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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 12376/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 19/11/2020 la Corte d'Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui: a) agli artt. 99, comma quarto, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.; b)o di cui al'art. 76, comma 3, d.

Igs. 159/2011, in Brescia il 15/09/2018, assolveva l'imputato dal reato sub b), perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza della recidiva.

Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 2306:34; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ricordato come l'imputato fosse pluripregiudicato e destinatario di un provvedimento di sorveglianza speciale e che, anche alla luce delle circostanze del fatto, era evidente incremento della sua pericolosità, essendo stata, peraltro, la recidiva bilanciata dalla concessione della circostanze attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., e la pena determinata nel minimo edittale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 19/11/2020 la Corte d'Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui: a) agli artt. 99, comma quarto, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.; b)o di cui al'art. 76, comma 3, d. Igs. 159/2011, in Brescia il 15/09/2018, assolveva l'imputato dal reato sub b), perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza della recidiva. Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 2306:34; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ricordato come l'imputato fosse pluripregiudicato e destinatario di un provvedimento di sorveglianza speciale e che, anche alla luce delle circostanze del fatto, era evidente incremento della sua pericolosità, essendo stata, peraltro, la recidiva bilanciata dalla concessione della circostanze attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., e la pena determinata nel minimo edittale. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estens
Sentenza Cassazione n. 12376/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris