CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 29482/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02ECSUO ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto sottoscritto dal difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], alias DURDEVIC [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza n. 65 del 2025 della Corte di appello di Venezia, deliberata il 25 ottobre 2024 e notificata all'interessato il 13 marzo 2025, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell'art. 625-ter cod. proc. pen., sul rilievo che tale istituto sarebbe applicabile soltanto ai procedimenti celebrati in assenza ai sensi dell'art. 420- bis cod. proc. pen., e non anche ai casi di contumacia non preceduti da decreto di irreperibilità. 2. Nel medesimo atto il ricorrente ha formulato istanza di restituzione in termini, deducendo che, dopo la notificazione dell'ordinanza della Corte di appello Venezia, il difensore si sarebbe attivato per far autenticare dall'ufficio matricola dela casa di reclusione la firma del detenuto apposta in calce alla procura speciale ad impugnare la citata ordinanza, segnalandone l'urgenza e la scadenza del termine, ma che l'autenticazione sarebbe intervenuta soltanto il 2 aprile 2025, quando il termine era ormai decorso; da ciò, nella consapevolezza della tardività dell'impugnazione dell'ordinanza, la richiesta di rimettere il condannato in termini e quindi di considerare tempestiva l'impugnazione. 3. Dal ricorso risulta che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato emesso ordine di esecuzione di pene concorrenti da parte della Procura generale presso la Corte di appello di Venezia, per l'espiazione della pena complessiva di anni cinque, mesi sei e giorni tre di reclusione, in forza di tre titoli: una sentenza del Tribunale di Brescia del 7 novembre 2006, una sentenza del Tribunale di Trieste (n. 454/2007) e una sentenza della Corte di appello di Venezia (n. 2641 del 2017), deliberata il 6 luglio 2017 e depositata il 1° settembre 2017. 4. Secondo la prospettazione difensiva, il condannato sarebbe stato presente soltanto nel procedimento celebrato dinanzi al Tribunale di Brescia, mentre non avrebbe avuto alcuna conoscenza, senza sua colpa, del procedimento sfociato nella decisione della Corte di appello di Venezia, donde la richiesta di rescissione del giudicato. 5. Il ricorso ricostruisce, in particolare, la vicenda processuale relativa al procedimento n. 4412/07 R.G.N.R. del Tribunale di Vicenza, dando atto che 1l'ordinanza ora impugnata ha evidenziato come l'imputato, in occasione della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., eseguita personalmente il 12 aprile 2008 nel carcere ove egli era detenuto per altra causa, avesse sottoscritto verbale di identificazione ed elezione di domicilio presso la propria abitazione, nominando difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amelio del foro di Milano, rimasto tale sino alla rinuncia comunicata al Tribunale di Vicenza il 7 giugno 2010. 6. Sempre secondo quanto riportato nell'atto di impugnazione, per la fase dibattimentale la notificazione della citazione per la prima udienza del 6 settembre 2009 era stata dapprima tentata presso la casa circondariale nella quale era stato notificato l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., ma senza esito, poiché l'imputato era stato nel frattempo scarcerato; era stata poi tentata presso l'abitazione all'indirizzo dichiarato, rivelatosi inesistente; indi, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia, il quale non era riuscito a prendere contatto con l'assistito e aveva poi rinunciato al mandato. Il processo era quindi proseguito in contumacia, con nomina di un difensore d'ufficio, fino alla sentenza di condanna del 18 marzo 2015. 7. Il ricorrente deduce, inoltre, che la sentenza di primo grado, dopo l'espulsione dell'imputato dall'Italia nel 2012 sotto il nome di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata notificata il 31 luglio 2015 in via degli Alpini 24 in Vicenza, indirizzo già accertato come inesistente, e successivamente al difensore d'ufficio, il quale avrebbe proposto appello, celebratosi integralmente senza effettiva conoscenza da parte dell'imputato. 8. Si assume, ancora, che, con istanza del 30 settembre 2024, il difensore di fiducia, munito di procura speciale, abbia chiesto la rescissione del giudicato e che la Corte di appello di Venezia abbia dichiarato tale richiesta inammissibile, ritenendo che il condannato non avesse diritto a un nuovo processo ex art. 625- ter cod. proc. pen., ma, eventualmente, alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., in applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis, comma 2, legge n. 67 del 2014. 9. Con l'unico motivo di ricorso, ampiamente articolato in più profili, la difesa deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 178, lett. c), 180, 420-bis, 150, 161, comma quarto, 548, comma 3, e 629-bis cod. proc. pen., nonché all'art. 15-bis legge n. 67 del 2014, oltre a vizio di motivazione; assume, in sintesi, che il caso non dovesse essere attratto nel regime transitorio previgente, che l'accertata inesistenza 2dell'indirizzo indicato non legittimasse né la dichiarazione di contumacia né le notificazioni al difensore, che l'omessa emissione del decreto di irreperibilità avesse inficiato il processo e che, comunque, la notificazione dell'estratto contumaciale del 31 luglio 2015 presso un luogo inesistente, mentre l'imputato si trovava all'estero per espulsione, determinasse nullità radicale dell'intero sviluppo processuale, con conseguente necessità di ammettere la rescissione del giudicato. Nel ricorso vengono altresì prospettati dubbi di compatibilità costituzionale e convenzionale della disciplina transitoria di cui all'art. 15 -bis della legge n. 67 del 2014. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in difetto delle condizioni processuali che ne legittimano l'esame nel merito. 2. In via logicamente preliminare deve essere esaminata, innanzi tutto, l'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., dalla cui sorte dipende l'accesso stesso al sindacato di legittimità in relazione all'impugnativa dell'ordinanza della Corte di appello di Venezia. 3. Tale istanza deve essere rigettata. Giova ribadire, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, che la restituzione in termini postula la dimostrazione rigorosa che la decadenza sia derivata da causa non imputabile alla parte, implicando un onere di allegazione e prova particolarmente stringente, che si estende alla specifica indicazione delle iniziative tempestivamente adottate per prevenire o superare l'impedimento (vedi Sez. 1, n. 12842 del 01/04/2025, Singh, Rv. 287788 - 01; Sez. 5, n. 416 del 03/12/2019, dep. 2020, Toro, Rv. 278551 - 01). 4. In termini generali, deve affermarsi il principio secondo cui la causa non imputabile non può identificarsi con una generica difficoltà organizzativa o operativa, ma richiede la prova di un impedimento assoluto, imprevedibile e non superabile mediante l'ordinaria diligenza professionale, non potendo la restituzione in termini assolvere alla funzione di rimedio rispetto a disfunzioni riconducibili alla sfera organizzativa del difensore. Pertanto, grava sul richiedente che adduce un'ipotesi di forza maggiore l'onere di provare il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili (Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706 - 01). Inoltre, tale impedimento per integrare il requisito della forza maggiore deve presentarsi come un particolare ostacolo 3allo svolgimento di una certa azione e deve essere tale da rendere vano ogni sforzo dell'agente per il suo superamento non a lui imputabile in nessuna maniera. E tale non può considerarsi quella situazione che, con intensità di impegno e di diligenza tipica o normale, avrebbe potuto essere altrimenti superata (Sez. 5, n. 965 del 28/02/1997, Zarrella, Rv. 207387 - 01). 5. Non può ritenersi che tale onere sia stato assolto nel caso di specie. 6. La difesa si limita, infatti, a dedurre l'avvenuta tardiva autenticazione della procura speciale, ma omette - in modo dirimente - qualsiasi allegazione circa le iniziative concretamente poste in essere nel periodo rilevante al fine di evitare la scadenza dei termini, limitandosi a richiamare l'esito finale dell'attività amministrativa senza dar conto dell'iter seguito né delle ragioni che ne avrebbero impedito il tempestivo perfezionamento. 7. Deve, al contrario, ribadirsi che la mera indicazione del risultato tardivo di un adempimento non integra prova della non imputabilità della decadenza, ove non sia accompagnata dalla puntuale rappresentazione delle attività diligentemente svolte per evitarla. 8. In tale prospettiva, assume rilievo decisivo il dato temporale: il segmento compreso tra il 13 marzo 2025 e il 2 aprile 2025 evidenzia una protratta e ingiustificata inerzia difensiva, non accompagnata da alcuna evidenza di atti di impulso o di sollecitazione. 9. Né può condividersi l'assunto, solo implicitamente prospettato, secondo cui le modalità di autenticazione della procura speciale possano integrare, di per sé, un impedimento non imputabile, trattandosi di attività rientrante nella fisiologia dell'agire difensivo, rispetto alla quale grava sul professionista un dovere di vigilanza e attivazione continua. 10. Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio: in tema di restituzione nel termine, l'inerzia difensiva protratta e non documentata, anche a fronte di adempimenti rimessi a terzi, preclude il riconoscimento della non imputabilità della decadenza, quando non risultino allegati atti concreti e tempestivi di sollecitazione idonei a dimostrare la diligenza professionale qualificata. 11. Ne consegue che la decadenza risulta integralmente ascrivibile alla sfera organizzativa della difesa, con conseguente insanabile difetto del presupposto richiesto dall'art. 175 cod. proc. pen. 12. Il rigetto dell'istanza restitutoria assume carattere dirimente rispetto all'impugnativa dell'ordinanza della Corte di appello di Venezia in materia di 4 Ì1/accesso al rimedio straordinario della rescissione del giudicato di cui all'art. 625- ter cod. proc. pen.. Tale irr ugnativa è palesemente tardiva e il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende P.Q P.Q.M