1723, comma 2, c.c., alla della morte del mandante, esso avrebbe potuto riguardare, al più, gli aventi causa del mandante (i soci della società estinta) o lo stesso mandatario in proprio.

Ma l'azione proposta dal Ninivaggi in proprio era stata respinta, nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, già con la decisione del Tribunale del 2010, con statuizione non impugnata (avendo il solo Ninivaggi proposto appello con doglianze in rito, di improcedibilità dell'opposizione, e nel merito, limitatamente al periodo di decorrenza degli interessi dovuti sul credito azionato, con censure respinte con la sentenza della Corte d'appello del 2016, impugnata in cassazione, nel procedimento n. 18553/2016, limitatamente alla questione degli interessi ) e passata in giudicato.

Riguardo poi ai soci, il ricorrente richiama, nel ricorso, la produzione di un'ulteriore «procura» che gli sarebbe stata rilasciata - successivamente alla proposizione, nel 2005, della pretesa monitoria, opposta da [OSCURATO:PERSONA] - dai soci superstiti della CA.BO.SA. nel 2012, ma non indica specificamente quale fosse il contenuto di tale procura, con carenza di autosufficienza del ricorso.

Si dice solo (a pag. 24) che essa era depositata in primo grado insieme ad altra documentazione («all.ti 1,2,3,9 e 4»).

7. Il secondo motivo è infondato.

La Corte d'appello, pur essendo stato rilevato quale era stata l'esito dell'appello avverso la sentenza del 2010 (avendo la Corte d'appello ritenuto che la questione dell'inesistenza della sentenza di primo grado e del difetto dì legittimazione attiva del Nìnìvaggi, in qualità di procuratore speciale di CA.BO.SA ., per inefficacia della procura conferitagli nel 2001 a seguito di estinzione, per cancellazione dal Registro delle Imprese nel luglio 2003, della CA.BO.SA . srl, fosse stata tardivamente sollevata solo in comparsa conclusionale da [OSCURATO:PERSONA], la quale non aveva proposto appello necessario al fine di evitare la formazione di giudicato interno), ha ritenuto che ricorresse un'ipotesi di inesistenza della sentenza, insuscettibile di sanatoria e rilevabile d'ufficio anche in sede di opposizione all'esecuzione, in quanto la sentenza era stata emessa, nel 2010, nei confronti di soggetto giuridico, la società [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata dal procuratore speciale Ninivaggi, gia estinta dal gennaio 2004, prima di instaurazione del giudizio, nel 2005.

Ora, la Corte d'appello ha fatto applicazione di principio di diritto già espresso da questa Corte, con orientamento consolidato, secondo cui «oltre all'ipotesi espressamente prevista dall'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ. (mancanza della sottoscrizione del giudice), è possibile configurare altri casi di inesistenza della sentenza, tutte le volte che la stessa manchi di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, come nell'ipotesi di pronuncia resa nei con frontì di soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.

Tale inesistenza va rilevata d'ufficio e può essere fatta valere, anche al di fuori dell'impugnazione nello stesso processo, con una autonoma azione di accertamento, non soggetta a termini di prescrizione o di decadenza, ovvero con un'eccezione ed altresì in sede di opposizione all'esecuzione» (Cass.4616/1984; Cass. 12292/2001; il principio è ribadito in Cass.17060/2007: «È affetto da nullità assoluta e insanabile l'atto di citazione notificato al collegio dei liquidatori del concordato preventivo in quanto diretto ad un ente inesistente del tutto privo di soggettività giuridica autonoma rispetto a quella dei suoi componenti.

L'accertamento della predetta nullità in sede di legittimità comporta la cassazione della sentenza senza rinvio, attesa la radicale inidoneità dell'atto all'instaurazione del giudizio e l'inapplicabilità del principio della conversione della nullità della sentenza in motivo di gravame » e in Cass. 14360/2013: «La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte; ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso ») .

Con riguardo specifico all'ipotesi di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, prima dell'instaurazione del giudizio, ed alla sussistenza di un vizio insanabile originario del processo, si è affermato che «In tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, consegue l'annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito» (Cass. 5736/2016; con.

Cass.15844/2018; Cass. 23365/2019) .

8. Il terzo motivo è inammissibile.

Va rilevato il difetto di autosufficienza anche della predetta doglianza.

La Corte d'appello ha esaminato la questione della sopravvivenza del mandato all'incasso, rilevando che non poteva nella specie operare l'ipotesi derogatoria all'estinzione del mandato per morte del mandante di cui all'art.1723, comma 2, c.c., in quanto la procura all'incasso non risultava essere stata conferita anche nell'interesse del mandatario, perché l'interesse non poteva dedursi dalla cessione del credito in favore del Ninivaggi, trattandosi di cessione invalida ed inefficace, per contrarietà al divieto di cessione dei crediti verso [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], sancito dall'art.2, commi 1 e 3, DPR 727/1974, come già statuito dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 12276/2010, con statuizione passata in giudicato.

La doglíanza, del tutto generica, non offre ulteriori argomentazioni idonee a confutare la decisione della Corte d'appello

9. Di conseguenza, nel riunito proc.to 18553/2016, il ricorso dì [OSCURATO:PERSONA] va ritenuto ammissibile, in difetto di formazione di un giudicato interno, poiché il vizio radicale di costituzione del rapporto processuale (per essere stata l'azione promossa da soggetto non più esistente), insuscettibile dì sanatorìa, e la conseguente inesistenza della sentenza pronunciata (nei confronti del soggetto deceduto o estinto prima dell'inizio del giudizio) impedivano la stessa operatività della efficacia preclusiva del giudicato, essendo l'inesistenza rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e potendo essere fatta valere anche dopo il passaggio della decisione in giudicato formale, mediante azione dì accertamento negativo, ovvero in sede di opposizione all'esecuzione (Cass. 4616/1984; Cass. 12292/2001), e va accolto, in conseguenza del giudicato formatosi, con questa pronuncia, sulla decisione della Corte d'appello n. 2720/2019.

Va quindi cassata senza rinvio la sentenza impugnata della Corte d'appello n. 368/2016, perché il processo non poteva essere iniziato da parte del Ninivaggi, in qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA], soggetto giuridico estintosi dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], anteriormente all'instaurazione del giudizio, con conseguente inesistenza anche del decreto ingiuntivo opposto, assorbito il ricorso incidentale del Ninivaggì

10. Per tutto quanto sopra esposto, riunito al proc.t n. 18853/2016 quello n. 2877/2019, va respinto, nel proc.t n. 28771/2019, il ricorso del Ninivaggi, mentre, nel proc.to n. 18853/2016, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], va cassata senza rinvio la sentenza impugnata della Corte d'appello n. 368/2016, perché il processo non poteva essere ìnizìato da parte del Ninivaggi, in qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA], soggetto giuridico estintosi dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], anteriormente all'instaurazione del giudizio, assorbito il ricorso incidentale del Ninivaggi.

Le spese del presente giudizio dì legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, nei giudizi riuniti; nel proc.to n.

R.G. 18853/2016, vanno integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito, in considerazione di tutte le peculiarità della vicenda processuale.

PQM La Corte, riunito al proc.to n.R.G. 18853/2016 quello n.

R.G. 2877/2019: a) respinge, nel proc.to n. 28771/2019, il ricorso del Ninivaggi; b) accoglie, nel proc.to n. 18853/2016, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e cassa senza rinvio la sentenza impugnata della Corte d'appello n. 368/2016, assorbito il ricorso incidentale del Ninivaggi; c) dichiara, nel proc.to n.

R.G. 18853/2016, integralmente compensate tra le parti le spese relative al giudizio di merito; d) condanna il Ninivaggi, nei giudizi riuniti, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 12.000,00, a titolo di compensi, oltre C 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso 18853/2016 proposto da: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l' Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale di CA.BO.SA . S.r.l. e cessionario del credito, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l' Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente al ricorso incidentale- avverso la sentenza n. 368/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 20/01/2016; E sul ricorso riunito 28771/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale della società CA.BO.SA., S.r.l. e di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - Contro Agenzia per le erogazioni in agricoltura ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l' Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ape legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2720/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata 11 19/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dalla cons. I0FRIDA GIULIA. [OSCURATO:PERSONA] In relazione al presente proc.to n. 18853/2016, la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 368/2016, depositata il 20/1/2016 - in controversia inerente a una opposizione promossa da [OSCURATO:PERSONA] avverso decreto ingiuntivo del 2005, con il quale si era ingiunto alla stessa il pagamento a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA] (società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA], già «amministrata di fatto» dal Ninivaggi, secondo quanto riportato nel presente ricorso), di C 2.357.607,83, oltre interessi, a titolo di aiuti al consumo d'olio d'oliva per il periodo giugno/settembre 1992, ai sensi del Regolamento CEE 2677/1985, giudizio nel quale era intervenuto volontariamente il Ninivaggi in proprio, quale cessionario del credito, - ha confermato la decisione di primo grado, del 2010, che aveva, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocata l'ingiunzione opposta, respinto la domanda proposta dal Ninivaggi in proprio (stante il divieto di cessione dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] e l'invalidità della cessione del credito al Ninivaggi del 1993), riducendo il periodo di decorrenza degli interessi di mora (dal 6/5/2002) e così condannando [OSCURATO:PERSONA] al versamento a Ninivagi, quale procuratore speciale di CA.BO.SA., della somma di C 1.397.004,54, oltre interessi legali dal 6/5/2002 al soddisfo. La Corte di merito, in particolare, respingendo il gravame proposto dal Ninivaggi ha rilevato che, in punto di difetto di legittimazione del Ninivaggi, per inefficacia della procura conferitagli nel 2001 a seguito di estinzione, a causa della cancellazione dal Registro delle Imprese nel luglio 2003, della [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] (la quale aveva allegato la visura camerale della società nel corso del giudizio di appello, deducendo che, nel bilancio finale di liquidazione della CA.BO.SA ., approvato il 30/6/2003, non risultava alcuna posta contabile relativa al credito vantato dalla società verso [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe dovuto proporre, al fine di evitare la formazione di giudicato interno, specifica impugnazione ed essa aveva invece sollevato la questione solo in comparsa conclusionale. La Corte ha poi respinto le doglianze dell'appellante Ninivaggi in punto di improcedibilità dell'opposizione ex art.645 c.p.c. e di decorrenza degli interessi di mora (non potendo, come correttamente ritenuto dal Tribunale, rilevare il previo atto di costituzione in mora del 1993, non essendo il credito certo, liquido ed esigibile all'epoca). Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA]-Agenzia per le erogazioni in agricoltura propone ricorso per cassazione, notificato il 20/7/2016, affidato a cinque, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore speciale a esigere somme vantate, verso [OSCURATO:PERSONA], da CA.BO.SA., [OSCURATO:PERSONA] sabini srl, e cessionario del credito (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in due motivi, notificato il 27-28/9/2016). La ricorrente ha replicato con controricorso all'avverso ricorso incidentale. Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. In relazione al distinto presente Proc.to n. 2877/2019, la Corte d'appello di Roma con sentenza n. 2720/2019, depositata il 19/4/2019, in controversia concernente opposizione all'esecuzione promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore speciale della CA.BO.SA . srl, in relazione a credito precettato pari ad C 1.762.256,00, derivante da titolo esecutivo costituito dalla sentenza provvisoriamente esecutiva n. 12276/2010 del Tribunale di Roma (con la quale era stata parzialmente accolta la domanda proposta dal Ninivaggi, non in proprio ma quale procuratore speciale della CA.BO.SA . srl, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad un credito a titolo di «aiuto al consumo di olio d'oliva» relativo al periodo giugno - settembre 1992), medio tempore confermata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza n. 386/2016 (essendo pendente ricorso per cassazione avverso quest'ultima pronuncia), ha dichiarato l'inesistenza del titolo esecutivo azionato dal Ninivaggi. In sede di opposizione all'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito l'inesistenza della sentenza del Tribunale di Roma del 2010, in quanto emessa su ricorso, ex art.633 c.p.c., di un soggetto giuridico già estintosi anteriormente (essendo stata la pretesa azionata, nel 2005, dal Ninivaggi in qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA], società cancellata dal Registro delle Imprese dal 30 luglio 2003, con effetto estintivo, ex art.2495 c.c. come riformulato dall'art.4 d.lgs. 6/2003, entrato in vigore 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), oltre che il difetto di legittimazione attiva e la nullità della procura alle liti. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte d'appello, ritenuto ammissibile, ex art.342 c.p.c., il gravame di [OSCURATO:PERSONA], lo ha accolto, rilevando che la questione dell'avvenuta cancellazione della società CA.BO.SA ., sin dalla fase antecedente l'instaurazione del giudizio dinanzi al Tribunale, definito in primo grado con la sentenza, provvisoriamente esecutiva, del 2010, poteva essere dedotta in sede di opposizione all'esecuzione ed era anche fondata, atteso che, essendo stata la società cancellata sin dal luglio 2003, era sopravvenuta l'inefficacia della procura speciale, a suo tempo dalla stessa rilasciata a favore del Ninivaggi, con conseguente improponibilità della domanda giudiziale (non operando l'ipotesi derogatoria all'estinzione del mandato per morte del mandante di cui all'art.1723, comma 2, c.c., in quanto la procura all'incasso non risultava essere stata conferita anche nell'interesse del mandatario perché l'interesse non poteva dedursi dalla cessione del credito in favore del Ninivaggi, trattandosi di cessione invalida ed inefficace, per contrarietà al divieto di cessione dei crediti verso [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], sancito daWart.2, commi 1 e 3, DPR 727/1974, come già statuito dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 12276/2010) e la sentenza, emessa nei confronti di soggetto estinto e quindi inesistente, era da considerarsi a sua volta inesistente. Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale a esigere somme vantate, verso [OSCURATO:PERSONA], da CA.BO.SA., [OSCURATO:PERSONA] srl, nonché di procuratore speciale di «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], «soci mediati» della CA.BO.SA .», propone ricorso per cassazione, notificato il 25-26/9/2019, affidato a tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]-Agenzia per le erogazioni in agricoltura (che resiste con controricorso, notificato il 4/11/2019). Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie nei due giudizi. Con ordinanza interlocutoria n. 20603/21 di questa Corte, è stata disposto il rinvio a N.R. del ricorso iscritto al n.R.G. 28771/2019, al fine di consentirne la trattazione congiunta con il ricorso iscritto al n R.G. 18853/2016. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va disposta la riunione dei due procedimenti (quello n. 28771/19 a quello n. 18853/2016), ex art.273 c.p.c., vertendo gli stessi tra le stesse parti e su questioni connesse (avendo ad oggetto: il primo giudizio, l'impugnazione della decisione della Corte d'appello del 2016 che ha confermato la decisione di primo grado n. 11069 del 2010, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in relazione al credito azionato dal Ninivagggi, nella qualità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; il secondo giudizio, l'impugnazione della sentenza del 2019 della Corte d'appello, che, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ha dichiarato l'inesistenza della sentenza del Tribunale n. 11069/2010). 2. Nel proc.to n. 18853/2016, la ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] lamenta: a) con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art.360 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt.161, comma 2, 132 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto non sindacabile l'eccezione di inesistenza del titolo esecutivo, vale a dire la sentenza di primo grado del 2010, stante l'estinzione della società ricorrente in sede monitoria ben prima del deposito del ricorso ex art.633 c.p.c., e la conseguente perdita di efficacia della procura speciale rilasciata al Ninivaggi, per effetto dell'intervenuto giudicato implicito sulla legittimazione sostanziale e processuale della controparte , malgrado si fosse in presenza di un vizio abnorme rilevabile d'ufficio; b) con il secondo motivo, la nullità della sentenza e/o del procedimento, ex art.360 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt.329 c.p.c. e 2909 c.c., per avere ritenuto la Corte d'appello non rilevabile d'ufficio un vizio di inesistenza della sentenza di primo grado, insuscettibile di sanatoria; c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2945, comma 2, c.c., 81, 633, 474 e 475 c.p.c., atteso che, essendo stata la società cancellata dal [OSCURATO:PERSONA] nel luglio 2003, la stessa, al momento del deposito del ricorso per ingiunzione, aveva già cessato di esistere, essendosi estinta dal 1°/1/2004, per effetto del nuovo art.2945, comma 2, cc., come modificato dall'at.3 d.lgs. 6/2003; d) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.78 e 81 c.p.c., nonché 2945, 1388 e 2266 c.c., in relazione alla perdita di efficacia della procura speciale ad esigere le somme, spettando al più la legittimazione al curatore speciale nominato su richiesta dello stesso Ninivaggi, ex art.78 c.p.c., con decreto del Tribunale di Roma del 2011; e) con il quinto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.83 c.p.c., in punto di mancata declaratoria di nullità della procura speciale alle liti, rilasciata dal Ninivaggi al difensore. Il ricorrente incidentale Ninivaggi lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., dell'art.9, par.3 del Regolamento CEE n. 2677/1985 e, con il secondo motivo, la violazione, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., dell'art.1219 c.c.., in punto di perfezionamento del credito al febbraio 1993, stante l'esito positivo del c.d. doppio controllo, e di conseguente mancato accoglimento del motivo di appello concernente la decorrenza degli interessi legali, dal maggio 2003 anziché dal 20/11/1993, data della diffida inoltrata, ai fini della costituzione in mora, ad [OSCURATO:PERSONA] dalla società [OSCURATO:SOCIETA] originaria titolare del credito. 3. Nel riunito proc.t n. 28771/2019, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 nn. 3,4 e 5 c.p.c., degli artt.1723, comma 2, e 2495 c.c., 115 c.p.c. , per non avere la Corte di merito rilevato che la decisione di primo grado era stata emessa non in favore della CA.BO.SA. ma in favore del Ninivaggi, quale soggetto legittimato alla riscossione dei credito, ex art.1723, comma 2, c.c., con mandato irrevocabile «in funzione di garanzia»; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 nn. 3,4 e 5 c.p.c., degli artt.161, 157, 342, 346, 348 bis c.p.c. e 2495, nel testo ratione temporis vigente, c.c., in punto di legittimatio ad causam, non attinente al merito della causa, con preclusione per giudicato interno, e di operatività del vecchio disposto dell'art.2945 c.c., essendo stata la società CA.BO.SA. cancellata nel luglio 2003, prima dell'entrata in vigore dell'art.4 d.lgs. 6/2003; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.360 nn. 3,4 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 1704, 1723, comma secondo, 1260, 2909 e 2945 «ante riforma» c.c., considerato che l'azione era stata promossa dal Ninivaggi in forza di un mandato irrevocabile all'incasso in rem propriam, rilasciato dalla CA.BO.SA., nell'interesse dello stesso Ninivaggi con funzione di garanzia (soddisfacimento del credito da lui vantato per gli esborsi sostenuti a favore della società mandante) per conseguire il credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione piena della volontà espressa dai soci della stessa CA.BO.SA ., subentrati nelle obbligazioni attive e passive della società. 4. Occorre, in generale, premettere che il giudice della opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere di ufficio la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dell'azione esecutiva, e della quale esso costituisce il presupposto. Infatti, l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua sopravvenuta caducazione, che determinano la illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, possono essere rilevate di ufficio da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione in ogni stato e grado del giudizio, e anche per la prima volta nel giudizio di Cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva (v. fra le tante: Cass. 20789/2017; Cass. 15363/2011; Cass. 22430/2004; Cass. n. 7631/2002, Cass. n. 9293/2001, Cass. 3728/2000). 5 .In relazione, poi, alla questione, operante in relazione ad entrambi i procedimenti riuniti, del testo dell'art.2495 c.c. vigente ratione temporis, occorre rilevare quanto segue . [OSCURATO:PERSONA]., con le sentenze nn.4060/2010; 4061/2010 e 4062/2010, hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 10 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore». In applicazione di tale principio, le S.U. hanno confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida, ai fini dell'esecuzione forzata, la notificazione del titolo esecutivo e del precetto eseguita, in data anteriore al 1° gennaio 2004, ad istanza di una società in nome collettivo, precedentemente cancellata dal registro delle imprese (con effetto estintivo dunque decorrente solo dal 1°/01/2004), nonché la notificazione dell'opposizione agli atti esecutivi proposta IO dal debitore nei confronti della medesima società, anch'essa in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, in quanto fino al gennaio 2004 le vicende processuali si erano regolarmente svolte nei confronti della società ancora in vita. In sostanza, le Sezioni Unite hanno evidenziato che: 1) la novella di cui al d.lgs. 6/2003 ha abrogato il diritto vivente rappresentato dall'interpretazione offerta dall'art.2456 c.c. previgente, per cui la cancellazione non determina l'estinzione della società finche sussistono rapporti giuridici che la riguardano, in quanto il nuovo art.2495 c.c., nel ribadire quanto già disposto dall'art.2456 c.c. previgente, ha introdotto, per le società di capitali, una clausola di salvezza dell'effetto estintivo della cancellazione («ferma restando l'estinzione della società»); 2) per le società di persone, pur mancando nelle disposizioni di cui agli artt.2312 e 2324 c.c., la clausola di salvezza dell'effetto estintivo, presente nell'art.2495 c.c., e sebbene la cancellazione mantenga la tradizionale natura dichiarativa (e non valore costitutivo-estintivo), la novella del 2003 spiega un effetto «espansivo» e giustifica anche per esse una presunzione di estinzione anche laddove perdurino rapporti ed obbligazioni sociali; 3) la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina dunque ipso facto l'estinzione, avendo assunto la formalità della cancellazione, a seguito della vicenda riformatrice, la medesima efficacia costitutiva che per le società di capitali riveste la formalità dell'iscrizione (adozione del sistema della liquidazione «formale», indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici facenti capo alla società, per esigenza di certezza giuridica), e ciò, con un significativo mutamento di rotta rispetto all'orientamento giurisprudenziale prevalente sino ad allora, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo. Le decisioni delle S.U. del 2010 hanno pertanto offerto una ricostruzione sistematica degli effetti della cancellazione della società dal Registro delle Imprese in un'ottica di uniforme trattamento delle società di capitali e delle società commerciali di persone. Poiché, peraltro, al nuovo testo dell'art. 2495 c.c., introdotto con il d.lgs. 6/2003, entrato in vigore l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], (ed all'opzione per la natura costitutivo-estintiva) non è attribuibile natura interpretativa (come ritenuto invece da Cass. 25192/2008) della disciplina previgente, in mancanza di un'espressa previsione di legge (attesa l'ordinaria natura dichiarativa delle iscrizioni nel registro delle imprese, evincibile dall'art.2193 c.c.), ma natura innovativa ed ultrattiva, valendo solo dalla data di entrata in vigore della novella, le SS.UU. reputano che, non avendo esso efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004, l'estinzione opera solo a partire dalla predetta data. [OSCURATO:PERSONA]. sono nuovamente intervenute con le sentenze n. 6070/13; 6071/13 e 6072/13: «La cancellazione - volontaria - della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso». In sostanza, a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese (e la disposizione non può, secondo la Corte, non essere estesa anche alle società di persone, determinandosi, dall'entrata in vigore della Novella del 2003, l'estinzione della società di capitali e la presunzione di estinzione della società di persone, salva prova contraria), viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, mentre, quanto alle sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i soci dei diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni creditorie incerte, la cui mancata liquidazione manifesta rinuncia. Le Sezioni Unite, quanto agli effetti processuali, confermano il principio che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (ad eccezione della fictio iuris contemplata dall'art.10 L.F.), non potendo la società né validamente intraprendere una causa, né esservi convenuta. Ove l'estinzione si verifichi nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall'art.299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società (fenomeno successorio «sui generis», stante il regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali, nelle differenti tipologie di società), ai sensi dell'art.110 cp.c. (disposizione questa contemplante il subentro nel processo del successore universale, idonea a ricomprendere qualsiasi causa -«per morte o per altra causa» - per la quale la parte venga meno), pur se estranei ai precedenti gradi di giudizio. Qualora l'evento non sia fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando non sarebbe stato più possibile farlo constare in tali modi, e quindi quando, essendosi il precedente grado di giudizio svolto senza interruzione, il problema della sopravvenuta cancellazione si ponga nel passaggio al grado successivo, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto (vale a dire la, eccezionale, prosecuzione del processo, pur quando sia venuta meno la parte, se l'evento interruttivo non sia fatto constare nei modi di legge, a causa dell'esigenza di stabilità del processo) non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso, cosicché il giudizio di impugnazione deve essere sempre promosso, a pena di inammissibilità, da e contro i soggetti effettivamente legittimati ovvero della «giusta parte», essendosi in presenza di un giudizio che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il suo scopo. Secondo la sentenza, l'onere in tal modo richiesto alla parte, che intenda dare inizio a un nuovo grado di giudizio, non è troppo gravoso, implicando i medesimi accertamenti circa la condizione soggettiva della controparte, normalmente richiesti al momento della introduzione di una lite; invero, l'evento estintivo in esame era la cancellazione della società dal registro delle imprese, oggetto di pubblicità legale, che impone di ritenere che i terzi ne siano conoscenza. Nel 2014, le S.U.,riesaminati i diversi orientamenti giurisprudenziali succedutisi nel tempo (oscillanti tra gli antipodi dell'ultrattività del mandato e dell'inammissibilità dell'impugnazione) e mediando tra le contrapposte esigenze di tutela (della giusta parte o di chi abbia incolpevolmente ignorato l'evento), hanno affermato che, essendo l'incidenza sul processo degli eventi previsti nell'art. 299 c.p.c., (morte o perdita di capacità della parte) disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, con conseguente stabilizzazione della posizione giuridica della parte rappresentata (nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta procura speciale). In estrema sintesi, le S.U. ancorano, ai fini dell'incidenza sul processo degli eventi interruttivi di cui all'art.299 c.p.c., al principio di ultrattività del mandato alla lite l'effetto di stabilizzazione della posizione giuridica di una società estinta, che solo grazie ad una fictio iuris viene considerata come ancora esistente rispetto alle altre parti ed al giudice. E' stato dunque temperato il rigore del principio di diritto espresso, quanto agli effetti processuali dalla sentenza n. 6070/2013 delle S.U.. Alla luce dei suddetti principi di diritto, a fronte della originaria (prima, dunque, della instaurazione del ricorso introduttivo del giudizio, considerato anche che gli effetti della Novella del 2003 ed il nuovo art.2945 c.c. operano soltanto dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) o sopravvenuta (nel corso del giudizio, di primo grado, di appello, di legittimità) carenza di soggettività giuridica e di capacità processuale della società cancellata (e del potere di rappresentanza dell'ex-liquidatore o dell'ex amministratore, al di fuori di ipotesi di loro diretta e personale responsabilità), molteplici decisioni della Cass. si sono concluse con la declaratoria, anche d'ufficio, della inammissibilità del ricorso introduttivo, dell'appello o del ricorso per cassazione (proposto da o nei confronti della società estinta), in sede di legittimità, con conseguente cassazione della decisione impugnata senza rinvio, ex art.382 c.p.c. (Cass., 25.3.2015, n. 5951; Cass., 14.10.2015, n. 20625; Cass., 12.2.2016, n. 2878; Cass., 23.3.2016, n. 5736; Cass., 15.7.2016, n. 14611; Cass., 24.11.2016, n. 23951; ed altre succ.). Per quanto qui interessa quindi, poiché, ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cui entrata in vigore è stata fissata al 1 gennaio 2004), l'iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l'estinzione della società, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti, l'effetto estintivo conseguente alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, per le cancellazioni che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova formulazione della norma, si produce a partire da quest'ultima data, il 1 gennaio 2004. Nella specie la società Ca.Bo iSa. è stata cancellata nel luglio 2003 ma, quando è stata azionata la pretesa con il deposito del ricorso ex art.633 c.p.c., nel 2005, essa era già estinta, essendosi prodotto l'effetto estintivo alla luce del nuovo art. 2495 c.c. dall'i/1/2004, data di entrata in vigore della Novella. 6. Tanto premesso, la prima censura del ricorso n. 287772019, di rilievo pregiudiziale e quindi da esaminare per primo, è infondata. Assume il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che la Corte d'appello avrebbe trascurato di dare rilievo al fatto che, nella specie, ad esso Ninivaggi era stata conferita non una semplice procura speciale ma un mandato all'incasso concluso anche nell'interesse del mandatario, come tale irrevocabile, sul quale non incideva, ex art. 1723 comma 2 c.c. la morte del mandante. Ora, vi sono anzitutto profili di inammissibilità per difetto di specificità in quanto il testo della procura, autenticata dal [OSCURATO:PERSONA], del 2001 (rilasciata da CA.BO.SA . in liquidazione al Ninivaggi, già Presidente della [OSCURATO:SOCIETA], originaria titolare del credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], estintasi per fusione ed / incorporazione in CA.BO.SA . nel 1996) non è integralmente riprodotto in ricorso. A pag. 20 e 21, vi è solo un estratto, dal quale si evincerebbe che essa veniva rilasciata «a garanzia ...di crediti futuri in contestazione», con conferimento di tutte le facoltà necessarie per l'espletamento del mandato «compreso quello di riscuotere e rilasciare quietanza, con la promozione anche di attività giudiziaria». Il ricorrente deduce che le parti avrebbero così inteso definire il loro dare/avere e «giustificare le somme versate quale ulteriore credito del Ninivaggi nei confronti della società debitrice [OSCURATO:SOCIETA] per pareggiare le poste di bilancio». Neppure viene riprodotto il testo del contratto di «mandato postalizzato del 19/6/2003» o della «ratifica effettuata nella procura all'incasso irrevocabile del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilasciata dai soci superstiti della [OSCURATO:SOCIETA]». Deve in ogni caso rilevarsi che, come eccepito da [OSCURATO:PERSONA], anzitutto, nel mandato conferito nell'interesse del mandatario con attribuzione di procura, l'irrevocabilità del mandato è limitata al rapporto interno tra il mandante e il mandatario, sicché la validità del contratto concluso dal mandatario con il terzo resta subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza e all'assenza di revoca della procura (Cass. nn. 1388/1998, 7038/2015; Cass. 14782/2017, non massimata), essendo la procura un negozio unilaterale, recettizio ed astratto, essenzialmente revocabile in quanto assolutamente autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante, mentre l'irrevocabilità, prevista dall'art. 1723, comma 2, cod. civ., attiene al negozio gestorio medesimo e si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante e il mandatario: così, ne deriva che la natura irrevocabile del mandato in rem proriam non impedisce gli effetti della revoca della procura e l'inefficacia del contratto stipulato dal rappresentante senza poteri, atteso che la fonte dei poteri del rappresentante si deve ravvisare nella volontà dell'interessato, estrinsecatasi nella procura, e non anche nel mandato, contratto interno tra mandante e mandatario. Si è ulteriormente chiarito (Cass. 10819/1996) che «nel mandato conferito nell'interesse del mandatario, in presenza di procura, l'irrevocabilità prevista dall'art. 1723, secondo comma, cod. civ. si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante e il mandatario e non è opponibile al terzo debitore, il quale, nell'ipotesi di mandato all'incasso, avuta comunicazione della revoca della procura (sempre possibile in base alla relativa disciplina, in quanto la procura è atto unilaterale recettizio ed astratto, assolutamente autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante), non è tenuto a corrispondere il pagamento al mandatario, non più legittimato ad agire in nome del mandante». Nella specie, è intervenuta una causa di estinzione della procura del 2001, ai sensi dell'ar.1396 c.c., conseguente all'estinzione, con effetti dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell'ente rappresentato, ben prima dell'instaurazione, nel 2005, del rapporto processuale attinente al titolo esecutivo di formazione giudiziale opposto (con deposito del ricorso ex art.633 c.p.c.) . Inoltre, con riguardo alla questione della permanenza del mandato, per effetto dell'art.1723, comma 2, c.c., alla della morte del mandante, esso avrebbe potuto riguardare, al più, gli aventi causa del mandante (i soci della società estinta) o lo stesso mandatario in proprio. Ma l'azione proposta dal Ninivaggi in proprio era stata respinta, nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, già con la decisione del Tribunale del 2010, con statuizione non impugnata (avendo il solo Ninivaggi proposto appello con doglianze in rito, di improcedibilità dell'opposizione, e nel merito, limitatamente al periodo di decorrenza degli interessi dovuti sul credito azionato, con censure respinte con la sentenza della Corte d'appello del 2016, impugnata in cassazione, nel procedimento n. 18553/2016, limitatamente alla questione degli interessi ) e passata in giudicato. Riguardo poi ai soci, il ricorrente richiama, nel ricorso, la produzione di un'ulteriore «procura» che gli sarebbe stata rilasciata - successivamente alla proposizione, nel 2005, della pretesa monitoria, opposta da [OSCURATO:PERSONA] - dai soci superstiti della CA.BO.SA. nel 2012, ma non indica specificamente quale fosse il contenuto di tale procura, con carenza di autosufficienza del ricorso. Si dice solo (a pag. 24) che essa era depositata in primo grado insieme ad altra documentazione («all.ti 1,2,3,9 e 4»). 7. Il secondo motivo è infondato. La Corte d'appello, pur essendo stato rilevato quale era stata l'esito dell'appello avverso la sentenza del 2010 (avendo la Corte d'appello ritenuto che la questione dell'inesistenza della sentenza di primo grado e del difetto dì legittimazione attiva del Nìnìvaggi, in qualità di procuratore speciale di CA.BO.SA ., per inefficacia della procura conferitagli nel 2001 a seguito di estinzione, per cancellazione dal Registro delle Imprese nel luglio 2003, della CA.BO.SA . srl, fosse stata tardivamente sollevata solo in comparsa conclusionale da [OSCURATO:PERSONA], la quale non aveva proposto appello necessario al fine di evitare la formazione di giudicato interno), ha ritenuto che ricorresse un'ipotesi di inesistenza della sentenza, insuscettibile di sanatoria e rilevabile d'ufficio anche in sede di opposizione all'esecuzione, in quanto la sentenza era stata emessa, nel 2010, nei confronti di soggetto giuridico, la società [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata dal procuratore speciale Ninivaggi, gia estinta dal gennaio 2004, prima di instaurazione del giudizio, nel 2005. Ora, la Corte d'appello ha fatto applicazione di principio di diritto già espresso da questa Corte, con orientamento consolidato, secondo cui «oltre all'ipotesi espressamente prevista dall'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ. (mancanza della sottoscrizione del giudice), è possibile configurare altri casi di inesistenza della sentenza, tutte le volte che la stessa manchi di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, come nell'ipotesi di pronuncia resa nei con frontì di soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. Tale inesistenza va rilevata d'ufficio e può essere fatta valere, anche al di fuori dell'impugnazione nello stesso processo, con una autonoma azione di accertamento, non soggetta a termini di prescrizione o di decadenza, ovvero con un'eccezione ed altresì in sede di opposizione all'esecuzione» (Cass.4616/1984; Cass. 12292/2001; il principio è ribadito in Cass.17060/2007: «È affetto da nullità assoluta e insanabile l'atto di citazione notificato al collegio dei liquidatori del concordato preventivo in quanto diretto ad un ente inesistente del tutto privo di soggettività giuridica autonoma rispetto a quella dei suoi componenti. L'accertamento della predetta nullità in sede di legittimità comporta la cassazione della sentenza senza rinvio, attesa la radicale inidoneità dell'atto all'instaurazione del giudizio e l'inapplicabilità del principio della conversione della nullità della sentenza in motivo di gravame » e in Cass. 14360/2013: «La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte; ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso ») . Con riguardo specifico all'ipotesi di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, prima dell'instaurazione del giudizio, ed alla sussistenza di un vizio insanabile originario del processo, si è affermato che «In tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, consegue l'annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito» (Cass. 5736/2016; con. Cass.15844/2018; Cass. 23365/2019) . 8. Il terzo motivo è inammissibile. Va rilevato il difetto di autosufficienza anche della predetta doglianza. La Corte d'appello ha esaminato la questione della sopravvivenza del mandato all'incasso, rilevando che non poteva nella specie operare l'ipotesi derogatoria all'estinzione del mandato per morte del mandante di cui all'art.1723, comma 2, c.c., in quanto la procura all'incasso non risultava essere stata conferita anche nell'interesse del mandatario, perché l'interesse non poteva dedursi dalla cessione del credito in favore del Ninivaggi, trattandosi di cessione invalida ed inefficace, per contrarietà al divieto di cessione dei crediti verso [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], sancito dall'art.2, commi 1 e 3, DPR 727/1974, come già statuito dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 12276/2010, con statuizione passata in giudicato. La doglíanza, del tutto generica, non offre ulteriori argomentazioni idonee a confutare la decisione della Corte d'appello 9. Di conseguenza, nel riunito proc.to 18553/2016, il ricorso dì [OSCURATO:PERSONA] va ritenuto ammissibile, in difetto di formazione di un giudicato interno, poiché il vizio radicale di costituzione del rapporto processuale (per essere stata l'azione promossa da soggetto non più esistente), insuscettibile dì sanatorìa, e la conseguente inesistenza della sentenza pronunciata (nei confronti del soggetto deceduto o estinto prima dell'inizio del giudizio) impedivano la stessa operatività della efficacia preclusiva del giudicato, essendo l'inesistenza rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e potendo essere fatta valere anche dopo il passaggio della decisione in giudicato formale, mediante azione dì accertamento negativo, ovvero in sede di opposizione all'esecuzione (Cass. 4616/1984; Cass. 12292/2001), e va accolto, in conseguenza del giudicato formatosi, con questa pronuncia, sulla decisione della Corte d'appello n. 2720/2019. Va quindi cassata senza rinvio la sentenza impugnata della Corte d'appello n. 368/2016, perché il processo non poteva essere iniziato da parte del Ninivaggi, in qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA], soggetto giuridico estintosi dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], anteriormente all'instaurazione del giudizio, con conseguente inesistenza anche del decreto ingiuntivo opposto, assorbito il ricorso incidentale del Ninivaggì 10. Per tutto quanto sopra esposto, riunito al proc.t n. 18853/2016 quello n. 2877/2019, va respinto, nel proc.t n. 28771/2019, il ricorso del Ninivaggi, mentre, nel proc.to n. 18853/2016, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], va cassata senza rinvio la sentenza impugnata della Corte d'appello n. 368/2016, perché il processo non poteva essere ìnizìato da parte del Ninivaggi, in qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA], soggetto giuridico estintosi dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], anteriormente all'instaurazione del giudizio, assorbito il ricorso incidentale del Ninivaggi. Le spese del presente giudizio dì legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, nei giudizi riuniti; nel proc.to n. R.G. 18853/2016, vanno integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito, in considerazione di tutte le peculiarità della vicenda processuale. PQM La Corte, riunito al proc.to n.R.G. 18853/2016 quello n. R.G. 2877/2019: a) respinge, nel proc.to n. 28771/2019, il ricorso del Ninivaggi; b) accoglie, nel proc.to n. 18853/2016, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e cassa senza rinvio la sentenza impugnata della Corte d'appello n. 368/2016, assorbito il ricorso incidentale del Ninivaggi; c) dichiara, nel proc.to n. R.G. 18853/2016, integralmente compensate tra le parti le spese relative al giudizio di merito; d) condanna il Ninivaggi, nei giudizi riuniti, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 12.000,00, a titolo di compensi, oltre C 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario
Sentenza Cassazione n. 17234/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris