CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 46474/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. R. GARGIULO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell'ordine di esecuzione n. 228/23 emesso in seguito alla condanna per il reato di tentata estorsione aggravata ex art. 7 d. I. n. 152 del 1991. L'art. 4-bis ord. pen., nel tipizzare i reati ostativi alle misure alternative alla detenzione, richiama espressamente alcuni gravi reati ed include tra questi i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo (416-bis cod. pen.) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, condizionando la possibilità di fruire delle misure alternative alla insussistenza di tale elemento circostanziale, a prescindere dalla natura consumata o tentata della fattispecie. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La disposizione di cui all'art. 4-bis ord. pen., sì come richiamata dall'art. 656 cod. proc. pen., riconosce natura ostativa ai soli delitti ivi menzionati commessi nella forma consumata e non anche ai delitti commessi nella forma tentata, senza che possa far differenza la sussistenza dell'aggravante del cd. metodo mafioso o dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La decisione adottata per il ricorrente confligge con le posizioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, rispondenti del medesimo reato nel medesimo procedimento1 hanno beneficiato della sospensione della esecuzione della pena carceraria, pur avendo un residuo pena maggiore. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Come recentemente ribadito nella giurisprudenza di legittimità, in particolare da Sez. I, n. 15195 del 31 gennaio 2023, «il riferimento dell'art. 4-bis ord. pen. ai "delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416- bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle relative associazioni" ricomprende anche i delitti rimasti allo stadio del tentativo, in quanto essi risultano nondimeno caratterizzati da tale metodo o finalità; e ciò a differenza di quanto si verifica per gli altri reati ostativi individuati dalla medesima disposizione mediante l'espressa indicazione della norma incriminatrice violata, che, come tale, non è in grado di ricomprendere la corrispondente, ma autonoma, fattispecie tentata (Sez. 1, n. 15755 del 22/01/2014, Marino, Rv. 262264-01; Sez. 1, n. 8707 del 08/02/2012, Marongiu, Rv. 252919; Sez. 1, n. 23505 del 22/04/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228134)». La posizione interpretativa appena riassunta merita conferma, perché si onda su un ragionamento coerente e aderente al testo della previsione normativa, sì che nessun rilievo può ora avere quanto dedotto in ricorso in merito ad una asserita disparità di trattamento per una diversa decisione assunta in sede di merito in favore di condannati aventi la medesima posizione del ricorrente. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così