Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1999
ECLI:EU:C:1999:475
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61999CO0349_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-349/99 P,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalle signore M.-J. Jonczy, consigliere giuridico, B. Brandtner e dal signor L. Gusseti, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 14 settembre 1999, nella causa T-145/98, ADT [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta),
procedimento in cui l'altra parte è:
ADT [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA] mbH, società di diritto tedesco, con sede in Bonn (Germania),
ricorrente in primo grado,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet (relatore) e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 L'11 settembre 1998 la società ADT [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA] mbH ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso contro la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee diretto, da un lato, all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non assegnarle l'appalto relativo al progetto [OSCURATO:PERSONA] 9603 («[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] to Restructuring») e, dall'altro, al risarcimento dei danni ch'essa asserisce di aver subìto in seguito al comportamento della [OSCURATO:PERSONA].
2 Con una misura di organizzazione del procedimento 12 luglio 1999, il Tribunale ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre l'originale dei protocolli di valutazione relativi alla procedura di gara d'appalto [OSCURATO:PERSONA] 9603 o una copia autenticata conforme dei medesimi nonché i verbali delle audizioni organizzate nel luglio 1997 e nel marzo 1998.
3 [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di versare agli atti di causa una versione completa dei documenti in questione per il motivo ch'essi contenevano informazioni e valutazioni da trattare in maniera confidenziale. Essa si è tuttavia dichiarata disposta a depositare, su domanda del Tribunale, una versione non confidenziale dei detti documenti.
4 Con ordinanza 14 settembre 1999, causa T-145/98, ADT [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), il Tribunale, ritenendo che fosse necessario, nel contesto dell'istruttoria di tale causa, ottenere la versione completa dei verbali delle valutazioni del 9 e 10 luglio 1997 nonché del 4 e 5 marzo 1998, ha ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre, al più tardi il 22 settembre 1999 alle ore 12, una copia autenticata conforme dell'originale dei detti verbali, al fine di versarla nel fascicolo e di portarla a conoscenza della ricorrente.
5 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 settembre 1999, la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 49 e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, ha proposto un ricorso avverso l'ordinanza impugnata.
Sulla ricevibilità del ricorso
6 [OSCURATO:PERSONA], pur essendo consapevole dei problemi di ricevibilità che solleva il suo ricorso in rapporto all'art. 49, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, ritiene che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale ha deciso in maniera definitiva un punto di diritto, cioè la questione se i documenti richiesti siano o meno confidenziali, particolarmente alla luce dell'art. 287 CE e, conseguentemente, se la ricorrente possa prenderne conoscenza.
7 Essa aggiunge che un eventuale ricorso avverso la sentenza definitiva del Tribunale nella causa T-145/98 non avrebbe alcun effetto utile quanto al punto di diritto relativo alla confidenzialità, poiché, quando i documenti fossero acquisiti agli atti e conosciuti dalla parte avversa, la confidenzialità venuta meno non potrebbe più essere ristabilita e sarebbe quindi irrimediabilmente violata.
Valutazione della Corte
8 A norma dell'art. 119 del regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, la Corte può respingerlo in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza passare alla fase orale.
9 In proposito va ricordato che, a tenore dell'art. 49, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, può essere proposto ricorso dinanzi a quest'ultima «contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità».
10 Occorre constatare che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata non rientra in categorie di atti idonei ad essere oggetto di un ricorso ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia.
11 Ne discende che il ricorso va respinto in quanto manifestamente irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 A tenore dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di ricorso ex art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente nei suoi motivi, occorre condannarla alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee è condannata alle spese.