CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 aprile 2025
Cassazione n. 40819/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t FATTO E DIRITTO Vista la sentenza emessa dalla Quarta sezione penale della Corte di Cassazione nel procedimento n. 5115/2025 all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma/che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 589 / comma 21 cod. pen. e, in solido, con il responsabile civile AIG [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili; letta l'istanza di correzione di errore materiale formulata dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i rilevato che il responsabile civile AIG [OSCURATO:PERSONA] spa è stato presente nel corso del giudizio di cassazione e si è associato alle conclusioni dell'imputato (chiedendo l'annullamento integrale della sentenza di appello quanto alle statuizioni civili a suo carico; considerato che nel dispositivo della sentenza per mero errore non è stata disposta la condanna del responsabile civile AIG [OSCURATO:PERSONA] spa / in solido con l'imputato, alla refusione delle spese e che, pertanto, tale dispositivo, frutto di evidente errore materiale, può e deve essere corretto (in ordine alla ritenuta emendabilità con il procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen., J.komessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità si veda Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, Rv. 283772 - 01 secondo cui "In tema di correzione di errori materiali, ove la Corte di cassazione sia incorsa in una svista che abbia determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale e deve essere corretto"). Il dispositivo deve essere in egrato nel senso che dopo la parola "nonché" deve essere aggiunta la frase: "in solido con il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA]". P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza emanata da questa Corte - Quarta Sezione penale - il 10 aprile 2025 (n. 23937/2025; R.G.N. 5115/2025), aggiungendo nel dispositivo, dopo le parole "nonché alla rifusione ..." le parole "in solido con il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA]". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni di rito. Deciso il 28 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] 'era est. Il Presidente i / [OSCURATO:PERSONA] 'elé DI5S UPOSIT