Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 13269/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 32475-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliatein Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 115/01/2020della Commissione tributaria regionale dell’Umbria,depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 2 2 marzo 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza e dal ricorso si evince che la società nelle dichiarazioni IVA per gli anni d’imposta 1991 e 1992 chiese il rimborso degli importi di (vecchie) £ 50.000.000 e di £ 35.000.000 a titolo di crediti d’imposta.

Iva –Rimborsi –Giudizio di rinvio - RGN 32475/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] notificato all’istante due avvisi di rettifica per quelle dichiarazioni, l’Agenzia delle entrate dispose la sospensione dei rimborsi.

Gli avvisi di rettifica furono impugnati dalla contribuente e il contenzioso, a lei favorevole nei gradi di merito, fu definito ai sensi dell’art. 16della l. 27 dicembre 2002, n. 289.

In data 26.01.2004 la società reiterò l’istanza di rimborso dei crediti d’imposta, sulla quale si formò il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria.

La contribuente impugnò il silenzio rifiuto. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Perugia, con sentenza n. 119/01/2007, e la Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con sentenza n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettarono le ragioni della ricorrente.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 13888/2018, del 31 maggio 2018, cassò la pronuncia d’appello, con rinvio alla Commissione tributaria regionale.

La corte di legittimità affermò che «erroneamente è stato ritenuto che mediante larichiesta di condono fiscale la contribuente avesse inteso rinunciare al credito d'imposta oggetto della precedente domanda di rimborso, in quanto, in difetto di espresse manifestazioni di volontà sul punto, non potevaritenersi che la domanda di condono contemplasse anche i crediti iva oggetto della citata richiesta di rimborso, in quanto tale domanda riguardava solamente le liti fiscali pendenti, e non poteva, pertanto,determinare l'effetto di rinuncia ai crediti vantati nei confronti dellaAmministrazione finanziaria».

Affermò inoltre che «L'art. 16 della

I. n. 289 del 2002 non contiene disposizioni cheprevedano una incidenza sulle dichiarazioni iva presentate dal contribuente e sul rapporto tributario, ma determina solamente la chiusura delle liti fiscali pendenti, cosicché non può comportare il rilevato effetto abdicativo a un diritto non contestato dalla Amministrazione ma solo rettificato nel suo importo».

Annullò pertanto la decisione, con rinvio alla Commissione regionale per un nuovo esame della controversia.

Il giudice del rinvio, con sentenza n. 115/01/2020, tenendo conto del principio di diritto enunciato dalla Cote di cassazione, ha riconosciuto il diritto della società al rimborso dei crediti iva maturati negli anni d’imposta 1991 e 1992.

A tal fine ha evidenziato che quei crediti non erano stati mai contestati, essendosi l’Amministrazione finanziaria limitata a sospendere il procedimento originato dall’istanza di rimborso, a seguito della notificazione di due avvisi di accertamento; ha rilevato che era risultato incontestato che RGN 32475/2020 Consigliere rel.

Federici gli atti impositivi afferivano a operazioni imponibili non dichiarate in Italia e pertanto estranee all’imposta portata in detrazione; che pertanto il credito chiesto a rimborso non era l’oggetto della lite definita ai sensi dell’art. 16 della l. n. 289 del 2002, concludendo che a quel rimborso l’ufficio era tenuto.

Ha infine riconosciuto il diritto agli interessi, moratori e anatocistici, domanda risultata assorbita con la sentenza di accoglimento e rinvio pronunciata dalla Corte di legittimità.

L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con quattro motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la contribuente con controricorso.

Nell’adunanza camerale del 22 marzo 2023 la causa è stata trattata e decisa.

Considerato che Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato «la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 5, della legge n. 289/2002 ai sensi dell’art. 360, n. 3, C.p.c.», rilevando l’erroneità della motivazione per non aver tenuto conto che la cd. imposta a credito era stata rettificata dall’ufficio con i due avvisi di rettifica -definiti con la disciplina condoniale- che avevano comportato un ricalcolo dell’iva, non più a credito, ma a debito.

Che quel credito non era riferibile a specifiche operazioni non contestate, così che era erroneo parlare di importi non contestati; che in ogni caso la stessa disciplina condoniale escludeva il diritto al rimborso di somme; con il secondo motivo lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.», poiché la decisione presupponeva erroneamente che l’amministrazione finanziaria non avesse in alcun modo contestato quei crediti, limitandosi a sospendere il procedimento originato dalle istanze di rimborso per la notificazione degli avvisi d’accertamento.

Al contrario, con i predetti avvisi l’Amministrazione aveva disconosciuto quei crediti.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente perché, pur criticando la pronunciasotto i distinti para metri dell’errore di interpretazione delle norme e del vizio processuale inerente la violazione dei principi di ponderazione delle prove, sono connessi, afferendo alla statuizione complessivamente adottata dal giudice del rinvio.

Essi sono inammissibili.

Dalla piana lettura della sentenza impugnata è dato evincere che il giudice del rinvio ha riportato i passaggi essenziali della sentenza della Corte RGN 32475/2020 Consigliere rel.

Federici di legittimità, ed in particolare quelli : a) in cui si sostiene che solo erroneamente la pronuncia del 2009 della Commissione regionale - impugnata dinanzi alla corte di legittimità - aveva ritenuto che la contribuente, con la richiesta di definizione del contenzioso pendente con l’Amministrazione finanziaria in ordine agli avvisi di rettifica, avesse inteso rinunciare al credito d’imposta oggetto della precedente domanda di rimborso, solo sospesa; b) al contrario, l’accesso alla definizione condoniale riguardava solo la lite fiscale pendente, senza poter determinare l’effetto della rinuncia ai crediti fiscali vantati nei confronti dell’Agenzia delle entrate; c) l’art. 16 della l. n. 289 del 2002 non conteneva alcuna previsione incidente sulle dichiarazioni iva presentate, determinando solo la chiusura delle liti fiscali, senza comportare un “effetto abdicativo” ad un diritto non contestato dall’Amministrazione, ma solo rettificato nel suo importo.

Sulla base dei principi di diritto formulati dalla Corte di cassazione il giudice del rinvio ha constatato che le domande di rimborso del credito iva non erano state oggetto di contestazione da parte dell’ufficio, che si era limitato a sospendere il procedimento di rimborso a seguito della notificazione degli avvisi d’accertamento, poi impugnati dalla società e, dopo due gradi di merito con esito favorevole per la contribuente, da questa definiti ai sensidell’art. 16 della l. n. 289 del 2002 (presumibilmente con il pagamento del 10% del credito fiscale vantato dall’Amministrazione finanziaria e contestato con gli atti impositivi).

Ha pertanto sostenuto che, definita la lite sugli avvisi d’accertamento, che peraltro erano riferiti ad “operazioni imponibili non dichiarate in Italia e non riguardavano per nulla l’imposta portata in detrazione” -circostanza che si affermava non contestata dall’ufficio-ha rilevato che quel contenzioso non avesse alcuna incidenza sui rimborsi dei crediti d’imposta.

A fronte di una motivazione che si muove nell’alveo dei principi formulati dalla sentenza di legittimità, tutte le considerazioni giuridiche elaborate dalla difesadell’Amministrazione finanziaria si infrangono sulla constatazione che le statuizioni del giudice del rinvio hanno seguito un percorso logico-giuridico dettato dai principi enunciati nella sentenza che aveva cassato la pregressa pronuncia della commissione regionale e rinviato al giudice d’appello perché, alla luce di quei medesimi principi, fossero rivalutate le rispettive posizioni processuali.RGN 32475/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA], se è vero che il giudizio di legittimità era stato definito con un rinvio al giudice del merito per un nuovo esame della controversia, è altrettanto vero che nel concreto il giudice del rinvio ha rilevato non solo che quel credito a rimborso non fosse stato mai oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, ma che afferisse a importi “estranei” alle concrete contestazioni sollevate con gli avvisi d’accertamento.

Ebbene, a fronte di tali considerazioni, che costituiscono un accertamento in fatto operato dal giudice del rinvio, le contestazioni dell’ufficio, che pur insiste sugli effetti giuridici della definizione condoniale della lite, restano, anche in punto di fatto, non solo generiche, ma per difetto di specificità non sono idonee neppure a valutare il rapporto tra l’oggetto delle contestazioni elevate con gli atti di rettifica e i crediti a rimborso rivendicati dalla contribuente.

I motivi vanno dunque respinti perché inammissibili.

Non èfondato, e va rigettato, anche il terzo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia delle entrate si duole della «violazione e falsa applicazione dell’art. 56 D.Lgs. 546/1992 ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), C.p.c.», quanto alle statuizioni assunte dal giudice del rinvio sul riconoscimento degli interessi anatocistici, che al contrario si assume non riproposti dalla contribuente con l’atto d’appello.

Incontestabile che il motivo non fa riferimento agli interessi corrispettivi, peraltro previsti per legge dall’art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, al contrario di quanto afferma la ricorrente il richiamonelle conclusioni dell’atto d’appello proposto dalla società avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia agli “interessi di legge” è senz’altro comprensiva della richiesta anche degli interessi anatocistici.

Fondato tuttavia èil quarto motivo, con cui la ricorrente lamenta, in subordine, la «violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 50, del DL n. 223 del 4 luglio 2006 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», quanto all’erroneo riconoscimento degli interessi anatocistici, di cui all’art. 1283 cod. civ., non attribuibili per espressa previsione dell’art. 37, comma 50, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223.

Questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui per i rimborsi dei crediti IVA, con decorrenza dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore dell'art. 37, comma 50, del d.l. 4 n. 223 del 2006 (conv. in RGN 32475/2020 Consigliere rel.

Federici l.n. 248 del 2006), non si calcolano gli interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di ritardato rimborso d'imposta al contribuente, mentre il principio dettato dall'art. 1283 c.c. continua ad avere pieno effetto per il periodo anteriore,attesa la portata innovativa e non interpretativa dell'art. 37, comma 50, citato.

Ne deriva che il discrimine temporale per detto periodo va identificato nella domanda di rimborso dell'imposta (Cass., 28 novembre 2019, n. 31122; 23 giugno 2017, n.15695; 19 ottobre 2012, n. 17993; 24 febbraio 2012, n. 2823).

Nel caso di specie, come evidenziato dalla stessa sentenza del giudice del rinvio,la domanda di corresponsione degli interessi anatocistici era stata introdotta con la proposizione del ricorso, ossia l’8 novembre 2006, termine dal quale la sentenza ora impugnata ha inteso farli decorrere.

Ne discende la non debenza dei medesimi perché non spettanti.

Il motivo va pertanto accolto e, entro i limiti dell’accoglimento del quarto motivo, la decisione va cassata.

Non emergendo peraltro la necessità di accertamenti in fatto ai fini della decisione della causa, essa può essere decisa anche nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.

A tal fine l’introduzione della disciplina che ha negato il riconoscimento degli interessi anatocistici per il ritardato rimborso deicrediti iva richiesti dalla contribuente, disciplina introdotta con d.l. del 4 luglio 2006, in epoca anteriore alla domanda dei suddetti interessi, ne decreta la non spettanza.

Il ricorso introduttivo della società va dunque rigettato limitatamente alla domanda inerente il riconoscimento degli interessi anatocistici e alla condanna dell’Amministrazione finanziaria al loro pagamento.

Il parziale accoglimento del ricorso dinanzi a questa Corte giustifica la compensazione delle spese processuali del presente giudizio.

Restano compensate anche le spese dei giudizi celebrati nei gradi di merito.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo, rigetta il terzo e dichiara inammissibili il primo e secondo motivo.

Cassa la sentenza nei limiti dell’accoglimento e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società relativamente alla richiesta di condanna dell’Amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 32475-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliatein Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 115/01/2020della Commissione tributaria regionale dell’Umbria,depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 2 2 marzo 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza e dal ricorso si evince che la società nelle dichiarazioni IVA per gli anni d’imposta 1991 e 1992 chiese il rimborso degli importi di (vecchie) £ 50.000.000 e di £ 35.000.000 a titolo di crediti d’imposta. Iva –Rimborsi –Giudizio di rinvio - RGN 32475/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] notificato all’istante due avvisi di rettifica per quelle dichiarazioni, l’Agenzia delle entrate dispose la sospensione dei rimborsi. Gli avvisi di rettifica furono impugnati dalla contribuente e il contenzioso, a lei favorevole nei gradi di merito, fu definito ai sensi dell’art. 16della l. 27 dicembre 2002, n. 289. In data 26.01.2004 la società reiterò l’istanza di rimborso dei crediti d’imposta, sulla quale si formò il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria. La contribuente impugnò il silenzio rifiuto. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Perugia, con sentenza n. 119/01/2007, e la Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con sentenza n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettarono le ragioni della ricorrente. La Corte di cassazione, con sentenza n. 13888/2018, del 31 maggio 2018, cassò la pronuncia d’appello, con rinvio alla Commissione tributaria regionale. La corte di legittimità affermò che «erroneamente è stato ritenuto che mediante larichiesta di condono fiscale la contribuente avesse inteso rinunciare al credito d'imposta oggetto della precedente domanda di rimborso, in quanto, in difetto di espresse manifestazioni di volontà sul punto, non potevaritenersi che la domanda di condono contemplasse anche i crediti iva oggetto della citata richiesta di rimborso, in quanto tale domanda riguardava solamente le liti fiscali pendenti, e non poteva, pertanto,determinare l'effetto di rinuncia ai crediti vantati nei confronti dellaAmministrazione finanziaria». Affermò inoltre che «L'art. 16 della I. n. 289 del 2002 non contiene disposizioni cheprevedano una incidenza sulle dichiarazioni iva presentate dal contribuente e sul rapporto tributario, ma determina solamente la chiusura delle liti fiscali pendenti, cosicché non può comportare il rilevato effetto abdicativo a un diritto non contestato dalla Amministrazione ma solo rettificato nel suo importo». Annullò pertanto la decisione, con rinvio alla Commissione regionale per un nuovo esame della controversia. Il giudice del rinvio, con sentenza n. 115/01/2020, tenendo conto del principio di diritto enunciato dalla Cote di cassazione, ha riconosciuto il diritto della società al rimborso dei crediti iva maturati negli anni d’imposta 1991 e 1992. A tal fine ha evidenziato che quei crediti non erano stati mai contestati, essendosi l’Amministrazione finanziaria limitata a sospendere il procedimento originato dall’istanza di rimborso, a seguito della notificazione di due avvisi di accertamento; ha rilevato che era risultato incontestato che RGN 32475/2020 Consigliere rel. Federici gli atti impositivi afferivano a operazioni imponibili non dichiarate in Italia e pertanto estranee all’imposta portata in detrazione; che pertanto il credito chiesto a rimborso non era l’oggetto della lite definita ai sensi dell’art. 16 della l. n. 289 del 2002, concludendo che a quel rimborso l’ufficio era tenuto. Ha infine riconosciuto il diritto agli interessi, moratori e anatocistici, domanda risultata assorbita con la sentenza di accoglimento e rinvio pronunciata dalla Corte di legittimità. L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con quattro motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la contribuente con controricorso. Nell’adunanza camerale del 22 marzo 2023 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato «la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 5, della legge n. 289/2002 ai sensi dell’art. 360, n. 3, C.p.c.», rilevando l’erroneità della motivazione per non aver tenuto conto che la cd. imposta a credito era stata rettificata dall’ufficio con i due avvisi di rettifica -definiti con la disciplina condoniale- che avevano comportato un ricalcolo dell’iva, non più a credito, ma a debito. Che quel credito non era riferibile a specifiche operazioni non contestate, così che era erroneo parlare di importi non contestati; che in ogni caso la stessa disciplina condoniale escludeva il diritto al rimborso di somme; con il secondo motivo lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.», poiché la decisione presupponeva erroneamente che l’amministrazione finanziaria non avesse in alcun modo contestato quei crediti, limitandosi a sospendere il procedimento originato dalle istanze di rimborso per la notificazione degli avvisi d’accertamento. Al contrario, con i predetti avvisi l’Amministrazione aveva disconosciuto quei crediti. I due motivi possono essere trattati congiuntamente perché, pur criticando la pronunciasotto i distinti para metri dell’errore di interpretazione delle norme e del vizio processuale inerente la violazione dei principi di ponderazione delle prove, sono connessi, afferendo alla statuizione complessivamente adottata dal giudice del rinvio. Essi sono inammissibili. Dalla piana lettura della sentenza impugnata è dato evincere che il giudice del rinvio ha riportato i passaggi essenziali della sentenza della Corte RGN 32475/2020 Consigliere rel. Federici di legittimità, ed in particolare quelli : a) in cui si sostiene che solo erroneamente la pronuncia del 2009 della Commissione regionale - impugnata dinanzi alla corte di legittimità - aveva ritenuto che la contribuente, con la richiesta di definizione del contenzioso pendente con l’Amministrazione finanziaria in ordine agli avvisi di rettifica, avesse inteso rinunciare al credito d’imposta oggetto della precedente domanda di rimborso, solo sospesa; b) al contrario, l’accesso alla definizione condoniale riguardava solo la lite fiscale pendente, senza poter determinare l’effetto della rinuncia ai crediti fiscali vantati nei confronti dell’Agenzia delle entrate; c) l’art. 16 della l. n. 289 del 2002 non conteneva alcuna previsione incidente sulle dichiarazioni iva presentate, determinando solo la chiusura delle liti fiscali, senza comportare un “effetto abdicativo” ad un diritto non contestato dall’Amministrazione, ma solo rettificato nel suo importo. Sulla base dei principi di diritto formulati dalla Corte di cassazione il giudice del rinvio ha constatato che le domande di rimborso del credito iva non erano state oggetto di contestazione da parte dell’ufficio, che si era limitato a sospendere il procedimento di rimborso a seguito della notificazione degli avvisi d’accertamento, poi impugnati dalla società e, dopo due gradi di merito con esito favorevole per la contribuente, da questa definiti ai sensidell’art. 16 della l. n. 289 del 2002 (presumibilmente con il pagamento del 10% del credito fiscale vantato dall’Amministrazione finanziaria e contestato con gli atti impositivi). Ha pertanto sostenuto che, definita la lite sugli avvisi d’accertamento, che peraltro erano riferiti ad “operazioni imponibili non dichiarate in Italia e non riguardavano per nulla l’imposta portata in detrazione” -circostanza che si affermava non contestata dall’ufficio-ha rilevato che quel contenzioso non avesse alcuna incidenza sui rimborsi dei crediti d’imposta. A fronte di una motivazione che si muove nell’alveo dei principi formulati dalla sentenza di legittimità, tutte le considerazioni giuridiche elaborate dalla difesadell’Amministrazione finanziaria si infrangono sulla constatazione che le statuizioni del giudice del rinvio hanno seguito un percorso logico-giuridico dettato dai principi enunciati nella sentenza che aveva cassato la pregressa pronuncia della commissione regionale e rinviato al giudice d’appello perché, alla luce di quei medesimi principi, fossero rivalutate le rispettive posizioni processuali.RGN 32475/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA], se è vero che il giudizio di legittimità era stato definito con un rinvio al giudice del merito per un nuovo esame della controversia, è altrettanto vero che nel concreto il giudice del rinvio ha rilevato non solo che quel credito a rimborso non fosse stato mai oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, ma che afferisse a importi “estranei” alle concrete contestazioni sollevate con gli avvisi d’accertamento. Ebbene, a fronte di tali considerazioni, che costituiscono un accertamento in fatto operato dal giudice del rinvio, le contestazioni dell’ufficio, che pur insiste sugli effetti giuridici della definizione condoniale della lite, restano, anche in punto di fatto, non solo generiche, ma per difetto di specificità non sono idonee neppure a valutare il rapporto tra l’oggetto delle contestazioni elevate con gli atti di rettifica e i crediti a rimborso rivendicati dalla contribuente. I motivi vanno dunque respinti perché inammissibili. Non èfondato, e va rigettato, anche il terzo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia delle entrate si duole della «violazione e falsa applicazione dell’art. 56 D.Lgs. 546/1992 ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), C.p.c.», quanto alle statuizioni assunte dal giudice del rinvio sul riconoscimento degli interessi anatocistici, che al contrario si assume non riproposti dalla contribuente con l’atto d’appello. Incontestabile che il motivo non fa riferimento agli interessi corrispettivi, peraltro previsti per legge dall’art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, al contrario di quanto afferma la ricorrente il richiamonelle conclusioni dell’atto d’appello proposto dalla società avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia agli “interessi di legge” è senz’altro comprensiva della richiesta anche degli interessi anatocistici. Fondato tuttavia èil quarto motivo, con cui la ricorrente lamenta, in subordine, la «violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 50, del DL n. 223 del 4 luglio 2006 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», quanto all’erroneo riconoscimento degli interessi anatocistici, di cui all’art. 1283 cod. civ., non attribuibili per espressa previsione dell’art. 37, comma 50, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223. Questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui per i rimborsi dei crediti IVA, con decorrenza dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore dell'art. 37, comma 50, del d.l. 4 n. 223 del 2006 (conv. in RGN 32475/2020 Consigliere rel. Federici l.n. 248 del 2006), non si calcolano gli interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di ritardato rimborso d'imposta al contribuente, mentre il principio dettato dall'art. 1283 c.c. continua ad avere pieno effetto per il periodo anteriore,attesa la portata innovativa e non interpretativa dell'art. 37, comma 50, citato. Ne deriva che il discrimine temporale per detto periodo va identificato nella domanda di rimborso dell'imposta (Cass., 28 novembre 2019, n. 31122; 23 giugno 2017, n.15695; 19 ottobre 2012, n. 17993; 24 febbraio 2012, n. 2823). Nel caso di specie, come evidenziato dalla stessa sentenza del giudice del rinvio,la domanda di corresponsione degli interessi anatocistici era stata introdotta con la proposizione del ricorso, ossia l’8 novembre 2006, termine dal quale la sentenza ora impugnata ha inteso farli decorrere. Ne discende la non debenza dei medesimi perché non spettanti. Il motivo va pertanto accolto e, entro i limiti dell’accoglimento del quarto motivo, la decisione va cassata. Non emergendo peraltro la necessità di accertamenti in fatto ai fini della decisione della causa, essa può essere decisa anche nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. A tal fine l’introduzione della disciplina che ha negato il riconoscimento degli interessi anatocistici per il ritardato rimborso deicrediti iva richiesti dalla contribuente, disciplina introdotta con d.l. del 4 luglio 2006, in epoca anteriore alla domanda dei suddetti interessi, ne decreta la non spettanza. Il ricorso introduttivo della società va dunque rigettato limitatamente alla domanda inerente il riconoscimento degli interessi anatocistici e alla condanna dell’Amministrazione finanziaria al loro pagamento. Il parziale accoglimento del ricorso dinanzi a questa Corte giustifica la compensazione delle spese processuali del presente giudizio. Restano compensate anche le spese dei giudizi celebrati nei gradi di merito. P.Q.M. Accoglie il quarto motivo, rigetta il terzo e dichiara inammissibili il primo e secondo motivo. Cassa la sentenza nei limiti dell’accoglimento e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società relativamente alla richiesta di condanna dell’Amm
Sentenza Cassazione n. 13269/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris