CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 05918/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Milano rigettava il reclamo con cui era stato negato a [OSCURATO:PERSONA] detenuto in regime di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 di acquistare un frigorifero elettrico, necessario per la conservazione degli alimenti. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione di quanto richiesto, specie alla luce della sentenza della Corte costituzionale nr. 186/2018 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 41 bis L. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevedeva il divieto di cuocere i cibi. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e risultando intrinsecamente generico e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso presentato non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito dei presupposti per la concessione del beneficio invocato, finalizzato ad ottenere il riconoscimento del diritto all'acquisto di un frigorifero elettrico. Il provvedimento impugnato, invero, valuta la questione escludendo che sussista una posizione giuridica soggettiva avente detto contenuto e ciò, pur alla luce della decisione della Corte costituzionale (nr. 186/2018) che si è limitata al solo riconoscimento del diritto di cuocere cibi e non di acquistare accessori utili allo scopo di conservare gli alimenti. Detta finalità non costituisce, invero, oggetto di un diritto in senso stretto, ma una eventuale comodità per il detenuto, la cui forma di esercizio, a parte gli oneri economici connessi, compete alla valutazione dell'Amministrazione penitenziaria. E' un dato, dunque, che attiene al merito dell'azione amministrativa e che risulta insindacabile in questa sede. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 8/9/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nio [OSCURATO:PERSONA]