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Cassazione n. 13399/2023

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lla ricostruzione del fatto operata dal Tribunale ed alle circostanze da cui sarebbe derivata la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata; il motivo è infondato, Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199, ha già precisato che «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»; ciò posto, la sentenza di appello descrive cinque motivi di gravame del [OSCURATO:PERSONA], riferendo di articolate argomentazioni, il che smentisce l’assunto di cui al motivo o consente di rilevare, quanto meno, che l’essersi avute censure nei termini così descritti e riferiti dalla Corte territoriale rimane privo di una specifica e puntuale critica attraverso il motivo ora in esame, formulato genericamente e senza riferimento argomentativo esplicito a quanto viceversa desumile in punto di fatto (processuale) dalla stessa sentenza impugnata;

2. il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. 81 e 100 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di ospedale universitario, il personale medico- docente intrattiene un unico rapporto di impiego con l’Università che quale datore di lavoro, è l’unico soggetto obbligato alla corresponsione del trattamento economico; anche tale motivo è infondato, bastando qui rammentare il consolidato orientamento di questa S.C. (in particolare, Cass., S.U. 9 maggio 2016, n. 9279; Cass. 7 marzo 2014 n. 5325 e Cass. 24 maggio 2013 n. 12908, alle cui motivazioni si fa rinvio anche ai sensi dell’art 118 disp. att. c.p.c.) secondo cui, in tema di aziende ospedaliere universitarie ai sensi del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, va ritenuta la sussistenza della legittimazione passiva, rispetto alle pretese del personale, sia dell'Università, sia dell’ente del SSN di riferimento;

3. il terzo motivo assume la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con riferimento all’art. 1, co. 1, lett. c) L. 120/2007, all’art. 28, co. 5, L. 488/1999 ed all’art. 57, co. 2, lett. c) del CCNL Dirigenza medica e veterinaria; il motivo riferisce come le norme di legge citate, coerentemente con la contrattazione di settore, siano tali da imporre che sull’Amministrazione sanitaria non debbano residuare costi correlati alla gestione dell’attività intramuraria, sicché, riconoscendo al contempo come il Direttore Generale fosse privo, secondo il Regolamento ALPI in vigore presso l’ente, del potere unilaterale di rideterminare le tariffe, la pronuncia finiva per disattendere le menzionate previsioni normative; il quarto motivo, è formulato ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e con esso si sostiene che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo per cui secondo il Regolamento ALPI dell’ente era il medico ad avere il potere di indicare la tariffa per la propria attività intramuraria, sicché non poteva sostenersi che fosse l’ASST a dovervi provvedere al fine di assorbire gli oneri IRAP, senza contare che le convenzioni con i clienti concordate dall’ente prevedevano tutte compensi per i medici “al lordo delle ritenute di legge”; il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362, in combinato disposto con gli artt. 1363, 1364, 1365, 1366, 1368, 1369, 1370 e 1371 c.c. in punto di interpretazione del Regolamento ALPI adottato dalla ASST ed allegato al contratto integrativo aziendale e con esso si evidenzia come fin dal 2001 venisse applicata nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA] la trattenuta a titolo di recupero dell’IRAP, sicché il medico, cui le convenzioni erano state inviate con la richiesta di voler esprimere il proprio parere su di esse – senza che giungessero obiezioni o rilievi – av eva in realtà accettato per iscritto o per fatti concludenti quanto così previsto e disposto; il sesto motivo adduce infine la violazione e falsa applicazione degli artt. 1-45 del d.p.r. 446/1997 e 53 della Costituzione e con esso si sostiene che, essendo l’IRAP destinata a colpire il valore della produzione realizzata e del reddito prodotto essa doveva essere posta a carico del medico, l’unico a ricavare profitto dall’attività intramuraria, mentre le trattenute a favore della P.A. erano finalizzate soltanto a coprire i costi organizzativi;

4. i motivi possono esser esaminati congiuntamente e vanno disattesi; 4.1 Cass. 21 giugno 2022, n. 20010, cui si fa rinvio anche per la completa ricostruzione del quadro normativo e contrattual- collettivo, ha desunto dal complessivo assetto che attraverso la previsione dell’attività libero professionale intramuraria il legislatore, da un lato, ha inteso incentivare il rapporto di lavoro esclusivo e potenziare le capacità del sanitario, nell’interesse degli utenti e della collettività (così in motivazione la citata Corte Cost. n. 54/2015) – introducendo una deroga, alle condizioni previste dalla legge, al principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, fissato dall’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 – e dall’altro ha dettato una serie di prescrizioni volte principalmente ad impedire che l’intramoenia possa pregiudicare l’attività istituzionale e risolversi in un aggravio di spesa per gli enti del servizio sanitario nazionale; si è poi in quella sede ribadito quanto già ripetutamente affermato da questa S.C. e qui da confermare, ovverosia che l’IRAP, che presuppone «l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi» (art. 2 della legge n. 446/1997), grava sull’azienda sanitaria e non sul dipendente che rende la prestazione (Cass. n. 199/2016; Cass. 2333/2016; Cass. n. 155/2020), sicché l’ammontare di essa non può essere oggetto di «traslazione», nel senso – si cita espressamente da Cass. 20010/2022 – « che l’Azienda non può pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest’ultimo dovuto, perché in tal caso e, a maggior ragione nell’ipotesi in cui si chieda la restituzione di somme già corrisposte, si finirebbe per far gravare l’obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l’attività produttiva del servizio»; ciò non significa una totale irrilevanza dell’imposta, di cui anzi deve tenersi conto nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa destinata – ai sensi dell’ art. 15 - quinquies del d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 28 della legge n. 488/1999 e del D.P.C.M. 27 marzo 2000 –a indicare i criteri cui l’Azienda deve attenersi nel fissare le tariffe per gli utenti, assicurando i compensi così parimenti individuati per i medici e la copertura dei costi e l’avanzo di una quota a beneficio dell’ente; anche l’importo dell’IRAP va dunque tenuto presente nelle determinazioni aziendali di cui sopra, senza che ciò comporti traslazione dell’imposta, ma solo la debita considerazione di uno tra i costi che derivano da quell’attività intramuraria; 4.2 sempre Cass. 20010 cit. ha tuttavia precisato che «dal ruolo riservato alla contrattazione collettiva nella determinazione delle tariffe e dei compensi discende, innanzitutto, che gli atti adottati non possono essere modificati unilateralmente dal datore (cfr. Cass. n. 22692/2018 e Cass. n. 32333/2018) e ciò esclude che l’Azienda possa, senza previo intervento della contrattazione integrativa, ridurre l’ammontare dei compensi dovuti al dirigente per l’attività professionale già prestata»; 4.3 venendo al caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che dell’IRAP non parlano né il Regolamento aziendale in tema di ALPI, né le convenzioni stipulate con le imprese clienti e da ciò ha desunto che neppure si potesse ipotizzare che dal consenso manifestato dal medico rispetto a tali convenzioni – su cui si dirà anche in seguito – si potesse desumere una qualche accettazione del medesimo rispetto alla sopportazione di quegli oneri; al contempo, la Corte d’Appello ha precisato come non potesse essere il medico, cui non spettava di modificare la tariffa verso il cliente, ad aumentare la misura del compenso in modo da contemplare anche sull’onere fiscale; rispetto al fatto che le Convenzioni con i clienti contemplavano i costi IRAP è evidente che ciò è cosa diversa dal fatto che quegli oneri dovevano andare a decurtazione del compenso quale fissato per il medico; d’altra parte, la Corte territoriale ha espressamente affermato di non poter dire se il [OSCURATO:PERSONA] avesse mai accettato di sopportare l’IRAP, né tanto meno se vi fosse una soluzione concordata in tal senso, il che attiene ad un convincimento di merito, nei cui riguardi non ha rilievo la impropria proposizione, con il motivo, di una diversa ricostruzione dei fatti sul punto; sulla base dei principi sopra riepilogati e dei profili di fatto acclarati dalla Corte di merito, ne deriva invece la correttezza della conclusione raggiunta nella sentenza impugnata, ovverosia che, per realizzare l’effetto di assorbimento del costo IRAP, non considerato nella fissazione delle tariffe, erano queste ultime a dover essere riviste, secondo le regole che ne governano la fissazione; tale conclusione si pone in linea con il disposto dell’art. 3 della legge n. 724/1994 - tuttora vigente come rilevato proprio da Cass.20010 cit. – secondo cui nel caso la contabilità ALPI « presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie», ovverosia rimodulando le tariffe a venire secondo le forme per esse previste; non può invece ammettersi che, fissate le tariffe ed assicurati i compensi dovuti al medico secondo le regole di individuazione degli stessi, si possano poi da questi ultimi detrarre, attraverso il recupero IRAP; costi fiscali prevedibili e non considerati in origine, perché ciò comporterebbe l’effetto indebito di ridurre la remunerazione e di traslare tout court sul medico stesso quegli oneri;

5. venendo ai motivi di ricorso incidentale proposti dal [OSCURATO:PERSONA], i primi due denunciano entrambi la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 1, co. 4, lett c) L. 120/2007, modificata dal d.l. 158/2012, conv. in L. 189/2012; i motivi riguardano la “ulteriore quota” di ritenuta del 5 % sui compensi stabiliti per i medici, fissata dalla citata normativa, da vincolare ad interventi di prevenzione o riduzione delle liste di attesa; secondo il primo dei menzionati motivi, sarebbe mancato il previo accordo sindacale decentrato richiesto dalle norme citate, la cui sussistenza sarebbe stata indebitamente desunta da alcuni documenti, senza neppure procedere alla pur dedotta prova testimoniale sul punto, così come sarebbe mancata l’intesa con i medici interessati al momento delle fissazione della tariffa, stante il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato previamente consultato in proposito, risultando insufficiente, per i fini di cui alla previsione di legge, quanto ritenuto dalla Corte territoriale; il secondo dei motivi incidentali fa invece leva su un diverso profilo e con esso si sostiene che la ritenuta del 5%, nel caso di specie, non potesse trovare applicazione; infatti, rispetto all’attività intramoenia del [OSCURATO:PERSONA] di medico competente, destinata a imprese convenzionate, erano del tutto assenti liste d’attesa e la prestazione era pressoché indipendente dalla struttura e dal personale della ASST, né vi erano servizio di prenotazione o impiego di materiali, mezzi, strumenti o strutture dell’ente, non potendosi ammettere la sufficienza di giustificazioni riconnesse a finalità di ordine generale; infine, l’ultimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 36 della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 2099 e 2103 c.c., sostenendo che la decurtazione dell’onorario stabilita dalla legge, senza relazione con una situazione concreta, violerebbe i principi basilari di diritto del lavoro, anche in punto di demansionamento ed affermando comunque che solo un accordo con il professionista consentirebbe la riduzione di un emolumento da versare e ad esso spettante; 5.1 anche tali motivi, da esaminare congiuntamente secondo le specifiche questioni poste, vanno disattesi; 5.2 rispetto all’esistenza dell’accordo integrativo sindacale la Corte territoriale ha ritenuto che i sindacati fossero stati «realmente coinvolti nell’applicazione della trattenuta in esame», menzionando a tal fine i documenti di convocazione il verbale di riunione, sicché la diversa lettura che il ricorrente intenderebbe dare ai documenti attiene alla fine al convincimento rispetto alla portata giuridica di quelle prove, con motivo la cui deduzione, tra l’altro neppure veicolata attraverso il richiamo ai canoni ermeneutici di cui agli art. 1362 ss. c.c., attiene al giudizio di merito, di cui impropriamente si suggerisce diversa lettura quale vizio di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148); un tale vizio neppure può essere determinato per effetto del mancato svolgimento della prova testimoniale; come chiarito da Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053, l’art. 360 n. 5 attribuisce rilevanza i vizi motivazionale solo se sia stataomessa la valutazione di un fatto decisivo, mentre è ormai esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; difetto in cui potrebbe al più tradursi, una volta acquisito il convincimento giudiziale su base documentale, l’eventuale mancata ammissione di una prova testimoniale, rifluendo in un difetto di sufficiente apprezzamento dei dati acquisiti o acquisibili con l’istruttoria e dunque ad un aspetto non più previsto tra quelli in sé soli censurabili in sede di legittimità; 5.3 non molto diversamente, quanto all’intesa con il medico, la Corte d’Appello ha valorizzato il fatto che il dott. [OSCURATO:PERSONA] non avesse «mai contestato le tariffe applicate, né chiesto una revisione delle stesse, approvando anche in maniera espressa … il rinnovo» di esse, sicché vi era stato un «univoco e prolungato comportamento» con cui l’interessato aveva «mostrato di condividere» le trattenute e quindi di avere «almeno indirettamente, partecipato alla loro determinazione»; anche qui il motivo adduce una diversa lettura dei dati istruttori, in veste di mera difesa e senza il rilievo critico - quanto ai documenti provenienti dalle parti - di violazione delle regole legali di ermeneutica proprie degli atti unilaterali (artt. 1362 e 1324 ss c.c.), con modalità di censura parimenti destinate a sollecitare una diversa conclusione di merito e dunque ancora improprie rispetto alle caratteristiche proprie del giudizio di legittimità;

6. l’ultimo profilo dei motivi qui in esame riguarda la censura in ordine alla disomogeneità tra le esigenze cui è destinata la trattenuta del 5 % di cui all’art. 1, co. 4, lett c) L. 120/2007 e l’attività (medico competente ex d. lgs. 81/2008 presso aziende convenzionate) svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo) anche sotto il profilo dell’incidenza di ciò sui principi che regolano il diritto del lavoro subordinato e libero professionale; 6.1 la Corte territoriale ha ritenuto che le finalità indicate dalla norma (interventi di prevenzione o riduzione liste di attesa) siano “di ordine generale” e prescindano quindi dal singolo caso; 6.2 la conclusioni sono esatte, risultando evidente che le trattenute, previste in misura “pari al 5%” e dunque sostanzialmente fissa e senza distinzioni, non debbano venire calibrate a seconda dell’incidenza concreta dei fini cui le corrispondenti somme vanno vincolate rispetto alle prestazioni del singolo interessato; i fini indicati sono di ordine generale delle strutture cui il medico appartiene ed è dunque a tali strutture che le prestazioni, intese come servizio sanitario, fanno capo, così come sono tali strutture nel loro insieme a rendere possibili tutte le prestazioni intramurarie, sicché il singolo dirigente medico non può sottrarsi a quel contributo fissato in nodo generalizzato dalla legge, quale espressione del vincolo di appartenenza ed organizzativo generale tra la prestazione sanitaria e l’ente di pertinenza, mentre poi le modalità di utilizzazione delle somme così introitate rispetto ai fini cui esse sono per legge vincolate è questione di ampia discrezionalità rispetto alla quale non vi una situazione giuridicamente tutelata del (solo) singolo medico interessato; 6.3 non è poi vero che la ritenuta realizzi una riduzione unilaterale della retribuzione, proprio perché essa è in realtà imposta dalla legge, il che esclude anche la necessità di un accordo in tal senso rispetto all’applicazione o meno di essa; la materia del demansionamento, pur richiamata nel motivi, è altresì del tutto estranea al tema in esame, mentre, per quanto riguarda l’art. 36 della Costituzione, è evidente che qui non si discute in alcun modo – trattandosi di prestazioni aggiuntive - di minimi destinati in ipotesi a rilevare sotto il profilo della sufficienza e che, quanto alla adeguatezza, la definizione d’intesa delle tariffe e il derivare della ritenuta da un previsione normativa primaria e uguale per tutti i medici operanti nell’intramoenia, non lascia spazio alcuno a censure sul punto, né a qualsiasi ipotetico dubbio di legittimità costituzionale;

7. la contestuale reiezione del ricorso principale e di quello incidentale, intercettando una soccombenza reciproca, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, compensando le spese del giudizio di cassazione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla ricostruzione del fatto operata dal Tribunale ed alle circostanze da cui sarebbe derivata la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata; il motivo è infondato, Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199, ha già precisato che «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»; ciò posto, la sentenza di appello descrive cinque motivi di gravame del [OSCURATO:PERSONA], riferendo di articolate argomentazioni, il che smentisce l’assunto di cui al motivo o consente di rilevare, quanto meno, che l’essersi avute censure nei termini così descritti e riferiti dalla Corte territoriale rimane privo di una specifica e puntuale critica attraverso il motivo ora in esame, formulato genericamente e senza riferimento argomentativo esplicito a quanto viceversa desumile in punto di fatto (processuale) dalla stessa sentenza impugnata; 2. il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. 81 e 100 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di ospedale universitario, il personale medico- docente intrattiene un unico rapporto di impiego con l’Università che quale datore di lavoro, è l’unico soggetto obbligato alla corresponsione del trattamento economico; anche tale motivo è infondato, bastando qui rammentare il consolidato orientamento di questa S.C. (in particolare, Cass., S.U. 9 maggio 2016, n. 9279; Cass. 7 marzo 2014 n. 5325 e Cass. 24 maggio 2013 n. 12908, alle cui motivazioni si fa rinvio anche ai sensi dell’art 118 disp. att. c.p.c.) secondo cui, in tema di aziende ospedaliere universitarie ai sensi del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, va ritenuta la sussistenza della legittimazione passiva, rispetto alle pretese del personale, sia dell'Università, sia dell’ente del SSN di riferimento; 3. il terzo motivo assume la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con riferimento all’art. 1, co. 1, lett. c) L. 120/2007, all’art. 28, co. 5, L. 488/1999 ed all’art. 57, co. 2, lett. c) del CCNL Dirigenza medica e veterinaria; il motivo riferisce come le norme di legge citate, coerentemente con la contrattazione di settore, siano tali da imporre che sull’Amministrazione sanitaria non debbano residuare costi correlati alla gestione dell’attività intramuraria, sicché, riconoscendo al contempo come il Direttore Generale fosse privo, secondo il Regolamento ALPI in vigore presso l’ente, del potere unilaterale di rideterminare le tariffe, la pronuncia finiva per disattendere le menzionate previsioni normative; il quarto motivo, è formulato ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e con esso si sostiene che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo per cui secondo il Regolamento ALPI dell’ente era il medico ad avere il potere di indicare la tariffa per la propria attività intramuraria, sicché non poteva sostenersi che fosse l’ASST a dovervi provvedere al fine di assorbire gli oneri IRAP, senza contare che le convenzioni con i clienti concordate dall’ente prevedevano tutte compensi per i medici “al lordo delle ritenute di legge”; il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362, in combinato disposto con gli artt. 1363, 1364, 1365, 1366, 1368, 1369, 1370 e 1371 c.c. in punto di interpretazione del Regolamento ALPI adottato dalla ASST ed allegato al contratto integrativo aziendale e con esso si evidenzia come fin dal 2001 venisse applicata nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA] la trattenuta a titolo di recupero dell’IRAP, sicché il medico, cui le convenzioni erano state inviate con la richiesta di voler esprimere il proprio parere su di esse – senza che giungessero obiezioni o rilievi – av eva in realtà accettato per iscritto o per fatti concludenti quanto così previsto e disposto; il sesto motivo adduce infine la violazione e falsa applicazione degli artt. 1-45 del d.p.r. 446/1997 e 53 della Costituzione e con esso si sostiene che, essendo l’IRAP destinata a colpire il valore della produzione realizzata e del reddito prodotto essa doveva essere posta a carico del medico, l’unico a ricavare profitto dall’attività intramuraria, mentre le trattenute a favore della P.A. erano finalizzate soltanto a coprire i costi organizzativi; 4. i motivi possono esser esaminati congiuntamente e vanno disattesi; 4.1 Cass. 21 giugno 2022, n. 20010, cui si fa rinvio anche per la completa ricostruzione del quadro normativo e contrattual- collettivo, ha desunto dal complessivo assetto che attraverso la previsione dell’attività libero professionale intramuraria il legislatore, da un lato, ha inteso incentivare il rapporto di lavoro esclusivo e potenziare le capacità del sanitario, nell’interesse degli utenti e della collettività (così in motivazione la citata Corte Cost. n. 54/2015) – introducendo una deroga, alle condizioni previste dalla legge, al principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, fissato dall’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 – e dall’altro ha dettato una serie di prescrizioni volte principalmente ad impedire che l’intramoenia possa pregiudicare l’attività istituzionale e risolversi in un aggravio di spesa per gli enti del servizio sanitario nazionale; si è poi in quella sede ribadito quanto già ripetutamente affermato da questa S.C. e qui da confermare, ovverosia che l’IRAP, che presuppone «l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi» (art. 2 della legge n. 446/1997), grava sull’azienda sanitaria e non sul dipendente che rende la prestazione (Cass. n. 199/2016; Cass. 2333/2016; Cass. n. 155/2020), sicché l’ammontare di essa non può essere oggetto di «traslazione», nel senso – si cita espressamente da Cass. 20010/2022 – « che l’Azienda non può pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest’ultimo dovuto, perché in tal caso e, a maggior ragione nell’ipotesi in cui si chieda la restituzione di somme già corrisposte, si finirebbe per far gravare l’obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l’attività produttiva del servizio»; ciò non significa una totale irrilevanza dell’imposta, di cui anzi deve tenersi conto nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa destinata – ai sensi dell’ art. 15 - quinquies del d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 28 della legge n. 488/1999 e del D.P.C.M. 27 marzo 2000 –a indicare i criteri cui l’Azienda deve attenersi nel fissare le tariffe per gli utenti, assicurando i compensi così parimenti individuati per i medici e la copertura dei costi e l’avanzo di una quota a beneficio dell’ente; anche l’importo dell’IRAP va dunque tenuto presente nelle determinazioni aziendali di cui sopra, senza che ciò comporti traslazione dell’imposta, ma solo la debita considerazione di uno tra i costi che derivano da quell’attività intramuraria; 4.2 sempre Cass. 20010 cit. ha tuttavia precisato che «dal ruolo riservato alla contrattazione collettiva nella determinazione delle tariffe e dei compensi discende, innanzitutto, che gli atti adottati non possono essere modificati unilateralmente dal datore (cfr. Cass. n. 22692/2018 e Cass. n. 32333/2018) e ciò esclude che l’Azienda possa, senza previo intervento della contrattazione integrativa, ridurre l’ammontare dei compensi dovuti al dirigente per l’attività professionale già prestata»; 4.3 venendo al caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che dell’IRAP non parlano né il Regolamento aziendale in tema di ALPI, né le convenzioni stipulate con le imprese clienti e da ciò ha desunto che neppure si potesse ipotizzare che dal consenso manifestato dal medico rispetto a tali convenzioni – su cui si dirà anche in seguito – si potesse desumere una qualche accettazione del medesimo rispetto alla sopportazione di quegli oneri; al contempo, la Corte d’Appello ha precisato come non potesse essere il medico, cui non spettava di modificare la tariffa verso il cliente, ad aumentare la misura del compenso in modo da contemplare anche sull’onere fiscale; rispetto al fatto che le Convenzioni con i clienti contemplavano i costi IRAP è evidente che ciò è cosa diversa dal fatto che quegli oneri dovevano andare a decurtazione del compenso quale fissato per il medico; d’altra parte, la Corte territoriale ha espressamente affermato di non poter dire se il [OSCURATO:PERSONA] avesse mai accettato di sopportare l’IRAP, né tanto meno se vi fosse una soluzione concordata in tal senso, il che attiene ad un convincimento di merito, nei cui riguardi non ha rilievo la impropria proposizione, con il motivo, di una diversa ricostruzione dei fatti sul punto; sulla base dei principi sopra riepilogati e dei profili di fatto acclarati dalla Corte di merito, ne deriva invece la correttezza della conclusione raggiunta nella sentenza impugnata, ovverosia che, per realizzare l’effetto di assorbimento del costo IRAP, non considerato nella fissazione delle tariffe, erano queste ultime a dover essere riviste, secondo le regole che ne governano la fissazione; tale conclusione si pone in linea con il disposto dell’art. 3 della legge n. 724/1994 - tuttora vigente come rilevato proprio da Cass.20010 cit. – secondo cui nel caso la contabilità ALPI « presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie», ovverosia rimodulando le tariffe a venire secondo le forme per esse previste; non può invece ammettersi che, fissate le tariffe ed assicurati i compensi dovuti al medico secondo le regole di individuazione degli stessi, si possano poi da questi ultimi detrarre, attraverso il recupero IRAP; costi fiscali prevedibili e non considerati in origine, perché ciò comporterebbe l’effetto indebito di ridurre la remunerazione e di traslare tout court sul medico stesso quegli oneri; 5. venendo ai motivi di ricorso incidentale proposti dal [OSCURATO:PERSONA], i primi due denunciano entrambi la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 1, co. 4, lett c) L. 120/2007, modificata dal d.l. 158/2012, conv. in L. 189/2012; i motivi riguardano la “ulteriore quota” di ritenuta del 5 % sui compensi stabiliti per i medici, fissata dalla citata normativa, da vincolare ad interventi di prevenzione o riduzione delle liste di attesa; secondo il primo dei menzionati motivi, sarebbe mancato il previo accordo sindacale decentrato richiesto dalle norme citate, la cui sussistenza sarebbe stata indebitamente desunta da alcuni documenti, senza neppure procedere alla pur dedotta prova testimoniale sul punto, così come sarebbe mancata l’intesa con i medici interessati al momento delle fissazione della tariffa, stante il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato previamente consultato in proposito, risultando insufficiente, per i fini di cui alla previsione di legge, quanto ritenuto dalla Corte territoriale; il secondo dei motivi incidentali fa invece leva su un diverso profilo e con esso si sostiene che la ritenuta del 5%, nel caso di specie, non potesse trovare applicazione; infatti, rispetto all’attività intramoenia del [OSCURATO:PERSONA] di medico competente, destinata a imprese convenzionate, erano del tutto assenti liste d’attesa e la prestazione era pressoché indipendente dalla struttura e dal personale della ASST, né vi erano servizio di prenotazione o impiego di materiali, mezzi, strumenti o strutture dell’ente, non potendosi ammettere la sufficienza di giustificazioni riconnesse a finalità di ordine generale; infine, l’ultimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 36 della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 2099 e 2103 c.c., sostenendo che la decurtazione dell’onorario stabilita dalla legge, senza relazione con una situazione concreta, violerebbe i principi basilari di diritto del lavoro, anche in punto di demansionamento ed affermando comunque che solo un accordo con il professionista consentirebbe la riduzione di un emolumento da versare e ad esso spettante; 5.1 anche tali motivi, da esaminare congiuntamente secondo le specifiche questioni poste, vanno disattesi; 5.2 rispetto all’esistenza dell’accordo integrativo sindacale la Corte territoriale ha ritenuto che i sindacati fossero stati «realmente coinvolti nell’applicazione della trattenuta in esame», menzionando a tal fine i documenti di convocazione il verbale di riunione, sicché la diversa lettura che il ricorrente intenderebbe dare ai documenti attiene alla fine al convincimento rispetto alla portata giuridica di quelle prove, con motivo la cui deduzione, tra l’altro neppure veicolata attraverso il richiamo ai canoni ermeneutici di cui agli art. 1362 ss. c.c., attiene al giudizio di merito, di cui impropriamente si suggerisce diversa lettura quale vizio di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148); un tale vizio neppure può essere determinato per effetto del mancato svolgimento della prova testimoniale; come chiarito da Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053, l’art. 360 n. 5 attribuisce rilevanza i vizi motivazionale solo se sia stataomessa la valutazione di un fatto decisivo, mentre è ormai esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; difetto in cui potrebbe al più tradursi, una volta acquisito il convincimento giudiziale su base documentale, l’eventuale mancata ammissione di una prova testimoniale, rifluendo in un difetto di sufficiente apprezzamento dei dati acquisiti o acquisibili con l’istruttoria e dunque ad un aspetto non più previsto tra quelli in sé soli censurabili in sede di legittimità; 5.3 non molto diversamente, quanto all’intesa con il medico, la Corte d’Appello ha valorizzato il fatto che il dott. [OSCURATO:PERSONA] non avesse «mai contestato le tariffe applicate, né chiesto una revisione delle stesse, approvando anche in maniera espressa … il rinnovo» di esse, sicché vi era stato un «univoco e prolungato comportamento» con cui l’interessato aveva «mostrato di condividere» le trattenute e quindi di avere «almeno indirettamente, partecipato alla loro determinazione»; anche qui il motivo adduce una diversa lettura dei dati istruttori, in veste di mera difesa e senza il rilievo critico - quanto ai documenti provenienti dalle parti - di violazione delle regole legali di ermeneutica proprie degli atti unilaterali (artt. 1362 e 1324 ss c.c.), con modalità di censura parimenti destinate a sollecitare una diversa conclusione di merito e dunque ancora improprie rispetto alle caratteristiche proprie del giudizio di legittimità; 6. l’ultimo profilo dei motivi qui in esame riguarda la censura in ordine alla disomogeneità tra le esigenze cui è destinata la trattenuta del 5 % di cui all’art. 1, co. 4, lett c) L. 120/2007 e l’attività (medico competente ex d. lgs. 81/2008 presso aziende convenzionate) svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo) anche sotto il profilo dell’incidenza di ciò sui principi che regolano il diritto del lavoro subordinato e libero professionale; 6.1 la Corte territoriale ha ritenuto che le finalità indicate dalla norma (interventi di prevenzione o riduzione liste di attesa) siano “di ordine generale” e prescindano quindi dal singolo caso; 6.2 la conclusioni sono esatte, risultando evidente che le trattenute, previste in misura “pari al 5%” e dunque sostanzialmente fissa e senza distinzioni, non debbano venire calibrate a seconda dell’incidenza concreta dei fini cui le corrispondenti somme vanno vincolate rispetto alle prestazioni del singolo interessato; i fini indicati sono di ordine generale delle strutture cui il medico appartiene ed è dunque a tali strutture che le prestazioni, intese come servizio sanitario, fanno capo, così come sono tali strutture nel loro insieme a rendere possibili tutte le prestazioni intramurarie, sicché il singolo dirigente medico non può sottrarsi a quel contributo fissato in nodo generalizzato dalla legge, quale espressione del vincolo di appartenenza ed organizzativo generale tra la prestazione sanitaria e l’ente di pertinenza, mentre poi le modalità di utilizzazione delle somme così introitate rispetto ai fini cui esse sono per legge vincolate è questione di ampia discrezionalità rispetto alla quale non vi una situazione giuridicamente tutelata del (solo) singolo medico interessato; 6.3 non è poi vero che la ritenuta realizzi una riduzione unilaterale della retribuzione, proprio perché essa è in realtà imposta dalla legge, il che esclude anche la necessità di un accordo in tal senso rispetto all’applicazione o meno di essa; la materia del demansionamento, pur richiamata nel motivi, è altresì del tutto estranea al tema in esame, mentre, per quanto riguarda l’art. 36 della Costituzione, è evidente che qui non si discute in alcun modo – trattandosi di prestazioni aggiuntive - di minimi destinati in ipotesi a rilevare sotto il profilo della sufficienza e che, quanto alla adeguatezza, la definizione d’intesa delle tariffe e il derivare della ritenuta da un previsione normativa primaria e uguale per tutti i medici operanti nell’intramoenia, non lascia spazio alcuno a censure sul punto, né a qualsiasi ipotetico dubbio di legittimità costituzionale; 7. la contestuale reiezione del ricorso principale e di quello incidentale, intercettando una soccombenza reciproca, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, compensando le spese del giudizio di cassazione.
Sentenza Cassazione n. 13399/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris