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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 19360/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12660-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 342-B, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12660/2017 avverso la sentenza n. 229/2017 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 1079/2022Numero di raccolta generale 19360/2022 CATANIA, depositata il 08/02/2017; Data pubblicazione 16/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 22.3.2008 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, invocando l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di un terreno.

Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e deducendo di aver proposto, in separato giudizio, azione di reintegrazione nel possesso.

I due giudizi venivano riuniti ed il Tribunale, con sentenza n. 348/2011, accoglieva la domanda del Fronte, denegando la tutela possessoria invocata dai Naccari.

Interponevano appello avverso detta decisione i Naccari e si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, il Fronte.

Con la sentenza impugnata, n. 229/2017, la Corte di Appello di Catania riformava la decisione impugnata, rigettando la domanda proposta dal Fronte in prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Valentina.

Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 832, 1140, 1158, 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la prova del possesso del terreno di cui è causa esercitato dai Naccari.

Ad avviso del F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12660/2017 Numero sezionale 1079/2022 ricorrente, la corretta analisi delle deposizioni dei testimoni Numero di raccolta generale 19360/2022Data pubblicazione 16/06/2022 proverebbe esattamente il contrario.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1158, 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non conseguita la prova del possesso esercitato, invece, dal Fronte sul terreno di cui anzidetto.

Ad avviso del predetto, le deposizioni testimoniali avrebbero dimostrato la data certa di inizio del possesso (1975-1976), prima esercitato dal padre, e poi da lui personalmente.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 1140, 1158, 2697 c.c., 116 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe ritenuto erroneamente non provati i presupposti del suo possesso, senza fornire idonea motivazione sul punto.

Il ricorrente, in particolare, deduce di aver sempre gestito, lavorato, coltivato e curato il fondo di cui si discute, ed assume che dette condotte sarebbero idonee ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem.

Infine, con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 1140, 1158, 1167, 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di merito avrebbe erroneamente escluso la prova della intervenuta maturazione del termine ventennale di possesso, pacifico ed indisturbato, utile ad usucapionem.

Le quattro censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

La Corte di Appello ha affermato che “… dalle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado perché indicati dai Naccari (estranei alle parti e non interessati ai fatti di lite fatta eccezione per [OSCURATO:PERSONA] padre degli appellanti) emerge che gli stessi si recarono più volte tra la fine degli anni ’90 ed i primi anni del 2000 nel terreno F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12660/2017 Numero sezionale 1079/2022 in contesa in compagnia del genitore degli appellanti che, Numero di raccolta generale 19360/2022Data pubblicazione 16/06/2022 proprietario in località Marzamemi di un immobile, in tali occasioni si recava anche presso il fondo.

Riferiscono detti testi che il terreno si presentava incolto (testi [OSCURATO:PERSONA]/ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – Siragusa/ud. 5.5.2009 e Caruso/ud. 23.6.2009), di essere a conoscenza per averlo appreso dallo stesso genitore degli appellanti che i Naccari avevano intrapreso trattative per la vendita del fondo (testi [OSCURATO:PERSONA] e Caruso), di aver provveduto a far misurare il fondo e farne verificare i confini da un tecnico e che solo di recente il Fronte aveva messo a coltura una parte del fondo degli appellanti (teste Naccari/ud. 5.5.2009), di aver visto per la prima volta il fondo coltivato solo in occasione di una sua visita nel 2008 (teste Caruso).

Osserva il Collegio che tali dichiarazioni, per un verso non appaiono –per come ritenuto dal Tribunale– imprecise quanto all’ubicazione del terreno … mentre, per altro verso, risultano del tutto attendibili nella considerazione che gli stessi testi, nel riferire dei loro accessi al fondo ed al suo stato incolto, adducono plausibili ragioni circa la loro presenza e conoscenza dei luoghi.

Tali dichiarazioni, ad avviso di questa Corte, valgono a comprovare un esercizio del possesso (non continuativo ma giuridicamente apprezzabile) ed interessamento da parte degli appellanti di tale loro proprietà (quanto meno in relazione all’epoca di riferimento dei testi), in tal senso coincidendo con le risultanze di prova documentale offerte dai Naccari e costituita sia dalle ricevute dei pagamenti d’imposta relativi al fondo da loro eseguiti dal 1995 in poi che dal concordato intervenuto con l’agenzia delle entrate nel 1998 quanto alla valutazione catastale (anche) di tale terreno” (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).

A fronte delle suindicate emergenze istruttorie, come anzidetto ricostruite, la Corte territoriale ha ritenuto dunque non dimostrato l’esercizio di un possesso esclusivo, pacifico, ventennale e continuativo, da parte del Fronte, in quanto le complessive F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12660/2017 risultanze della prova orale “… tutt’al più finiscono con il delinear Numero sezionale 1079/2022Numero di raccolta generale 19360/2022 un compossesso del fondo da parte dei Naccari e del Fronte …” Data pubblicazione 16/06/2022(cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

Ed inoltre, ha aggiunto che: - da un lato, la mera coltivazione del fondo non sarebbe comunque sufficiente ai fini della configurabilità di un possesso utile ad usucapionem (cfr. pag. 8 della sentenza); - dall’altro lato che, anche ammesso che il Fronte abbia iniziato a possedere il fondo conteso nel 1984, il suo possesso si sarebbe interrotto nel 2004, come dimostrato dal verbale di conciliazione intercorso tra le parti in data 30.7.2008, con conseguente impossibilità di configurare il ventennio (cfr. ancora pag. 8).

L’articolata motivazione della Corte distrettuale, come sopra riassunta, si fonda su un apprezzamento non implausibile delle complessive risultanze della prova, orale e documentale, e non è suscettibile di censura in questa sede, dovendosi sul punto ribadire il principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez.

L, Sentenza n.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12660/2017 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Né è possibile, in sede di Numero sezionale 1079/2022Numero di raccolta generale 19360/2022 legittimità, formulare motivi mediante i quali si invoca una Data pubblicazione 16/06/2022 revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Peraltro, la decisiva affermazione secondo cui la mera coltivazione del fondo non sarebbe comunque sufficiente ai fini della prova dell’usucapione trova ampia conferma nell’insegnamento di questa Corte, secondo cui “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.

A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022, Rv. 663640; in senso conforme, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020, Rv. 657277 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17376 del 03/07/2018, Rv. 649349).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12660/2017 Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come Numero sezionale 1079/2022Numero di raccolta generale 19360/2022 da dispositivo, seguono la soccombenza.

Data pubblicazione 16/06/2022 Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 17 maggio 2022.

Il Presidente (L.

Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12660-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 342-B, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12660/2017 avverso la sentenza n. 229/2017 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 1079/2022Numero di raccolta generale 19360/2022 CATANIA, depositata il 08/02/2017; Data pubblicazione 16/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 22.3.2008 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, invocando l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di un terreno. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e deducendo di aver proposto, in separato giudizio, azione di reintegrazione nel possesso. I due giudizi venivano riuniti ed il Tribunale, con sentenza n. 348/2011, accoglieva la domanda del Fronte, denegando la tutela possessoria invocata dai Naccari. Interponevano appello avverso detta decisione i Naccari e si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, il Fronte. Con la sentenza impugnata, n. 229/2017, la Corte di Appello di Catania riformava la decisione impugnata, rigettando la domanda proposta dal Fronte in prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Valentina. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 832, 1140, 1158, 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la prova del possesso del terreno di cui è causa esercitato dai Naccari. Ad avviso del F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12660/2017 Numero sezionale 1079/2022 ricorrente, la corretta analisi delle deposizioni dei testimoni Numero di raccolta generale 19360/2022Data pubblicazione 16/06/2022 proverebbe esattamente il contrario. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1158, 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non conseguita la prova del possesso esercitato, invece, dal Fronte sul terreno di cui anzidetto. Ad avviso del predetto, le deposizioni testimoniali avrebbero dimostrato la data certa di inizio del possesso (1975-1976), prima esercitato dal padre, e poi da lui personalmente. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 1140, 1158, 2697 c.c., 116 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe ritenuto erroneamente non provati i presupposti del suo possesso, senza fornire idonea motivazione sul punto. Il ricorrente, in particolare, deduce di aver sempre gestito, lavorato, coltivato e curato il fondo di cui si discute, ed assume che dette condotte sarebbero idonee ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem. Infine, con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 1140, 1158, 1167, 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di merito avrebbe erroneamente escluso la prova della intervenuta maturazione del termine ventennale di possesso, pacifico ed indisturbato, utile ad usucapionem. Le quattro censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha affermato che “… dalle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado perché indicati dai Naccari (estranei alle parti e non interessati ai fatti di lite fatta eccezione per [OSCURATO:PERSONA] padre degli appellanti) emerge che gli stessi si recarono più volte tra la fine degli anni ’90 ed i primi anni del 2000 nel terreno F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12660/2017 Numero sezionale 1079/2022 in contesa in compagnia del genitore degli appellanti che, Numero di raccolta generale 19360/2022Data pubblicazione 16/06/2022 proprietario in località Marzamemi di un immobile, in tali occasioni si recava anche presso il fondo. Riferiscono detti testi che il terreno si presentava incolto (testi [OSCURATO:PERSONA]/ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – Siragusa/ud. 5.5.2009 e Caruso/ud. 23.6.2009), di essere a conoscenza per averlo appreso dallo stesso genitore degli appellanti che i Naccari avevano intrapreso trattative per la vendita del fondo (testi [OSCURATO:PERSONA] e Caruso), di aver provveduto a far misurare il fondo e farne verificare i confini da un tecnico e che solo di recente il Fronte aveva messo a coltura una parte del fondo degli appellanti (teste Naccari/ud. 5.5.2009), di aver visto per la prima volta il fondo coltivato solo in occasione di una sua visita nel 2008 (teste Caruso). Osserva il Collegio che tali dichiarazioni, per un verso non appaiono –per come ritenuto dal Tribunale– imprecise quanto all’ubicazione del terreno … mentre, per altro verso, risultano del tutto attendibili nella considerazione che gli stessi testi, nel riferire dei loro accessi al fondo ed al suo stato incolto, adducono plausibili ragioni circa la loro presenza e conoscenza dei luoghi. Tali dichiarazioni, ad avviso di questa Corte, valgono a comprovare un esercizio del possesso (non continuativo ma giuridicamente apprezzabile) ed interessamento da parte degli appellanti di tale loro proprietà (quanto meno in relazione all’epoca di riferimento dei testi), in tal senso coincidendo con le risultanze di prova documentale offerte dai Naccari e costituita sia dalle ricevute dei pagamenti d’imposta relativi al fondo da loro eseguiti dal 1995 in poi che dal concordato intervenuto con l’agenzia delle entrate nel 1998 quanto alla valutazione catastale (anche) di tale terreno” (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). A fronte delle suindicate emergenze istruttorie, come anzidetto ricostruite, la Corte territoriale ha ritenuto dunque non dimostrato l’esercizio di un possesso esclusivo, pacifico, ventennale e continuativo, da parte del Fronte, in quanto le complessive F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12660/2017 risultanze della prova orale “… tutt’al più finiscono con il delinear Numero sezionale 1079/2022Numero di raccolta generale 19360/2022 un compossesso del fondo da parte dei Naccari e del Fronte …” Data pubblicazione 16/06/2022(cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Ed inoltre, ha aggiunto che: - da un lato, la mera coltivazione del fondo non sarebbe comunque sufficiente ai fini della configurabilità di un possesso utile ad usucapionem (cfr. pag. 8 della sentenza); - dall’altro lato che, anche ammesso che il Fronte abbia iniziato a possedere il fondo conteso nel 1984, il suo possesso si sarebbe interrotto nel 2004, come dimostrato dal verbale di conciliazione intercorso tra le parti in data 30.7.2008, con conseguente impossibilità di configurare il ventennio (cfr. ancora pag. 8). L’articolata motivazione della Corte distrettuale, come sopra riassunta, si fonda su un apprezzamento non implausibile delle complessive risultanze della prova, orale e documentale, e non è suscettibile di censura in questa sede, dovendosi sul punto ribadire il principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12660/2017 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Né è possibile, in sede di Numero sezionale 1079/2022Numero di raccolta generale 19360/2022 legittimità, formulare motivi mediante i quali si invoca una Data pubblicazione 16/06/2022 revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Peraltro, la decisiva affermazione secondo cui la mera coltivazione del fondo non sarebbe comunque sufficiente ai fini della prova dell’usucapione trova ampia conferma nell’insegnamento di questa Corte, secondo cui “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022, Rv. 663640; in senso conforme, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020, Rv. 657277 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17376 del 03/07/2018, Rv. 649349). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12660/2017 Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come Numero sezionale 1079/2022Numero di raccolta generale 19360/2022 da dispositivo, seguono la soccombenza. Data pubblicazione 16/06/2022 Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 17 maggio 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F
Sentenza Cassazione n. 19360/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris