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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2025

Cassazione n. 21748/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui è stato chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per la intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e l'accettazione della stessa da parte dell'imputata; rilevato che questa Corte deve prendere atto che nelle more del giudizio il reato si è estinto per intervenuta remissione di querela; che di conseguenza si impone l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato, con condanna della querelata al pagamento delle spese processuali ex art. 340 comma 4 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali.

Roma 23 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ini'Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui è stato chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per la intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e l'accettazione della stessa da parte dell'imputata; rilevato che questa Corte deve prendere atto che nelle more del giudizio il reato si è estinto per intervenuta remissione di querela; che di conseguenza si impone l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato, con condanna della querelata al pagamento delle spese processuali ex art. 340 comma 4 cod.proc.pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Roma 23 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ini'Agostini
Sentenza Cassazione n. 21748/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris