CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01043/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha c:ondannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 in continuazione. Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di riqualificare il fatto come ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e sulla quantificazione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo. 2.1. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando le plurime cessioni commesse dall'imputato nel tempo, pari a centinaia di dosi a numerosi assuntori abituali, tali da assumere i connotati della professionalità ed abitualità; nonchè la diversità dello stupefacente ed il grado di purezza della cocaina pari al 93,1 % . Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità correttamente richiamato sul punto dalla Corte di merito. 2.2. In ordine alla quantificazione della pena e agli aumenti per la continuazione la sentenza impugnata, partita dal minimo della pena base nonostante l'entità e protrazione delle condotte, è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione stante l'abitualità delle condotte la pervicacia nella loro commissione da parte dell'imputato, privo di attività lavorativa se non quella illecita. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dice