CassazionesentenzaSezione UDecisione del 22 luglio 2022
Cassazione n. 23142/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 19385/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 6450/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 22/07/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. [OSCURATO:SOCIETA] con sentenza n. 6450 del 22.7.2022, ha respinto l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del TAR Marche, Ancona, n. 122 del 28.2.2022 che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. contro la determina n. 885 del 19.8.2021 con la quale l’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” di Ancona aveva concluso il procedimento di valutazione comparativa tra le due procedure di gara svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] (SUAM) e da [OSCURATO:SOCIETA]. per l’affidamento di servizi affini, confermando l’adesione alla [OSCURATO:PERSONA] a discapito dell’aggiudicazione della gara SUAM. 2. Con D.G.R. n. 468 del 9 maggio 2016 era stato approvato il piano biennale degli acquisti di beni e servizi per gli enti del [OSCURATO:PERSONA] mediante procedure contrattuali gestite dalla [OSCURATO:PERSONA] istituita presso la Regione Marche. L’A.S.U.R. Marche, designata quale ente capofila, con determina ASUR/DG n. 742 del 20 dicembre 2018, aveva approvato il progetto per l’acquisizione del servizio di pulizia per gli enti del S.S.R. marchigiano, stimando un importo a base di gara di euro 79.334.998,95, oltre IVA, di cui euro 9.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Successivamente, la SUAM, con decreto n. 87 del 27 dicembre 2018, per selezionarel’affidatario del servizio aveva indetto, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 12/2012 e dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, la relativa gara per un periodo di cinque anni, con un importo a base d’asta di euro 116.450.236,27, oltre IVA, di cui euro 15.460,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. La gara era suddivisa in dieci lotti, corrispondenti alle cinque [OSCURATO:PERSONA] in cui è suddivisa l’A.S.U.R., alle due aziende ospedaliere marchigiane autonome ([OSCURATO:PERSONA]Universitaria “[OSCURATO:PERSONA]” di Ancona e A.O. Riuniti “[OSCURATO:PERSONA]” di Pesaro) e alle tre sedi dell’[OSCURATO:PERSONA] di Ricovero e Cura a carattere scientifico -I.N.R.C.A. (di cui due ubicate fuori Regione). La lex specialis prevedeva un limite massimo di lotti che il singolo concorrente, sia che partecipasse come impresa individuale sia che partecipasse in a.t.i., poteva aggiudicarsi. Per quanto qui d’interesse, il lotto n. 6 della predetta procedura concerneva l’espletamento del servizio in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” di Ancona. La procedura durò tre anni. 2.Nel momento in cui era stata bandita la predetta gara era già in corso dal 2014 l’analoga procedura bandita da [OSCURATO:SOCIETA], la quale nei primi mesi del 2019 era approdata, per quanto riguarda il macro-lotto che comprendeva le Marche, all’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio, ossia la [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima, pur partecipando alla gara regionale, con ricorso iscritto al N.R.G. 40/2019, aveva impugnato davanti al T.A.R. Marche l’indizione di tale gara deducendo sia l’illegittimità radicale della procedura per il fatto che la Regione Marche avrebbe dovuto attendere l’esito della gara [OSCURATO:SOCIETA] (ormai in fase di conclusione) e non bandire una gara avente ad oggetto il medesimo servizio sia l’illegittimità delle clausole del disciplinare che fissavano il limite massimo di lotti che ciascun concorrente poteva aggiudicarsi sia di altre clausole della lex specialis che, a suo dire, le impedivano di redigere un’offerta “informata”. Con sentenza n. 500 del 17 luglio 2019, passata in giudicato, il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] era stato respinto ritenendo il Giudice amministrativo legittima la scelta della SUAM di bandire una gara nonostante fosse stata già indetta la gara [OSCURATO:SOCIETA]. La procedura della [OSCURATO:SOCIETA], per quanto concerne il lotto 5 (nel cui ambito geografico rientra anche la Regione Marche) della gara [OSCURATO:SOCIETA], era stata aggiudicata definitivamente alla [OSCURATO:SOCIETA] il 18 maggio 2020. A quel punto, poiché la gara regionale aveva subito una impasse per l’emergenza covid(dovuta anche al fatto che i componenti della commissione di gara, tutti esercenti professioni sanitarie, erano impegnati “sul campo” a fronteggiare l’emergenza), il 22 maggio 2020 la SUAM informato gli enti del S.S.R. che la procedura in corso ben difficilmente avrebbe potuto concludersi in tempi brevi e prospettato la possibilità che ciascun ente valutasse la possibilità di aderire alla convenzione [OSCURATO:SOCIETA] (la quale, come detto, per quanto concerne il lotto marchigiano, era stata aggiudicata definitivamente alla [OSCURATO:SOCIETA]). Sia l’A.S.U.R. Marche, sia le due aziende ospedaliere marchigiane avevano dunque stabilito, seppure in tempi diversi, di aderire alla convenzione [OSCURATO:SOCIETA], attivando nei riguardi di [OSCURATO:SOCIETA] le procedure previste dalla stessa convenzione per l’adeguamento delle prestazioni alla realtà del singolo committente. Così, in particolare, l’A.O. Ancona, attesa la mancata conclusione della procedura regionale, disposto, con determina n. 16/DG del 14.1.2021, l’adesione alla [OSCURATO:PERSONA]. Una delle ditte che stava partecipando alla gara regionale (la [OSCURATO:SOCIETA].) aveva però impugnato i suddetti provvedimenti dell’A.S.U.R. e dell’A.O. Riuniti di Ancona, deducendo che gli enti del S.S.R., avendo a suo tempo deciso di indire una procedura a livello regionale pur essendo a conoscenza dell’esistenza di una gara [OSCURATO:SOCIETA] in itinere, erano decaduti dalla possibilità di aderire alla convenzione [OSCURATO:SOCIETA]. Il Tribunale accoglieva dapprima la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo (ordinanza n. 286/2020) e in seguito accoglieva anche nel merito il ricorso e l’atto di motivi aggiunti medio tempore depositato dalla ditta ricorrente (sentenza c.d. breve n. 584/2020). Tale sentenza era impugnata tanto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quanto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] accoglieva l’appello sia in sede cautelare (ordinanza n. 6905 del 27 novembre 2020, con la quale era disposta la “…sospensione degli effetti della sentenza appellata, al fine di consentire agli Enti del SSR marchigiano di aderire, nelle more della definizione del giudizio di merito, alla pertinente [OSCURATO:PERSONA] attiva ed evitare il ricorso a strumenti di approvvigionamento (come la proroga dei rapporti contrattuali in essere o la stipulazione di contratti-ponte) di carattere eccezionale, ferma restando la prosecuzione della procedura di gara in corso di svolgimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Marche”), sia in sede di merito (sentenza n. 2707 del 31 marzo 2021 con la quale era respinto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed i successivi motivi aggiunti). Riteneva che l’intervento sostitutivo di [OSCURATO:SOCIETA] risultava giustificato soltanto nelle more dell’inadempimento da parte della centrale di acquisti regionale. Tuttavia, l’attivazione di tale meccanismo sostitutivo non risultava idonea a precludere alla centrale di acquisti regionale di avviare una propria gara (ripristinando l’ordine fisiologico delineato dal legislatore). In conseguenza non era ravvisabile alcun obbligo di attendere la conclusione della gara regionale, in presenza di uno strumento di acquisizione già disponibile ed a fronte della indeterminatezza temporale caratterizzante la disponibilità di quello di marca regionale e che, in tale ambito, le scelte spettanti all’Amministrazione erano contrassegnate da discrezionalità amministrativa in senso proprio, ponendosi alla stessa l’esigenza di individuare la soluzione più adatta a contemperare i plurimi interessi convergenti, al fine di ottimizzare il risultato finale in termini di migliore rispondenza all’interesse pubblico, determinato attraverso l’attenta e ponderata analisi di tutte le circostanze rilevanti. Da questo punto di vista, “la soluzione più ragionevole non avrebbe appunto potuto essere che quella di attingere alla gara nazionale, garantendo l’approvvigionamento del servizio nelle more della gara regionale nel rispetto dei principi di concorrenzialità, economicità e buon andamento (anche attraverso l’apposizione delle opportune clausole condizionanti alla manifestazione di adesione), salvaguardando nel contempo gli esiti della gara regionale (come sancito da questa Sezione con l’ordinanza cautelare n. 6905/2020), al fine di consentire, una volta che la gara regionale si fosse conclusa, le opportune valutazioni di convenienza (economica e qualitativa) in ordine alle condizioni di svolgimento del servizio medesimo garantite dalla gara regionale (a fronte di quelle derivanti dalla gara nazionale): consentendo, in tal modo, l’attuazione del principio di (tendenziale) prevalenza della gara regionale rispetto a quella nazionale, non in modo assoluto ed indiscriminato, ma in coerenza con i menzionati principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, secondo i principi interpretativi enucleabili dalla giurisprudenza citata”. Nelle more della pubblicazione della predetta sentenza n. 2707, e precisamente il 29 marzo 2021, la SUAM adottava il provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lotti della gara regionale, in particolare aggiudicando il Lotto 6 della procedura regionale alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. Con ricorso iscritto al N.R.G. 243/2021 [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti al TAR Marche il decreto di aggiudicazione dei lotti della gara regionale, deducendo una serie di censure tutte finalizzate a determinare la caducazione dell’intera procedura e la sua eventuale futura riedizione (il che avrebbe soddisfatto l’interesse della ditta a gestire medio tempore il servizio presso tutti gli enti del S.S.R. in forza della convenzione [OSCURATO:SOCIETA]). Il TAR,con sentenza n. 677/2021, respingeva tale ricorso n. 243/2021. Quindi, in dichiarata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2707/2021, le [OSCURATO:PERSONA] dell’A.S.U.R. Marche e le due aziende ospedaliere marchigiane, invece di procedere alla stipula dei contratti con gli aggiudicatari dei rispettivi lotti della gara SUAM, avviavano singoli procedimenti volti a comparare le condizioni contrattuali della convenzione [OSCURATO:SOCIETA] con quelle risultanti, per il lotto di rispettivo interesse, dalla gara regionale. All’esito era stabilito che seppure i capitolati tecnici della gara [OSCURATO:SOCIETA] e della gara S.U.A.M. non fossero esattamente sovrapponibili fra loro, le relative prestazioni (o comunque quelle principali) erano comunque comparabili; che le condizioni economiche alle quali [OSCURATO:PERSONA] si era aggiudicata la gara [OSCURATO:SOCIETA] erano più convenienti; che bisognava proseguire con l’adesione alla convenzione [OSCURATO:SOCIETA] fino alla sua scadenza naturale. Pertanto l’A.O. Ancona – recepito l’esito delle valutazioni comparatistiche – con la determina n. 885 del 19 agosto 2021 confermava l’adesione alla [OSCURATO:PERSONA] a discapito dell’aggiudicazione della gara SUAM reputando «complessivamente più conveniente per questa Azienda il contratto di cui all’ordinativo [OSCURATO:SOCIETA] emesso in adesione a convenzione Servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli Enti del [OSCURATO:PERSONA] – Lotto 5” in data 14/01/2021 n. 5959852 CIG derivato 85892877DB”. Contro tale determinazione ricorreva la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., che capeggiava il raggruppamento temporaneo di imprese nella gara esperita dalla SUAM contestando, in estrema sintesi, che il procedimento comparativo: a) non avrebbe dovuto essere avviato, stante l’asserita automatica prevalenza della gara regionale rispetto a quella nazionale e, dunque, del contratto SUAM rispetto alla [OSCURATO:PERSONA]; b) sarebbe illegittimo, attesa l’impossibilità di raffrontare due procedure reputate difformi; c) sarebbe altresì illegittimo per carenza d’istruttoria e contraddittorietà, oltreché viziato da macroscopici errori commessi nella conduzione delle operazioni di raffronto tra le offerte. Il Tribunale, con sentenza n. 122/2022, respingeva preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del G.A., che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva sollevato richiamando la sentenza del medesimo T.A.R. n. 692/2021, rilevando che tale decisone aveva riguardato una tipica controversia insorta fra i contraenti ( e cioè fra fra la stessa [OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, unico ente del S.S.R. che aveva ritenuto di non aderire a regime alla convenzione [OSCURATO:SOCIETA]) ed avendo ad oggetto il recesso esercitato dal committente pubblico ai sensi della clausola contrattuale che era stata apposta al momento dell’adesione interinale alla convenzione [OSCURATO:SOCIETA] afferiva alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale, per cui, in base alle consolidate regole di riparto della giurisdizione in materia di contratti pubblici, di tale controversia doveva conoscere l’A.G.O. Nel caso all’esame, al contrario, veniva in rilievo una controversia fra un’amministrazione pubblica e un soggetto privato il quale, in sostanza, contestava la legittimità di un provvedimento con il quale l’amministrazione aveva stabilito le modalità con cui assicurare un determinato servizio, scegliendo fra l’adesione alla convenzione [OSCURATO:SOCIETA] e la stipula del contratto scaturente dalla gara regionale. Per il resto aderiva alle argomentazioni addotte dalla ricorrente, ritenendo che: a) la sentenza n. 2707/2021 resa dal Consiglio di Stato si limitasse ad imporre l’adesione a [OSCURATO:SOCIETA] solamente in caso di procedura regionale non ancora aggiudicata; b) la comparazione svolta dal GTM fosse affetta da gravi e macroscopici errori posto che quest’ultima sarebbe stata condotta con esclusivo riferimento al profilo economico, e non anche qualitativo, delle offerte con conseguente parziarietà della relativa valutazione. In conseguenza annullava la determinazione del D.G. dell’A.O. Riuniti di Ancona n. 885/DG e degli atti presupposti, connessi e conseguenti invitando l’AO Ancona ad “adottare i provvedimenti necessari per adeguare lo stato di fatto alle conseguenze giuridiche che discendono dalla presente sentenza”. Proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], con sentenza n. 6450/2022, qui impugnata, respingeva tale appello. Riteneva che non esistesse alcuna norma di legge che imponeva la ponderazione comparativa fra gli esiti delle due gare e confermava la lettura della sentenza del Consiglio di Stato n. 2707 del 2021 del ruolo cedevole della gara [OSCURATO:SOCIETA] rispetto a quella della centrale di committenza regionale. Assumeva che l’aggiudicazione della gara regionale, una volta bandita la stessa, non fosse in alcun modo condizionata da alcun adempimento comparativo. Rilevava che la gara regionale non era stata mai annullata o revocata dalla SUAM né mai i singoli enti del [OSCURATO:PERSONA] avevano ritenuto di non addivenire all’aggiudicazione sulla scorta di una autonoma valutazione negativa, di carattere tipicamente discrezionale ed evidentemente eccezionale, circa tale convenienza. Riteneva che il Consiglio di Stato avesse solo inteso affermare che gli esiti della gara regionale, da considerare prevalente, non erano assoluti ed incondizionati, essendo sempre possibile all’amministrazione una valutazione discrezionale in ordine alla convenienza degli esiti della stessa, essendo sempre una facoltà e non certo un obbligo contrarre a certe condizioni (quelle raggiunte all’esito della gara regionale), per «il carattere non pienamente vincolante del ricorso alle convenzioni-quadro» e per «la ricerca da parte delle Amministrazioni di opzioni negoziali alternative (con il vincolo dell’insuperabilità delle condizioni negoziali proprie delle convenzioni-quadro». Affermava, dunque, che nessuna comparazione doveva dunque essere svolta tra l’offerta di [OSCURATO:SOCIETA] e quella di [OSCURATO:PERSONA] prima di aggiudicare la gara a quest’ultima all’esito della procedura regionale per l’affidamento del servizio di pulizia, salvo che l’A.O. Ancona, una volta avuti gli esiti della convenzione regionale, reputasse non conveniente la gara svolta in sede regionale per le proprie specifiche, motivate, esigenze. Aggiungeva che l’appellante [OSCURATO:SOCIETA] non era stata comunque in grado di svolgere una plausibile censura avverso la pronuncia del Tribunale, quanto ai vizi, sotto molteplici punti di vista, della comparazione effettuata. Escludeva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto, se pure era vero che la ricorrente in prime cure non aveva chiesto espressamente l’applicazione della clausola di recesso, tale atto costituiva un esito necessitato e, dunque, un’attività vincolata in conformazione al dictum giudiziale, che aveva correttamente sancito la radicale erroneità, ed illegittimità, dell’adesione, da parte dell’A.O. Ancona, alla convenzione [OSCURATO:SOCIETA], in spregio alla prevalenza della gara regionale, ormai conclusa e giammai revocata in autotutela da parte della competente amministrazione dal GTM. 4. Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 5. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. 6. La società ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia eccesso di potere giurisdizionale in senso proprio per travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, anche in violazione degli artt. 31, comma 3 e 24, comma 1 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo) in relazione agli artt. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, cod. proc. civ. Censura la sentenza del Consiglio di Stato nella misura in cui il Giudice amministrativo ha esercitato in modo abnorme il proprio potere giurisdizionale, sconfinando nella sfera del merito, istituzionalmente riservata alla [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che i limiti esterni di giurisdizione sono stati oltrepassati laddove il Consiglio di Stato ha statuito che “solo a fronte dell’attivazione della clausola di recesso, infatti, la ricorrente in prime cure avrebbe integrale e concreta giustizia ottenendo il bene della vita e, cioè, la possibilità di eseguire il servizio a seguito dell’aggiudicazione della gara regionale, garantendosi, in questo modo, pienezza ed effettività alla tutela giurisdizionale sostanzialmente invocata dalla medesima ricorrente, oggi appellata”. In particolare, con la suddetta affermazione, il Giudice amministrativo si sarebbe sostituito alla valutazione di merito da parte dell’Amministrazione, evidenziando che non vi fosse altra soluzione se non quella di recedere dalla [OSCURATO:PERSONA] e aderire obbligatoriamente a quella regionale senza alcuna ulteriore attività valutativa da parte delle Amministrazioni coinvolte. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia eccesso di potere giurisdizionale in senso proprio per violazione degli art. 4, 7 e 34, comma 2 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo) in relazione agli artt. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, cod. proc. civ. Anche in questo caso sostiene che il Consiglio di Stato avrebbe invaso un ambito di competenza riservato alla [OSCURATO:PERSONA], “espropriando”, di fatto, l’AO Ancona del potere di verificare ed accertare, anche sulla base di ulteriori coordinate, nel caso concreto, se la convenzione regionale potesse rispondere alle proprie esigenze, così violando il limite esterno della sua giurisdizione ed ingerendosi nel merito dell’azione amministrativa. Lo avrebbe fatto negando alla p.a. la facoltà di scegliere quale, tra le due procedure di gara, risultasse per essa più vantaggiosa. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia eccesso di potere giurisdizionale in senso proprio per violazione degli art. 4, 7 e 9 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo) in relazione agli artt. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, cod. proc. civ. Deduce che la cognizione della presente controversia sarebbe spettata al Giudice ordinario nella misura in cui il Giudice amministrativo si è spinto sino al punto di imporre l’esercizio del recesso dalla [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente sottoscrizione dei contratti derivanti dalla procedura regionale. Assume che il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito all’esercizio del diritto di recesso dalla [OSCURATO:PERSONA] sottoscritta all’esito della relativa gara, la cui fase pubblicistica si era definitivamente conclusa con l’aggiudicazione. Sostiene che accertare la legittimità o meno dell’esercizio del recesso da un contratto concluso, quando sia terminata la procedura di evidenza pubblica finalizzata all’aggiudicazione, è questione che concerne un rapporto contrattuale paritetico, e che come tale era sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, e devoluta a quella del giudice ordinario. Ricorda che un altro ente del servizio sanitario regionale delle Marche, l’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, anch’essa dovendo scegliere tra la convenzione [OSCURATO:SOCIETA] e l’esito della gara regionale, preferì quest’ultima e recedette dalla convenzione [OSCURATO:SOCIETA]. Il relativo provvedimento fu impugnato dinanzi al giudice amministrativo e il Cons. St., Sez. III, n. 2274/22 (confermando la sentenza del TAR n. 692/2021, richiamata nello storico di lite) declinò la propria giurisdizione, ritenendo che l’accertamento della validità del recesso da un contratto è questione devoluta al giudice ordinario. 4. I primi due motivi di ricorso sono infondati. La sentenza impugnata, infatti, non ha “imposto” alla p.a. il compimento di alcun provvedimento. Il giudice amministrativo si è limitato a rilevare che: a) fu illegittimo il provvedimento con cui, senza lo svolgimento del previo e necessario procedimento amministrativo, e senza annullare la gara regionale, la P.A. si era svincolata dall’esito di questa ed aveva aderito alla convenzione [OSCURATO:SOCIETA]; b) il potere discrezionale di scegliere quale gara preferire (la nazionale o la regionale) era già stato “esercitato e consumato” dalla P.A. allorché, nelle more della gara regionale, aveva aderito alla convenzione [OSCURATO:SOCIETA] introducendo in essa la condizione risolutiva (o clausola di recesso unilaterale che dir si voglia) della ultimazione della gara regionale. La sentenza impugnata dunque da un lato ha sindacato il corretto esercizio d’un potere già esercitato dalla p.a., e non d’un potere ancora da esercitare; dall’altro lato non ha affatto imposto alla p.a. l’adozione d’una determinata scelta discrezionale, ma ha solo ritenuto illegittima la scelta già adottata. Giuste o sbagliate che fossero tali decisioni, esse permangono all’interno del perimetro della giurisdizione amministrativa, e la loro correttezza non è dunque sindacabile in questa sede. 5. La terza censura è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. La sentenza impugnata infatti si è pronunciata sulla legittimità d’un provvedimento amministrativo (l’atto con cui l’ASUR ha aderito alla convenzione [OSCURATO:SOCIETA]), e nulla ha statuito sugli obblighi o sulle facoltà scaturenti dal contratto di appalto. Sicché, non contenendo la sentenza impugnata alcuna statuizione in materia di obbligazioni contrattuali, la censura qui in esame non è pertinente rispetto al suo contenuto. V’è solo da aggiungere che la decisione del Consiglio di Stato n. 2274/22 (richiamata a p. 27 del ricorso) non ebbe ad oggetto la sentenza TAR Marche 353/16 (come si sostiene nel ricorso), e che comunque nel caso deciso da quella sentenza la fattispecie concreta era ben diversa dalla presente. Lì, infatti, la P.A. aveva già stipulato il contratto con la [OSCURATO:SOCIETA], e deliberò di recedervi per concludere il contratto con i tre vincitori della gara regionale. Nel presente caso, invece, la P.A. deliberò di non stipulare il contratto di appalto con i tre aggiudicatari della gara regionale, per confermare quello già in essere con la [OSCURATO:SOCIETA]: dunque il giudice amministrativo nella vicenda oggi in esame non fu chiamato a decidere su nessun atto di recesso da un vincolo contrattuale. 6. Da tanto consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 7.Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. 8. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 26.000,00 (ventiseimila) per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi dell’art.