CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39152/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Tropea avverso la ordinanza del 01/03/2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza in data 10 gennaio 2023, con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 416- bis cod. pen., con ruolo apicale (capo A) e 629 cod. pen., con l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. (capi D, K, M). L'ordinanza evidenzia che l'esistenza del sodalizio mafioso del clan [OSCURATO:PERSONA] risulta già acclarato da plurimi provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria. Tra questi, in particolare, l'ultimo e il più attuale rispetto ai fatti di causa (giacché contestati nel medesimo lasso temporale) è il procedimento "Rinascita-Scott", rispetto al quale sono state emesse l'ordinanza cautelare n. 148/18 e la sentenza di primo grado n. 295/2021 del G.u.p. di Catanzaro. In tal senso si richiama quanto esposto nei predetti provvedimenti limitatamente all'esistenza del sodalizio criminale della locale di Limbadi e Nicotera, delle 'ndrine di Tropea (nell'ambito della quale operavano i [OSCURATO:PERSONA]), Ricadi e Parghelia. Quanto alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], in punto di gravità indiziaria, sono in primo luogo richiamate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], a proposito del settore delle usure ed estorsioni in cui operavano i [OSCURATO:PERSONA], in tutto il territorio di Tropea, in collaborazione con i Mancuso, nonché le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A riscontro di quanto emerso dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sono richiamate alcune intercettazioni; in particolare, il Collegio della cautela ritiene che, dall'analisi dei reati fine, emerge che [OSCURATO:PERSONA], padre di Antonio e Francesco, costituisse punto di riferimento della famiglia, posto che dinnanzi a lui venivano svolte riunioni ed affrontate le questioni di maggior rilievo, relativamente alla pianificazione delle estorsioni e alle strategie da porre in essere. In relazione al capo D), il Collegio della cautela evidenzia un dialogo captato in data 25 ottobre 2018, durante il quale i fratelli [OSCURATO:PERSONA], Antonio e Francesco, alla presenza del padre commentavano il fatto che l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato a preferire il Gioffré per la corresponsione di denaro, frutto di pretese estorsive, mentre, in passato, aveva sempre pagato Alessandro o Francesco. L'indagato interveniva nella discussione chiedendo quale fosse la cifra che Iannello doveva dare e i figli gli rispondevano che si trattava di 5.000 euro, ma che Iannello sosteneva che era eccessiva rispetto al fatturato. A quel punto l'indagato commentava "eh dico io, gli duole la pancia..." In conclusione, a giudizio del Collegio della cautela, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato l'ideatore e determinatore del proposito criminoso. Con il capo K) dell'incolpazione, si contesta a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il delitto di estorsione in danno dell'imprenditore Naso. Ciò emergerebbe dalla conversazione del 9 marzo 2019, nella quale [OSCURATO:PERSONA] chiariva che l'indagato era stato destinatario di parte della somma estorta:"che io 2 mila li ho dati a te, 5 a lui ... [ ] papà ... io 2 li ho dati a te, 5 a lui, chi ci è andato più male sono io ..." Quanto al capo M) di incolpazione, si contesta l'estorsione nei confronti delle imprese incaricate dell'ammodernamento dell'ospedale di Tropea. In particolare Domenico, sia pure in posizione di prevalente ascolto, in una conversazione con il figlio Antonio del 17/12/2018, dimostra, a giudizio del tribunale del riesame, di supportare e approvare le conclusioni e decisioni del predetto, ivi compresa quella di escludere l'intervento dell'altro figlio Francesco, e quella relativa alla spartizione del denaro. Infine, in ragione della gravità delle condotte commesse e della presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., il Collegio della cautela ha ritenuto unica misura idonea quella della custodia cautelare in carcere, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] sia soggetto ultrasettantenne. 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla qualifica di istigatore e di concorrente morale a lui attribuita in relazione al reato di cui al capo D). Non può sussistere alcun concorso nell'estorsione attuata ai danni di Iannello, posto che, nel corso della conversazione indicata nell'ordinanza, emerge pacificamente che l'indagato non conosceva la persona offesa, né i rapporti intercorrenti tra quest'ultima e il figlio e riceveva semplicemente informazioni. 2.2. Vizio di motivazione in relazione al capo K) per avere il tribunale omesso di valutare le argomentazioni difensive, rendendo una motivazione meramente apparente. La difesa faceva presente che [OSCURATO:PERSONA] era all'oscuro degli accadimenti e che non indicava direttive né dispensava consigli. Ciò, nonostante in un passaggio del colloquio si facesse riferimento a 2.000 euro che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe corrisposto al padre. La difesa evidenziava che, anche considerando l'indagato beneficiario della suindicata somma di denaro, rimaneva indimostrato che [OSCURATO:PERSONA] avesse in qualche modo concorso nell'azione, offrendo un qualsiasi contributo alla realizzazione della stessa. [OSCURATO:PERSONA] del riesame, con motivazione tautologica, si limitava a osservare che "neppure la difesa può contestare che l'indagato era beneficiario di 2.000 euro da parte del figlio". Effettivamente la difesa non ha mai inteso contestare tale assunto, ma l'essere beneficiario di 2.000 euro non significa essere partecipe della fase ideativa o esecutiva della estorsione, né, tantomeno, rafforzare l'azione criminosa del figlio 3 OV antecedentemente alla commissione del fatto. Ricevere 2.000 euro dal figlio, anche nella consapevolezza della provenienza illecita, non costituisce reato. 2.3. Vizio di motivazione in relazione al capo M). L'unico indizio è costituito da un colloquio poco chiaro fra [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'indagato e tale Polito, relativo al tentativo di realizzare una estorsione ai danni delle ditte impiegate nella esecuzione di lavori di realizzazione di opere di efficientamento energetico presso l'Ospedale di Tropea. 2.4. Vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen. Il tribunale del riesame, alle pagine 13 e 14 del provvedimento impugnato, utilizza affermazioni generalissime, che illustrano le capacità di intimidazione proprie delle consorterie mafiose. Non indica, in concreto, in relazione ai singoli capi di incolpazione, le modalità con le quali l'azione sarebbe stata realizzata. 2.5. Vizio di motivazione con riferimento alla presenza degli elementi costitutivi della partecipazione alla associazione 'ndranghetista. 2.6. Violazione di legge con riferimento all'art. 275 cod. proc. pen. La motivazione è del tutto generica soprattutto in considerazione del fatto che il ricorrente è ultrasettantenne e, quindi, le esigenze cautelari devono essere eccezionali. [OSCURATO:PERSONA] abbia il casellario giudiziario nullo (in quanto assolto sia nel procedimento "Dynasty", che in quello "Odissea"), e i carichi pendenti siano nulli, il tribunale del riesame risponde alla eccezione difensiva sul punto sottolineando come il ricorrente sia rimasto, comunque, sempre ai margini delle inchieste giudiziarie che hanno cercato di caratterizzare la sua figura all'interno della cosca. La motivazione del tribunale, in merito al fatto che il ricorrente era soggetto ultrasettantenne doveva afferire, non alla caratura criminale del cautelato, ma alle ragioni derogatorie della presunzione di inadeguatezza della misura carceraria per il naturale scadimento delle facoltà fisiche e psichiche. Nell'ordinanza nulla si dice in merito alla consulenza tecnica a firma del dottor Romano, depositata per dimostrare come ricorrente sia soggetto al quale certamente devono essere concessi gli arresti domiciliari, stante le sue condizioni fisiche e psichiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati. 2. Per quanto concerne il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., nella ordinanza impugnata non si individua con quali azioni il ricorrente si sia messo a disposizione dell'organizzazione, contribuendo alla realizzazione del programma associativo. Secondo il tribunale del riesame la partecipazione sarebbe desumibile dalle dichiarazioni del collaboratore Mantella; si tratta di una contraddizione interna al provvedimento impugnato, poiché tali dichiarazioni vengono riportate, ma non vi è alcun riferimento alla persona del ricorrente. Altro indizio sarebbe costituito dalla circostanza che il ricorrente avesse frequenti colloqui con il figlio; in assenza della specificazione del contributo prestato al programma associativo, anche tale indizio è, però, del tutto illogico: il tribunale del riesame confonde la preoccupazione dell'indagato per i guai giudiziari del figlio con il contributo a favore del clan. I gravi indizi della partecipazione, con ruolo apicale, alla associazione 'ndranghetista sono desunti, infine, con motivazione del tutto insufficiente, dalla commissione dei gravi reati di estorsione e, a loro volta, i reati di estorsione si fondano su una motivazione a tratti illogica e, comunque, insufficiente. 3. Come ha correttamente evidenziato la difesa, la condotta di istigazione alla commissione del reato di estorsione di cui al capo D) si fonda esclusivamente su un commento di scarso rilievo (che dimostra, peraltro, la non conoscenza dei fatti) da parte di [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto che l'imprenditore non voleva pagare la somma richiesta dai figli a titolo di estorsione, della quale il ricorrente veniva a conoscenza in quel momento. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha ritenuto, contraddittoriamente, [OSCURATO:PERSONA] istigatore. Tale è colui che fa sorgere il proposito criminoso all'istigato; nel caso di specie, è di tutta evidenza che il ricorrente riferiva qualcosa che era già avvenuto. Altrettanto illogico è asserire che il [OSCURATO:PERSONA] abbia rafforzato la determinazione dei due figli, ritenendo che 5.000 euro, quale provento di estorsione, fossero pochi. Basta leggere il colloquio per rilevare che l'indagato, essendo all'oscuro della vicenda, chiedeva al figlio se secondo lui 5.000 euro fossero pochi. Il ricorrente chiedeva informazioni per conoscere i dettagli di una vicenda della quale era all'oscuro e che, peraltro, risultava già consumata. E' assolutamente impossibile il concorso post delictum. 3.1. Quanto all'estorsione di cui al capo K) il grave indizio è costituito dal fatto che dall'intercettazione, risulta che il figlio ha consegnato al padre 2.000 euro provento di estorsione. Ciò non è sufficiente. L' estorsione si consuma nel momento e nel luogo in cui si verificano l'ingiusto profitto e il correlato danno patrimoniale; di conseguenza, nel caso in cui questi elementi non siano contemporanei, il reato si consuma nel momento in cui l'ideatore e organizzatore dell'estorsione percepisce il provento del delitto a mani proprie o di un suo rappresentante, il quale si sia preventivamente accordato per fungere da tramite e abbia, perciò, consapevolezza del ruolo ricoperto. L' accordo preventivo fra ideatore del reato e il suo rappresentante incaricato della riscossione e il contributo fornito da quest' ultimo, essenziale al fine del conseguimento della somma estorta, consentono di valorizzare l'apporto dato dal delegato alli incasso del provento del delitto quale condotta concorsuale nel reato di estorsione, a prescindere da fatto che il suo ausilio si sia limitato alla fase finale dell' attività delittuosa (Sez. 2, n. 36115 del 27/06/2017, Pacilli, Rv. 271005 - 01). Nulla di tutto questo si è verificato nel caso in esame, non risultando in alcun modo che il ricorrente abbia istigato i figli a commettere il reato, né che abbia partecipato alla fase della riscossione. 3.2. Vi è totale carenza di gravi indizi di colpevolezza anche con riguardo al capo M), posto che, dalla lettura della intercettazione indicata nell'ordinanza, emerge, effettivamente, che l'indagato era all'oscuro della vicenda e non sapeva neanche che stessero effettuando dei lavori all'ospedale di Tropea; in ogni caso è pacifico che non dispensava consigli. Il Tribunale del riesame non illustra, infine, che tipo di contributo concorsuale è realizzato dal ricorrente. 4. I restanti motivi sono assorbiti dall'accoglimento del ricorso in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza 5. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati contestati. Deve, inoltre, essere annullata l'ordinanza 10 gennaio 2023 del G.i.p. presso il Tribunale di Catanzaro e ordinata l'immediata scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché l'ordinanza del 10 gennaio 2023 del G.i.p. presso il Tribunale di Catanzaro e ordina l'immediata scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], se non detenuto per altro. O Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore