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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02676/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto è inammissibile in quanto: - circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., la censura è manifestamente infondata dato che la Corte di appello ha evidenziato la sussistenza della causa ostativa del "comportamento abituale" alla luce di ben quattro precedenti per furto; circostanza con la quale il ricorrente evita di confrontarsi adeguatamente; - circa il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., perché la censura, al pari di quella di appello, è generica e assertiva in quanto non specifica in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, il danno si sarebbe connotato in termini di particolare tenuità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto è inammissibile in quanto: - circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., la censura è manifestamente infondata dato che la Corte di appello ha evidenziato la sussistenza della causa ostativa del "comportamento abituale" alla luce di ben quattro precedenti per furto; circostanza con la quale il ricorrente evita di confrontarsi adeguatamente; - circa il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., perché la censura, al pari di quella di appello, è generica e assertiva in quanto non specifica in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, il danno si sarebbe connotato in termini di particolare tenuità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 02676/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris