CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 08044/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente rigettata l'istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le sentenze individuate ai nn. 3, 4 e 5 della ordinanza suddetta. In particolare, il giudice dell'esecuzione - pur valutando che le sentenze indicate al capoverso che precede avessero tutte ad oggetto reati contro il patrimonio - ha stimato ostative alla sussistenza di una deliberazione unitaria le circostanze per cui i fatti si erano verificati a distanza di svariati anni gli uni dagli altri e in contesti delittuosi anche soggettivamente differenti. Letto il ricorso con cui si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe compiuto una valutazione globale degli indicatori dell'unicità del disegno criminoso, omettendo di valorizzare l'omogeneità dei reati e del bene protetto, nonché la ravvicinata distanza temporale tra i fatti. Ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su mere doglianze in punto di fatto, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente assertivo-confutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]